Supervisory Commission Decision Overturned Due to Late Documentation Submission and Procedural Irregularities
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a supervisory commission's decision regarding the failure to timely submit documents required by the Construction Entrepreneur Professional Practice Act, with the commission in its subsequent observations acknowledging the appellant's reasons for the delay and noting that the initial warning notice was sent via standard letter, which was unusual, ultimately deciding to overturn the imposed sanction after the documentation was eventually submitted nine months late. The administrative court accepted the appeal, annulled the contested decision, and, finding no obstacle to granting the appeal, ordered the state to reimburse the appellant for legal costs, concluding that the infraction was not absolved merely by the late submission, but that the commission's subsequent action effectively validated the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 200 cpv. 2 LTF; Supervisory Commission Decision Overturned Due to Late Documentation Submission and Procedural Irregularities: The administrative court accepted the appeal, annulled the contested decision, and, finding no obstacle to granting the appeal, ordered the state to reimburse the appellant for legal costs, concluding that the infraction was not absolved merely by the late submission, but that the commission's subsequent action effectively validated the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough the decision is from a Cantonal Administrative Tribunal, the reasoning mentions that the decision is justified by the law and the court compensates the winning party for costs (Article 200 section 2, which governs costs in the absence of specific law references, is the most probable procedural basis for awarding costs in this context).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00014 · Lugano 24 gennaio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________ contro
la decisione 13 dicembre 2001, no. 018/2001, della Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
considerato che con osservazioni 15 gennaio 2001 la Commissione di vigilanza LEPIC ha dichiarato che:
*"si prende atto dei motivi per i quali il ricorrente non ha dato seguito alla produzione entro i termini dei documenti previsti dalla legge. Stranamente il ricorrente è l'unica impresa nel Cantone Ticino a non avere ricevuto la diffida del 15 maggio 2001, inviata per altro con lettera semplice come previsto dalle misure di risparmio previste dal Cantone. Del resto la circostanza non stupisce visto che anche nel 1999 egli pretendeva di non aver ricevuto nulla da parte della Commissione. Ma tant'è, si prende atto che tutte le comunicazioni all'interessato dovranno essere inviate per lettera raccomandata. Pur non condividendo i motivi del ricorso, l'infrazione non è sanata per il solo fatto di avere presentato 9 mesi dopo la documentazione, la Commissione ha deciso di annullare la sanzione inflitta alla così come risulta dalla decisione allegata.";*
ritenuto che nulla osta all'accoglimento del ricorso;
rilevato che il ricorrente si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è accolto.
E' pertanto annullata la querelata decisione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato rifonderà l'importo di fr. 200.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Il presidente Del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario