Municipal Demolition Order Appeals Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court proceedings involved two appeals against official resolutions that had upheld a municipal order for the demolition of retaining walls, relocation of a wire fence, and restoration of the original terrain condition, as well as appeals against subsequent building permits issued for retaining wall construction and access paving. Following an on-site inspection, the parties reached a settlement where the appellant agreed to remove an existing wall, replace it with a stone wall set back to the property line at the same level, leave the fence in its current position atop the new wall, and agree that the space between the wall and the road would not be used for parking except for temporary stopping. Consequently, the court dismissed the appeals from the role due to the intervening transaction, without imposing any fees or costs for either instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAMunicipal Demolition Order Appeals Settlement: Following an on-site inspection, the parties reached a settlement where the appellant agreed to remove an existing wall, replace it with a stone wall set back to the property line at the same level, leave the fence in its current position atop the new wall, and agree that the space between the wall and the road would not be used for parking except for temporary stopping. Consequently, the court dismissed the appeals from the role due to the intervening transaction, without imposing any fees or costs for either instance.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis is the main order disposing of the appeals based on the transaction reached by the parties.
This order dictates the allocation of costs (no fees or indemnities are collected).
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00075-241 · Lugano IN_DATA_DECISIONE · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 8 marzo 2001 e 25 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
a) la risoluzione 20 febbraio 2001, no. 878, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 11 luglio 2000 dell'insorgente avverso la decisione 26 giugno 2000 del municipio di __________, con la quale gli è stata ordinata la demolizione di due muri di sostegno, lo spostamento della recinzione in rete metallica lungo il ciglio della strada comunale ed il ripristino dello stato anteriore del terreno, sulla part. no. __________ RF;
b) la risoluzione 6 giugno 2001, no, 2642, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 19 febbraio 2001 dell'insorgente avverso le licenze edilizie 31 gennaio 2001 rilasciate dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un muro di sostegno e la pavimentazione dell'accesso alla stalla sita sulla part. no. __________ RF e per la ristrutturazione e l'allineamento dei muri di sostegno posti sulle part. no. __________ e __________ RF;
ritenuto che, in occasione del sopralluogo 26 settembre 2001, dopo discussione, su proposta del giudice delegato, le parti sono addivenute alla seguente transazione:
*"1. il ricorrente __________ provvederà a rimuovere il muro in verduro. Al suo posto, arretrato, prolungherà il muro in pietra viva alla stessa quota sino a confine con la proprietà __________ con il muro di ritorno lungo il confine, sino alla strada.*
*La cinta verrà lasciata nella posizione attuale e completata sulla sommità del nuo-vo muro.*
*Lo spazio ricavato tra la strada e la cinta non verrà adibito a posteggio, salvo eccezioni in casi particolari (area di sosta di fortuna).*
*2. Il ricorrente __________ dichiara di ritirare i ricorsi.*
*3. Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà allo stralcio dei ricorsi senza spese e senza ripetibili né di prima né di seconda istanza";*
considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti;
decreta:
1. I ricorsi 8 marzo e 25 giugno 2001 sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
2. Non si prelevano tasse, spese e ripetibili né di prima né di seconda istanza.
3. Intimazione a: · __________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario