Guesthouse License Guarantee Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a State Council resolution that upheld a departmental decision denying the issuance of a maximum guarantee for obtaining a guesthouse license. The administrative court accepted the appeal, annulling both the State Council resolution and the initial departmental decision, and remanded the matter to the competent office with instructions to issue the requested guarantee, noting that the permitting office subsequently indicated its agreement with the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAGuesthouse License Guarantee Dispute: The administrative court accepted the appeal, annulling both the State Council resolution and the initial departmental decision, and remanded the matter to the competent office with instructions to issue the requested guarantee, noting that the permitting office subsequently indicated its agreement with the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe dispositive orders that no fees or expenses shall be levied.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.166 · Lugano 4 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della
__________ rappr. da: __________ contro
la risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, in materia di rilascio di un'assicurazione di massima per l'ottenimento della patente per affittacamere;
preso atto che con scritto 26 febbraio 2003 l'Ufficio dei permessi ha comunicato di aderire al ricorso;
considerato che nulla osta all'accoglimento del gravame;
decreta:
1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi.
1.3. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, affinché rilasci all'insorgente l'assicurazione richiesta.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario