Appeal Against Final Administrative Judgments Regarding Communal Tax Multiplier and Conciliation Request Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed two prior final administrative court judgments, the first rejecting their challenge against a municipal resolution setting the 2001 communal tax multiplier at 100%, and the second rejecting subsequent requests for interpretation, rectification, revision, and conciliation, by filing a new petition requesting the court to order a conciliation experiment. The court found the new appeal inadmissible because the prior judgments were definitive and not subject to ordinary appeal, especially before the same authority, and furthermore, the request for conciliation had already been definitively dismissed in the second prior ruling, leading the court to declare the current appeal inadmissible and impose court costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 PAmm, Art. 17 PAmm, Art. 48 PAmm, Art. 28 PAmm; Appeal Against Final Administrative Judgments Regarding Communal Tax Multiplier and Conciliation Request Inadmissible: The court found the new appeal inadmissible because the prior judgments were definitive and not subject to ordinary appeal, especially before the same authority, and furthermore, the request for conciliation had already been definitively dismissed in the second prior ruling, leading the court to declare the current appeal inadmissible and impose court costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court imposed the judgment fee on the appellant, citing this article.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00142 · Lugano 12 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di
__________ contro
1. la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;
2. la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo avverso la sentenza 14 marzo 2002;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato *"Ricorso per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione (art. 17 PAmm)"*, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale;
che dolendosi circa il contenuto manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione;
che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte;
considerato, in
diritto
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);
che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002 e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno da esperire dinanzi a questa stessa autorità;
che peraltro la richiesta di apertura di un esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità;
che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario