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52.2002.166 • TCA TI 52.2002.166 Generato dall'IA

Guesthouse License Guarantee Dispute

Numero d'incarto 52.2002.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a State Council resolution that upheld a departmental decision denying the issuance of a maximum guarantee for obtaining a guesthouse license. The administrative court accepted the appeal, annulling both the State Council resolution and the initial departmental decision, and remanded the matter to the competent office with instructions to issue the requested guarantee, noting that the permitting office subsequently indicated its agreement with the appeal.

Regesto Legislator

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Guesthouse License Guarantee Dispute: The administrative court accepted the appeal, annulling both the State Council resolution and the initial departmental decision, and remanded the matter to the competent office with instructions to issue the requested guarantee, noting that the permitting office subsequently indicated its agreement with the appeal.

Parole chiave

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oggetto della lite stato richiesto contratto di licenza effetto sospensivo della licenza edilizia determinazione del domicilio civile contratto di albergo Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

The dispositive orders that no fees or expenses shall be levied.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.166 · Lugano 4 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della

__________ rappr. da: __________ contro

la risoluzione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, in materia di rilascio di un'assicurazione di massima per l'ottenimento della patente per affittacamere;

preso atto che con scritto 26 febbraio 2003 l'Ufficio dei permessi ha comunicato di aderire al ricorso;

considerato che nulla osta all'accoglimento del gravame;

decreta:

1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 9 aprile 2002 (n. 1643) del Consiglio di Stato;

1.2. la risoluzione 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi.

1.3. gli atti sono rinviati al Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, affinché rilasci all'insorgente l'assicurazione richiesta.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario