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52.2002.256 • TCA TI 52.2002.256 Generato dall'IA

Municipal Order for Retroactive Permits Upheld Over Unauthorized Parking Use

Numero d'incarto 52.2002.256
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court dismissed an appeal challenging a decision that upheld a municipal order for the property owner to apply for retroactive building permits after repeated findings by municipal police that a grassy field was being regularly used by third parties as an unauthorized parking area, concluding that this sustained parking constituted a material change of use subject to building regulations, regardless of whether the use was sporadic, tolerated by the owner, or despite a pending application for a different development on the land.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, Art. 4 lett. c RLE, Art. 28 PAmm, art. 21 LE, art. 1 LE, art. 4 RLE; Municipal Order for Retroactive Permits Upheld Over Unauthorized Parking Use: The administrative court dismissed an appeal challenging a decision that upheld a municipal order for the property owner to apply for retroactive building permits after repeated findings by municipal police that a grassy field was being regularly used by third parties as an unauthorized parking area, concluding that this sustained parking constituted a material change of use subject to building regulations, regardless of whether the use was sporadic, tolerated by the owner, or despite a pending application for a different development on the land.

Parole chiave

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licenza edilizia a posteriori terreno comunale autorizzazione di polizia utilizzazione del fondo norme di procedura area di parcheggio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 PAmm
Cited in the basis for the decision, relating to the decision being rendered based on the file without further inquiry.
Art. 4 lett. c RLE
che parimenti soggetta a permesso di costruzione è la formazione - altrettanto abusiva - di un accesso al fondo lungo tutto il fronte stradale (art. 4 lett. c RLE);
Art. 28 PAmm
Applied in the final order (Order 2) to impose court costs on the appellant due to losing the appeal.
art. 21 LE
This article is cited in the final order's basis as establishing the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal (though the main ground for rejection is procedural/substantive application of LE/RLE).
art. 1 LE
Cited in the basis for the decision, concerning the law on building and land use which justifies the substantive finding that a change of use requiring a permit has occurred.
art. 4 RLE
Cited in the basis for the decision, concerning the regulations on building and land use which justifies the substantive finding that a change of use requiring a permit has occurred.
art. 60 PAmm
Cited in the basis for the decision, pertaining to the procedural rules governing the appeal, likely related to the rejection of the appeal.
art. 61 PAmm
Cited in the basis for the decision, pertaining to the procedural rules governing the appeal, likely related to the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LE

This article is cited in the final order's basis as establishing the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal (though the main ground for rejection is procedural/substantive application of LE/RLE).

art. 1 LE

Cited in the basis for the decision, concerning the law on building and land use which justifies the substantive finding that a change of use requiring a permit has occurred.

art. 4 RLE

Cited in the basis for the decision, concerning the regulations on building and land use which justifies the substantive finding that a change of use requiring a permit has occurred.

art. 60 PAmm

Cited in the basis for the decision, pertaining to the procedural rules governing the appeal, likely related to the rejection of the appeal.

art. 61 PAmm

Cited in the basis for the decision, pertaining to the procedural rules governing the appeal, likely related to the rejection of the appeal.

art. 3 PAmm

Cited in the basis for the decision, relating to procedural aspects of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the basis for the decision, relating to the decision being rendered based on the file without further inquiry.

art. 28 PAmm

Cited in the basis for the decision, as the rule determining that court costs follow the event (Order 2).

art. 28 PAmm

Applied in the final order (Order 2) to impose court costs on the appellant due to losing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00256 · Lugano 21 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di

__________, Contro

la decisione 5 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2644) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 8 aprile 2002 del municipio di __________ che apre un procedimento contravvenzionale a suo carico per violazione della LE e gli ordina di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione di posteggi sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

- 26 giugno 2002 del municipio di __________;

- 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ è proprietario di un fondo prativo, pianeggiante ed inedificato (part. n. __________ RF), situato a __________ lungo __________;

che la polizia comunale ha ripetutamente constatato che il fondo è utilizzato da terzi, che posteggiano abusivamente i loro veicoli lungo la fascia di terreno confinante con la pubblica via;

che l’8 aprile 2002 il municipio di __________ ha aperto a carico del ricorrente un procedimento contravvenzionale per aver trasformato abusivamente parte del fondo in posteggio;

che con lo stesso provvedimento l’autorità comunale ha ordinato all'ing. __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la trasformazione abusiva;

che con giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo - nella misura in cui l’ha ritenuta ricevibile - l’impugnativa contro di esso inoltrata dall'ing. __________;

che, dopo aver dichiarato irricevibile il ricorso nella misura in cui era riferito alla decisione di aprire un procedimento contravvenzionale, il Governo ha ritenuto che l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria fosse immune da violazioni del diritto;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che secondo il ricorrente l’abuso del suo fondo da parte di terzi sarebbe sporadico ed occasionale; non basterebbe quindi ad integrare gli estremi di un cambiamento di destinazione; tanto meno se si considera che il fondo è oggetto di una domanda per la costruzione di uno stabile di 10 appartamenti con 5 posteggi scoperti e 10 interrati;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è un provvedimento incoercibile, mediante il quale l’autorità, dopo aver stabilito che un fondo è stato oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione, sollecita il proprietario a collaborare ai fini dell’accertamento della loro legittimità materiale, promuovendo l’avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;

che siffatto ordine si giustifica non appena risulti verosimile che su un determinato fondo sono state promosse senza alcuna autorizzazione attività soggette a permesso di costruzione;

che lo stazionamento regolare e duraturo di veicoli su un fondo prativo, che non ha mai avuto altra utilizzazione all'infuori di quella agricola, configura un cambiamento di destinazione; si tratta in effetti di un’utilizzazione che ne modifica le condizioni di fruizione in misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni;

che nell’evenienza concreta la polizia comunale di __________ ha constatato in quattro occasioni nel corso del mese di marzo del 1999 che il fondo del ricorrente era utilizzato come posteggio e che era coperto da sterpaglie;

che il 30 aprile 1999 il municipio ha invitato il ricorrente a pulirlo;

che il 24 agosto 2000 l'esecutivo comunale ha nuovamente invitato il ricorrente a riordinare il fondo ed a posare una recinzione lungo il confine in modo da impedire il posteggio abusivo di veicoli; la decisione è rimasta inimpugnata;

che il 19 febbraio 2002 il municipio ha nuovamente constatato che il fondo era utilizzato in modo non occasionale e casuale a scopo di posteggio;

che constatato il perdurare dell’abuso, l’8 aprile 2002 l’autorità comunale ha posto il ricorrente in contravvenzione ordinandogli di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;

che le ripetute constatazioni dell’autorità comunale e l'inosservanza dell'ordine impartito dal municipio al ricorrente di posare una cinta atta ad impedire lo stazionamento dei veicoli permettono di concludere che questi tolleri che la fascia del suo fondo confinante con __________ venga regolarmente utilizzata come posteggio abusivo da parte di terzi;

che in questa utilizzazione sono ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione (art. 1 LE; 4 lett. c RLE);

che irrilevante è il fatto che il terreno non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la circostanza che il fondo sia utilizzato da terzi senza il consenso del proprietario; ancor meno significativa è infine la domanda di costruzione pendente per la realizzazione di uno stabile d’appartamenti sul fondo: decisiva è soltanto l’utilizzazione che è venuta ad instaurarsi sullo stesso senza la necessaria autorizzazione;

che parimenti soggetta a permesso di costruzione è la formazione - altrettanto abusiva - di un accesso al fondo lungo tutto il fronte stradale (art. 4 lett. c RLE);

che, così stando le cose, la decisione impugnata va senz’altro confermata siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario