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52.2001.93 • TCA TI 52.2001.93 Generato dall'IA

Challenge to Municipal Order to Dismantle Unauthorized Storage Facility

Numero d'incarto 52.2001.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a decision that upheld a municipal order to cease operations and dismantle an unauthorized inert material storage facility established outside the building zone in 1986, arguing the denial of a legalization permit was discriminatory and lacked sufficient public interest, but the court dismissed the appeal, ruling that the appellant lacked standing to contest the permit denial as the property owners had withdrawn that aspect of their challenge, and affirming that the order to restore legality was fully compliant with the law, overriding any claims of good faith given the clear legal basis and the pre-existing illegal status of the infrastructure, regardless of any prior official tolerance.

Regesto Legislator

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Art. 24 LPT, Art. 18 PAmm, art. 43 LE, art. 61 PAmm, art. 28 PAmm; Challenge to Municipal Order to Dismantle Unauthorized Storage Facility: La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 400.- ai resistenti __________ e __________.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a contestare licenza abusivismo edilizio licenza edilizia comunale legittimazione a ricorrere ordine di demolizione edificio pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 24 LPT
che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed alcuni vicini, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
Art. 18 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo la situazione dei luoghi perfettamente nota a questo tribunale, che ha già avuto modo di occuparsi della fattispecie in esame (STA 10.8.99 in re comunione ereditaria fu __________/__________);
art. 43 LE
The administrative order to restore the legal situation was confirmed as being based on this article.
art. 61 PAmm
This provision likely governs the award of costs, as it is cited alongside the cost decision.
art. 28 PAmm
This provision, dealing with procedural aspects like the rejection of the appeal, is cited just before the dispositive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 43 LE

The administrative order to restore the legal situation was confirmed as being based on this article.

art. 61 PAmm

This provision likely governs the award of costs, as it is cited alongside the cost decision.

art. 28 PAmm

This provision, dealing with procedural aspects like the rejection of the appeal, is cited just before the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00093 · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di

__________ contro

la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1027), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per insediare un deposito di inerti fuori della zona edificabile (part. n. __________ e __________ RF) ed ha ordinato lo smantellamento delle infrastrutture realizzate senza autorizzazione;

viste le risposte:

- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

- 26 aprile 2001 di __________ e __________;

- 14 maggio 2001 del municipio di __________;

- 28 maggio 2001 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 1986 __________ ha insediato senza autorizzazione un deposito di inerti sulle part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, di proprietà della comunione ereditaria fu __________ e di __________ in ragione di metà ciascuno;

che sui fondi sono stati costruiti diversi manufatti, uno solo dei quali autorizzato a titolo precario dall'autorità cantonale per la durata di tre anni a far tempo dal 1987;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 24 marzo 2000 i proprietari dei fondi in questione hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per l'insediamento realizzato (tettoia, depositi di inerti, di materiali e di macchinari);

che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed alcuni vicini, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;

che il 31 ottobre 2000 il municipio ha negato la licenza richiesta ed ordinato ai proprietari dei fondi, nonché all'attuale locatario, qui ricorrente, di smantellare tutte le infrastrutture realizzate abusivamente sui fondi, cessando qualsiasi attività entro il 28 febbraio 2001;

che con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai proprietari e dal locatario dei fondi;

che, respinte le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha a sua volta ritenuto insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per la costruzione di edifici ed impianti fuori della zona edificabile; con lo stesso giudizio il Governo ha di conseguenza confermato l'ordine di ripristino siccome del tutto immune da violazioni del diritto;

che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata e l'annullamento dell'ordine di ripristino;

che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver assunto le prove richieste per dimostrare la natura discriminatoria del provvedimento censurato, che non sarebbe sorretto da un sufficiente interesse pubblico e lo colpirebbe in modo iniquo, lesivo del principio della buona fede;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i vicini che hanno inoltrato osservazioni, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che al ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva almeno nella misura in cui contesta il giudizio che conferma l'ordine di cessare l'attività insediata sui fondi in questione e di sgomberare le infrastrutture istallatevi abusivamente; considerato che i proprietari dei fondi hanno rinunciato ad insistere per conseguire la licenza in sanatoria, l'insorgente non appare invece legittimato ad impugnare la relativa decisione di diniego; l'interesse del ricorrente è infatti subordinato a quello dei proprietari;

che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo la situazione dei luoghi perfettamente nota a questo tribunale, che ha già avuto modo di occuparsi della fattispecie in esame (STA 10.8.99 in re comunione ereditaria fu __________/__________);

che le censure sollevate dall'insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di assumere le prove richieste sono prive di fondamento; la valutazione anticipata delle prove operata dal Governo regge alla critica dell'insorgente; poiché il permesso in sanatoria non potrebbe essere rilasciato per motivi di parità di trattamento nell'illegalità nemmeno se il ricorrente dimostrasse l'esistenza di altre situazioni, analoghe alla sua nella zona circostante; l'interesse pubblico all'affermazione del principio di legalità prevarrebbe comunque sull'interesse del ricorrente alla perpetuazione della situazione abusiva;

che, nel merito, l'insorgente nemmeno tenta di sostenere che siano date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT; su questo punto è sufficiente un rinvio alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato;

che, palesemente a torto, il ricorrente contesta poi l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto impartitogli dal municipio, previo avviso dell'autorità cantonale: l'ordine è perfettamente conforme al diritto, in particolare al principio di adeguatezza;

che tale provvedimento si fonda invero su una chiara base legale (art. 43 LE), è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e rispetta il principio della buona fede al quale il ricorrente pretestuosamente si richiama all'unico scopo di guadagnare tempo e differirne l'esecutività;

che il ricorrente non poteva ignorare la natura precaria del discutibile permesso accordato dall'autorità cantonale nel 1987 al precedente locatario dei fondi; né può dedurre alcunché a suo favore dalla censurabile tolleranza dimostrata dall'autorità comunale di fronte all'insediamento abusivo;

che stando così le cose, il ricorso, manifestamente dilatorio, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili;

visti gli art. 22, 24 LPT; 21, 43 LE; 3, 18, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 400.- ai resistenti __________ e __________.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario