Appeal Regarding Reimbursement of Costs Following State Council Decision on Public Establishment License
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision by the State Council that, in turn, had overturned a decision from the Permits and Immigration Section which had prohibited the appellant from accessing a bar, restaurant, and nightclub, specifically challenging the part of the State Council's ruling that denied the appellant reimbursement for costs (ripetibili). The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because its jurisdiction, established under an enumerative system, does not extend to reviewing State Council decisions that do not relate to the issuance, refusal, suspension, or revocation of public establishment licenses, as specified in the relevant legislation, leading to the dismissal on the grounds of the Tribunal's incompetence; however, due to incorrect information regarding appeal rights provided by the State Council, no court fees or expenses were levied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 71 cpv. 3 LEsPub, art. 28 PAmm, art. 18 PAmm; Appeal Regarding Reimbursement of Costs Following State Council Decision on Public Establishment License: The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because its jurisdiction, established under an enumerative system, does not extend to reviewing State Council decisions that do not relate to the issuance, refusal, suspension, or revocation of public establishment licenses, as specified in the relevant legislation, leading to the dismissal on the grounds of the Tribunal's incompetence; however, due to incorrect information regarding appeal rights provided by the State Council, no court fees or expenses were levied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section, relating to the general framework of administrative procedure law applied by the Tribunal.
Cited in the concluding section to justify the dismissal of the appeal based on the limited jurisdiction of the Administrative Tribunal.
Cited in the concluding section as the specific provision determining the appealability of the Council of State's decision to the Administrative Tribunal.
Cited in the concluding section regarding the general procedure before the court.
Cited in the concluding section regarding the general procedure before the court.
Cited in the concluding section as part of the general legal basis.
Cited in the concluding section regarding the general procedure before the court.
Cited in the concluding section regarding the general procedure before the court.
Cited in the concluding section regarding the general procedure before the court.
The decision implicitly upholds the procedural aspect by declaring the appeal inadmissible (irricevibile).
Although the final order states 'Non si prelevano né tasse, né spese', which corresponds to the exemption from costs, no specific cost provision like Art. 66 LTF is cited in the dispositive orders (1 and 2) to govern the imposition or non-imposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00096 · Lugano 31 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 di
__________ contro
la decisione 6/13 marzo 2001, no. 1014, del Consiglio di Stato, che ha accolto il suo ricorso annullando la decisione 13 novembre 2000, no. 179/2000, della Sezione dei permessi e dell'immigrazione con cui gli era stato vietato l'accesso al "__________" di __________, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
- 3 aprile 2001 della __________;
- 5 aprile 2001 del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 dicembre 1999 la __________ ha diffidato il ricorrente ad accedere al bar, al ristorante ed alla discoteca nello stabile __________ a __________, indicandolo come già diffidato mentre in realtà egli era lo era stato solo dalla sala giochi;
che con scritto 24 marzo 2000 l'insorgente ha chiesto all'Ufficio permessi l'annullamento di questa diffida, sottolineando tra l'altro di non avere mai neppure frequentato ristorante e discoteca;
che con scritti 16 maggio 2000 e 25 maggio 2000 il ricorrente ha sollecitato l'emanazione della decisione, con scritto 11 giugno 2000 ha ribadito le proprie ragioni e con scritto 9 agosto 2000 ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo;
che il 13 novembre 2000 decisione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha confermato il divieto in rassegna;
che con ricorso 12 dicembre 2000 l'insorgente ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, contestando tra l'altro l'imprecisione nell'indicazione dell'oggetto della diffida e precisando che la sala giochi del __________ (ove ha ammesso di avere avuto degli screzi) era oggetto di separata procedura;
che il Consiglio di Stato ha annullato la diffida ritenendola ingiustificata per i tre esercizi pubblici in parola, dato che il ricorrente non vi aveva dato problemi di sorta pur avendo suscitato difficoltà nelle vicinanze tentando di accedere all'adiacente sala giochi;
che l'esecutivo richiamato l'art. 31 PAmm non ha assegnato ripetibili "*non essendo il ricorrente iscritto all'albo ed essendo egli intervenuto in lite esclusivamente a difesa di suoi propri interessi*";
che contro il dispositivo sulle ripetibili il ricorrente è insorto davanti a questo Tribunale chiedendo l'assegnazione di ripetibili, nel senso della rifusione delle spese causate dalla procedura e del tempo impiegato, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;
che con le osservazioni al gravame la __________, il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione hanno chiesto la reiezione del gravame per motivi che non occorre evocare;
che con scritto 18 aprile 2001 (una pagina recapitata a mano) il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a replicare;
considerato, in
diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465);
che la decisione impugnata si fonda sulla legge sugli esercizi pubblici del 21.12.1994 (RL 11.3.2.1);
che giusta l'art. 71 cpv. 3 LEsPub le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico, possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative, mentre le altre decisioni del Consiglio di Stato sono definitive;
che tale legge non conferisce pertanto nessuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo di chinarsi su decisioni come quella in rassegna;
che il ricorso va quindi respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso data dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato permette di dispensare il ricorrente dal pagamento di tassa di giustizia e spese;
che non vi é peraltro luogo di assegnare ripetibili in questa sede alla resistente, già soccombente nel merito, che non ha presentato particolari osservazioni limitandosi a due banali puntualizzazioni.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg., 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, 9 Cost, 71 cpv. 3 LEsPub;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario