Appellant v. State Council on Forest Land Classification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a state council decision that declared several land parcels non-forested following an initial request to formally certify their forest nature. While the case was pending, the state council issued a subsequent decision annulling its initial rulings because not all interested property owners had been involved in the assessment procedure. The administrative tribunal ruled that even though the lower authority had essentially conceded to the appellant's request by nullifying the decision, the appeal did not become moot because the annulment occurred after the response stage but before a judicial decision. Therefore, finding the procedure flawed due to the omission of interested parties, the court partially accepted the appeal and annulled the challenged decisions, but on procedural grounds distinct from those argued by the appellant, resulting in no fees or costs being levied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 PAmm, Art. 42 LFo, Art. 61 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 2 PAmm; Appellant v. State Council on Forest Land Classification: While the case was pending, the state council issued a subsequent decision annulling its initial rulings because not all interested property owners had been involved in the assessment procedure. The administrative tribunal ruled that even though the lower authority had essentially conceded to the appellant's request by nullifying the decision, the appeal did not become moot because the annulment occurred after the response stage but before a judicial decision. Therefore, finding the procedure flawed due to the omission of interested parties, the court partially accepted the appeal and annulled the challenged decisions, but on procedural grounds distinct from those argued by the appellant, resulting in no fees or costs being levied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the judgment, which implies its application in the decision to grant the appeal and annul the contested decisions.
Cited in the preamble to the judgment regarding the conditions under which the administrative body's subsequent decision is treated by the appeal tribunal.
Cited in the preamble to the judgment when discussing the effect of the administrative body modifying its decision after the response has been submitted.
Cited in the preamble to the judgment as a procedural basis for the decision.
Cited in the preamble to the judgment concerning the grounds for annulling the challenged decisions (implied by the text that the appeal is granted and decisions annulled due to procedural defects).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00190 · Lugano 30 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 2002 di
__________ contro
le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato con le quali veniva accertata la natura non boschiva dei fondi ni __________, __________, __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
- 22 maggio 2002 della __________;
- 27 maggio 2002 del municipio di __________;
- 6 giugno 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che in data 23 ottobre 2001 __________ ha chiesto l'accertamento formale della natura boschiva dei mappali ni __________, __________, __________ e __________ RF di __________;
che con decisioni 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha accertato che i mappali in questione erano di natura non boschiva (decisione no __________ per i mappali no __________, __________ e __________ e no __________ per il mappale no __________);
che contro tale decisione governativa __________ è insorto con tempestivo ricorso chiedendone l'annullamento ed il rinvio per riesame al Consiglio di Stato;
che a mente del ricorrente il Governo avrebbe a torto negato la qualità boschiva dei fondi oggetto d'accertamento;
che in sede di osservazioni il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame;
che, dopo aver esperito il sopralluogo in data 18.7.2002, con decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni impugnate, rilevando che non tutti i proprietari dei fondi interessati erano stati coinvolti nella procedura d'accertamento;
che, procedendo in tal modo, il Consiglio di Stato di fatto ha aderito alla domanda del ricorrente di annullare la decisione impugnata, sicché è venuto meno l'oggetto del contendere;
che, giusta l'art. 50 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; in questo caso il tribunale tratta il ricorso solo nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto;
che, nel caso invece in cui l'autorità inferiore revoca la decisione dopo tale stadio procedurale, ma prima della definizione giudiziale della controversia, il ricorso non diviene privo d'oggetto;
che in questo caso il rapporto processuale resta sottratto in linea di massima alla disponibilità delle parti e l'atto impugnato dovrà essere sostituito dal giudizio dell'autorità di ricorso la quale, di regola, non potrà ignorare l'esistenza della nuova decisione che potrà essere valutata come proposta di accoglimento parziale o totale delle domande ricorsuali (RDAT I/2000 no 12);
che, nel caso concreto, rilevato come la procedura risulta viziata per il fatto che non sono stati coinvolti tutti i proprietari interessati, in parziale accoglimento del ricorso le decisioni impugnate sono da annullare, anche se per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente;
che, stante l'esito del ricorso, non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LFo, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato sono annullate.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario