Administrative Recourse Inadmissibility Regarding Communal Aid Fund Contribution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed a recourse against a government resolution that upheld a departmental decision fixing the appellant's contribution to a communal aid fund for the year 1999, despite an initial reduction by the department. The court determined that, according to the statutory framework governing administrative appeals, there was no legal provision allowing an appeal to the administrative court against a decision by the State Council concerning these specific contributions, meaning the prior decision was final, and consequently, the recourse was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, though the appellant was exempted from court fees because the challenged ruling erroneously indicated an appeal to that tribunal was available.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 cpv. 2 lett. a LOP, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 55 cpv. 3 PAmm, Art. 2 PAmm, Art. 28 PAmm; Administrative Recourse Inadmissibility Regarding Communal Aid Fund Contribution: The court determined that, according to the statutory framework governing administrative appeals, there was no legal provision allowing an appeal to the administrative court against a decision by the State Council concerning these specific contributions, meaning the prior decision was final, and consequently, the recourse was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, though the appellant was exempted from court fees because the challenged ruling erroneously indicated an appeal to that tribunal was available.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article to establish that the decision of the Council of State was final because the law did not provide for an appeal to the Administrative Tribunal in this specific case, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited as the basis for relieving the appellant from paying the judgment fee because the appealed decision mistakenly indicated the correct remedy.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00076 · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della
__________ contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 876) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 18 gennaio 2000 dell'insorgente avverso la decisione su reclamo 7 gennaio 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, ha stabilito il contributo al fondo di aiuto patriziale dovuto dalla ricorrente per l'anno 1999;
viste le risposte:
- 16 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, in applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LOP, in data 13 dicembre 1999 la sezione degli enti locali del dipartimento delle istituzioni ha determinato in fr. 1'369,95 il contributo della ricorrente al fondo di aiuto patriziale per l'anno 1999;
che, statuendo dietro reclamo dell'insorgente, con decisione 7 gennaio 2000 la menzionata autorità ha ridotto il contributo a fr. 503.--;
che, con risoluzione 20 febbraio 2001, il Governo ha respinto il ricorso inoltratogli dall'insorgente contro la decisione su reclamo;
che, con gravame 8 marzo 2001, la __________ insorge davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande della ricorrente;
che il Consiglio di Stato e la sezione degli enti locali hanno domandato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, determina il contributo dovuto dai singoli patriziati al fondo di aiuto patriziale in applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LOP (cfr. anche art. 1, da 19 a 23 e 32 RALOP);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente avverso la risoluzione governativa, la quale risulta pertanto essere definitiva (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità è infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di
diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia alla ricorrente di essere sollevata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 2, 3, 28, 55, 60 PAmm, 27 LOP;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario