Property Owner v. Municipality (Ordinance Legality Review)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner challenged a municipal ordinance setting the 2002 sewage usage fee based on property value and water consumption, which was upheld by the State Council, arguing the fee violated principles of causality and proportionality and created disparate treatment. The Administrative Court declared the appeal inadmissible because, as established by precedent, it lacks jurisdiction to review the abstract legality of municipal normative acts like ordinances, retaining competence only for the concrete application of such norms in specific cases, regardless of any erroneous guidance on appeal procedures provided by the lower authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 RCC, Art. 3 PAmm, Art. 33 cpv. 1 RCC, Art. 110 LALIA, Art. 33 cpv. 3 RCC, 3 PAmm; Property Owner v. Municipality (Ordinance Legality Review): The Administrative Court declared the appeal inadmissible because, as established by precedent, it lacks jurisdiction to review the abstract legality of municipal normative acts like ordinances, retaining competence only for the concrete application of such norms in specific cases, regardless of any erroneous guidance on appeal procedures provided by the lower authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of applied articles preceding the dispositive, justifying the review of competence which led to the declaration of inadmissibility.
Cited in the list of applied articles preceding the dispositive, relating to the procedure for the appeal which was ultimately declared inadmissible.
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Testo completo
Incarto n. 52.2002.00158 · Lugano 6 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 di
__________ contro
la risoluzione 12 marzo 2002 (n. 1180) del Consiglio di Stato, che ha respinto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'ordinanza 5 novembre 2001 del municipio di __________ concernente l'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2002;
viste le risposte:
- 25 aprile 2002 del municipio di __________,
- 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è domiciliata a __________, dove è proprietaria di una casa d'abitazione;
che con ordinanza 5 novembre 2001 il municipio di __________ ha fissato la tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2002 nella misura dello 0.0797‰ del valore di stima dell'elemento allacciato e in fr. 0.89 al mc per l'acqua potabile o industriale consumata;
che la predetta ordinanza, fondata sull'art.
33 del regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito: RCC), è stata pubblicata all'albo comunale dal 12 al 26 novembre 2001;
che con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da __________ contro la predetta ordinanza municipale;
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la determinazione dell'aliquota d'imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni rientrasse nei limiti posti dall'art. 33 RCC e rispettasse la parità di trattamento nonché i criteri di equivalenza e di causalità;
che la decisione governativa indicava la facoltà di interporre ricorso contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;
che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alla controversa ordinanza;
che la ricorrente ritiene che la menzionata ordinanza sia contraria al principio di causalità e di proporzionalità e che crei una disparità di trattamento tra i contribuenti del comune;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che secondo l'art. 33 cpv. 1 RCC, l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune conformemente all'art. 110 LALIA;
che la tassa d'uso e la modalità di incasso sono fissate per ordinanza dal municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti (art. 33 cpv. 3 RCC);
che le ordinanze sono un atto normativo di carattere generale e astratto;
che, per costante giurisprudenza, a questo tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale bensì solo quello concreto, all'occasione cioè di specifici casi d'applicazione delle norme stesse (STA 23 aprile 2001 in re comune di __________; RDAT II-94 n. 11);
che sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria risoluzione;
che le conseguenze di un'errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale;
che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 110 LALIA; 33 RCC; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario