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52.2002.12 • TCA TI 52.2002.12 Generato dall'IA

Appeal Regarding Building Permit Denial and Imposition of Court Fees

Numero d'incarto 52.2002.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a state council decision that had overturned a municipal denial of a building permit for installing mobile phone antennas, arguing against the imposition of court fees and related costs assessed after the appeal was dismissed. The court reasoned that the state council correctly found that the initial revocation of the property owner's consent to install the antennas only rendered the applicant's right to dispose of the property questionable, which was insufficient grounds for the municipality to deny the permit if the plans otherwise complied with substantive law, and therefore the initial appeal was rightly dismissed on the merits concerning the building permit; however, regarding the procedural costs, the court determined that while the appellant acted in the public interest, the imposition of costs by the state council was not a violation of law, yet the administrative court chose to waive its own court fee while mandating a modest cost indemnity to the successful opposing party, as required by mandatory procedural provisions concerning indemnity for successful respondents.

Regesto Legislator

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Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 43 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 21 PAmm; Appeal Regarding Building Permit Denial and Imposition of Court Fees: The court reasoned that the state council correctly found that the initial revocation of the property owner's consent to install the antennas only rendered the applicant's right to dispose of the property questionable, which was insufficient grounds for the municipality to deny the permit if the plans otherwise complied with substantive law, and therefore the initial appeal was rightly dismissed on the merits concerning the building permit; however, regarding the procedural costs, the court determined that while the appellant acted in the public interest, the imposition of costs by the state council was not a violation of law, yet the administrative court chose to waive its own court fee while mandating a modest cost indemnity to the successful opposing party, as required by mandatory procedural provisions concerning indemnity for successful respondents.

Parole chiave

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violazione della licenza edilizia tasse amministrative proprietà immobiliare decisioni incidentali motivi di pubblico interesse revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 28 PAmm
che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.- fr.
Art. 31 PAmm
This article mandates the condemnation of the losing party to pay costs (ripetibili) to the winning party, applied in order no. 3.
art. 43 PAmm
This article, concerning the waiver of the court fee, is explicitly cited in the final orders section and applied in order no. 2.
art. 60 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to the general rules of procedure, though its specific application is detailed by Art. 31 PAmm in the costs order.
art. 61 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to procedural aspects.
art. 21 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to the decision-making authority.
art. 18 PAmm
Cited in the preamble to the orders, related to procedural requirements.
art. 3 PAmm
Cited in the preamble to the orders, concerning general principles.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 PAmm

This article, concerning the waiver of the court fee, is explicitly cited in the final orders section and applied in order no. 2.

art. 31 PAmm

This article mandates the condemnation of the losing party to pay costs (ripetibili) to the winning party, applied in order no. 3.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to the general rules of procedure, though its specific application is detailed by Art. 31 PAmm in the costs order.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to procedural aspects.

art. 21 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to the decision-making authority.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the orders, related to procedural requirements.

art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the orders, concerning general principles.

art. 21 LE

Cited in the preamble to the orders, establishing the court's competence to decide on the appeal (Order 1).

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00012 · Lugano 17 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 di

__________ contro

la decisione 27 novembre 2001 (n. 5585) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________ contro la decisione 8 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione per la posa di un impianto per la telefonia mobile sullo stabile dell'__________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

- 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

- 28 gennaio 2002 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 15 gennaio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un impianto per la telefonia mobile GSM sullo stabile (part. n. __________ RF) di proprietà della __________, situato nella zona B2 del PR;

che la domanda di costruzione, controfirmata dalla proprietaria dell'immobile, prevedeva di posare 8 antenne sulla torretta del lift: quattro a forma parabolica di al massimo 60 cm di diametro posate ai quattro angoli del manufatto ed altre quattro a forma rettangolare, di circa cm

20 x 80, sorrette da pali applicati sulle pareti E ed W dello stesso, sporgenti di circa un metro oltre il tetto;

che, pubblicata dal 30 gennaio al 13 febbraio 2001, la domanda di costruzione ha suscitato numerose (44) opposizioni, fra cui quella della ricorrente, abitante in via __________, preoccupata soprattutto dalle radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti;

che, accertato il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI), il

16 marzo 2001 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza edilizia;

che, preso atto delle numerose opposizioni inoltrate, il 12 febbraio 2001 l'__________ ha revocato il permesso accordato alla __________ di posare le antenne sul suo stabile; di questo fatto ha dato notizia al municipio il 18 maggio seguente;

che con decisione 8 giugno 2001 il municipio ha negato la licenza edilizia; pur ammettendo che l'impianto era conforme alle norme di legge materialmente applicabili, l'autorità comunale ha ritenuto che la sopraggiunta incapacità della __________ di disporre del fondo su cui avrebbero dovuto essere istallate le antenne costituisse un motivo atto a giustificare il diniego del permesso;

che con giudizio 27 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla __________;

che dopo aver rilevato che in caso di dubbio circa il diritto dell'istante in licenza di disporre del fondo a fini edilizi l'autorità è comunque tenuta a dar seguito alla domanda di costruzione, il Governo ha ritenuto che la revoca del permesso accordato dalla __________ alla __________ per la posa dell'impianto avesse soltanto reso dubbio il diritto di quest'ultima di disporre del fondo dedotto in edificazione; ne ha quindi dedotto che il municipio non potesse prevalersi di tale circostanza per negare la licenza edilizia;

che accertato che la domanda era conforme alle norme di legge materialmente applicabili, l'Esecutivo cantonale ha pertanto rilasciato la licenza richiesta;

che, contro il predetto giudizio governativo, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, chiedendo l'annullamento della condanna al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e di un ugual importo alla __________ a titolo di ripetibili;

che l'insorgente rileva di aver avversato la domanda di costruzione nell'interesse della collettività, limitandosi in sede di osservazioni al ricorso della OC a confermare l'opposizione al rilascio del permesso espressa in precedenza;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la __________, che ha succintamente contestato le tesi della ricorrente, con argomenti di cui semmai si dirà nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che le legittimazione attiva della ricorrente è certa;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che l'impugnativa verte unicamente sulla condanna della ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e di un'identica indennità per ripetibili;

che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.- fr. a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo occasionato dall'esame dell'impugnativa;

che soccombente è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;

che l'autorità può, ma non deve necessariamente prescindere dal porre una tassa di giustizia a carico di soccombenti che hanno agito per motivi ideali, a tutela dell'interesse pubblico (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 a);

che l'art. 31 PAmm impone a sua volta al Consiglio di Stato ed al Tribunale cantonale amministrativo, statuenti quali autorità di ricorso, di condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte che esce vincente dalla vertenza;

che nell'evenienza concreta, confermando in sede di risposta al ricorso inoltrato dalla __________ al Consiglio di Stato la propria opposizione alla domanda di costruzione, __________ si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa;

che, essendo rimasta soccombente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa di giustizia;

che il fatto di agire a tutela dell'interesse pubblico non imponeva al Governo di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia;

che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso;

che, entro questi limiti, il ricorso va senz'altro respinto;

che il Consiglio di Stato non poteva d'altro canto evitare di condannare gli opponenti al pagamento di un'indennità per ripetibili alla __________; avendo resistito senza successo al ricorso inoltrato da quest'ultima, la condanna era inevitabile; l'art. 31 PAmm non ammette eccezioni;

che l'indennità accordata appare adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla __________ per la tutela dei suoi interessi; semmai pecca per difetto;

che anche da questo profilo il giudizio governativo impugnato resiste alla critica;

che, tenuto conto di tutte le circostanze, questo tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non può tuttavia evitare di condannare la ricorrente al pagamento di un'ulteriore, modesta indennità per ripetibili; l'art. 31 PAmm è imperativo.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 21, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. La ricorrente rifonderà fr. 50.- alla resistente __________ a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario