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52.2002.15 • TCA TI 52.2002.15 Generato dall'IA

Appellant Challenge to Municipal Tax Multiplier and Tax Collection Methods

Numero d'incarto 52.2002.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a decision by the State Council that upheld a municipal resolution setting the local tax multiplier at 100% of the cantonal tax for the year 2001, also seeking directives for tax collection methods and modifications to the cantonal tax decree. The Administrative Cantonal Tribunal rejected the appeal because the requests seeking confirmation of the 100% multiplier were moot as they affirmed the decision under appeal, and the requests concerning tax collection procedures were inadmissible as they were raised for the first time at this stage and fell outside the jurisdiction of the Tribunal under the relevant tax laws.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 63 cpv. 2 PAmm, Art. 28 PAmm; Appellant Challenge to Municipal Tax Multiplier and Tax Collection Methods: The Administrative Cantonal Tribunal rejected the appeal because the requests seeking confirmation of the 100% multiplier were moot as they affirmed the decision under appeal, and the requests concerning tax collection procedures were inadmissible as they were raised for the first time at this stage and fell outside the jurisdiction of the Tribunal under the relevant tax laws.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo dell'imposta riscossione dell'imposta imposta locale impugnazione di decisioni amministrative lite in materia di contribuzioni pubbliche stato richiedente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 208 cpv. 1 LOC
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 209 lett. a LOC
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC).
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 63 cpv. 2 PAmm
Cited as the procedural basis for declaring certain demands inadmissible because they were raised for the first time at this stage.
Art. 28 PAmm
Applied to impose the court fee on the appellant as the appeal was rejected.
art. 46 PAmm
Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the timeliness of the appeal, although the main ground for rejection is substantive/procedural inadmissibility.
art. 18 PAmm
Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the possibility of ruling based on the file without further investigation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

Applied to impose the court fee on the appellant as the appeal was rejected.

art. 63 cpv. 2 PAmm

Cited as the procedural basis for declaring certain demands inadmissible because they were raised for the first time at this stage.

art. 46 PAmm

Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the timeliness of the appeal, although the main ground for rejection is substantive/procedural inadmissibility.

art. 18 PAmm

Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the possibility of ruling based on the file without further investigation.

art. 209 LOC

Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the appellant's standing (legitimation) to appeal.

art. 208 LOC

Cited in the preambular section before the dispositive, confirming the Tribunal's jurisdiction.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00015 · Lugano 14 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8/9 gennaio 2002 di

__________ Contro

la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 con cui il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;

viste le risposte:

- 17 gennaio 2002 del municipio di __________;

- 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno stesso al 100% dell'imposta cantonale.

B. a) Con ricorso 7 novembre 2001 __________, cittadino attivo di __________, si è aggravato avverso la menzionata risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla.

b) Con decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il gravame.

C. Con impugnativa 8/9 gennaio 2001 __________ insorge al Tribunale contro il giudicato governativo, formulando le seguenti domande:

*"1. La decisione del Consiglio di Stato No. 5697 del 5.12.2001 è annullata.*

*2. A norma dell'art. 65 cpv. 2 il TRAM rinvia la causa per nuovo giudizio al Consiglio di Stato;*

*3. Il Consiglio di Stato, a sua volta, confermerà il moltiplicatore del 100% fissato dal Municipio.*

*4. Il Consiglio di Stato, impone che per la riscossione dei conguagli 2001 il Comune, adotti la scala cantonale Ufficiale per tutte le persone fisiche.*

*5. Il Consiglio di Stato, vara un emendamento del decreto esecutivo sulle aliquote del 19.12.2000 che preveda che le imposte dovute dal ceto medio non devono superare il 100% dell'imposta cantonale prelevata dal Cantone.*

*6. Si protestano tasse, spese e ripetibili.".*

Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ chiedono la reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Come si può desumere dalle conclusioni formulate dal ricorrente, riprodotte per esteso in fatto, al considerando C, questi chiede anzitutto l'annullamento del giudizio impugnato, affinché il Consiglio di Stato sia obbligato ad emettere una nuova decisione in cui confermi la fissazione del moltiplicatore dell'imposta comunale al 100% di quella cantonale, come disposto dal municipio (cfr. domande n.1, 2, e 3). Ora, queste richieste del ricorrente si rivelano d'acchito irricevibili, dal momento che postulano, nel risultato, la conferma della decisione impugnata, attraverso la quale il Governo ha già tutelato la decisione municipale di fissare il moltiplicatore dell'imposta comunale in tale percentuale di quella cantonale: poco importa, invece, quali siano i motivi che permettono di giungere a tale risultato.

2.2. L'insorgente formula indi anche due domande concernenti la riscossione dell'imposta comunale che, par di capire, costituiscono il tema centrale dell'impugnativa. Egli chiede segnatamente che il Consiglio di Stato sia tenuto: a) ad obbligare il municipio ad adottare *"la scala cantonale ufficiale"* per tutte le persone fisiche (domanda n. 4); b) a modificare il decreto esecutivo concernente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche valide per la determinazione dell'imposta cantonale base da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale del periodo fiscale 2001/2002, del 19 dicembre 2000, di modo che le imposte dovute dal ceto medio non debbano superare il 100% dell'imposta cantonale (domanda n. 5). A prescindere dal fatto che trattasi di domande formulate per la prima volta in questa sede, e pertanto inammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm), la legge tributaria del 21 giugno 1994, che regola la determinazione e la riscossione dell'imposta comunale (art. 295 segg.), non prevede la possibilità di impugnare le decisioni emesse su questo oggetto dinanzi al Tribunale amministrativo. Anche queste domande devono pertanto essere considerate irricevibili.

3. Il gravame deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 63 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario