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52.2001.42 • TCA TI 52.2001.42 Generato dall'IA

Building Permit Examination Fee Statutory Limit Supersedes Administrative Cost Charges

Numero d'incarto 52.2001.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An applicant appealed a municipal decision that charged a total examination fee of CHF 160 (CHF 50 for examination and CHF 110 for official publication costs) for a building permit application concerning a parking area on non-buildable land, after the application had been rejected following a negative cantonal pre-notice. The court ruled that the administrative fee for examining building applications is exhaustively regulated by statute, setting a minimum fee of CHF 50, and this statutory limit supersedes the executive branch's attempt to charge additional costs based on cost-coverage and equivalence principles or citing a general authority under a special law for publication expenses, concluding that if statutory fees do not cover all incurred administrative costs, the public entity must absorb the shortfall.

Regesto Legislator

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Art. 29 RLE, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 19 LE, art. 21 LE; Building Permit Examination Fee Statutory Limit Supersedes Administrative Cost Charges: The court ruled that the administrative fee for examining building applications is exhaustively regulated by statute, setting a minimum fee of CHF 50, and this statutory limit supersedes the executive branch's attempt to charge additional costs based on cost-coverage and equivalence principles or citing a general authority under a special law for publication expenses, concluding that if statutory fees do not cover all incurred administrative costs, the public entity must absorb the shortfall.

Parole chiave

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tassa amministrativa revisione limitata licenza edilizia comunale tassa d'utilizzazione di parcheggio domanda indirizzata all'autorità tassa di controllo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 29 RLE
Cited in the preamble to the orders, this regulation limits the fees that can be charged beyond those set out in Art. 19 LE, which was central to the dispute.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 PAmm
1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 28 PAmm
Applied to rule that no court fee or costs shall be levied due to the outcome of the appeal.
art. 19 LE
This article establishes the standard fee for examining building applications, which is the substantive basis for modifying the fee imposed on the appellant.
art. 21 LE
Cited in the preamble to the orders, this provision establishes the jurisdiction of the Administrative Court for appeals concerning this matter.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LE

This article establishes the standard fee for examining building applications, which is the substantive basis for modifying the fee imposed on the appellant.

art. 21 LE

Cited in the preamble to the orders, this provision establishes the jurisdiction of the Administrative Court for appeals concerning this matter.

art. 29 RLE

Cited in the preamble to the orders, this regulation limits the fees that can be charged beyond those set out in Art. 19 LE, which was central to the dispute.

art. 28 PAmm

Applied to rule that no court fee or costs shall be levied due to the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00042 · Lugano 8 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 febbraio 2001 di

__________ contro

la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 27 novembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 160.-- la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile;

viste le risposte:

- 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

- 18 febbraio 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Raccolto il preavviso negativo dell'autorità cantonale competente, con decisione 27 novembre 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione

6 settembre 2000 presentata da __________ per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile. Il municipio ha posto a carico dell'istante una tassa d'esame di fr. 160.--, precisando sulla polizza di versamento che la stessa si componeva di fr. 50.-- per l'esame della domanda e di fr. 110.-- a copertura delle spese per la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

B. Il 29 novembre 2000 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione a fr. 50.-- della tassa posta a suo carico. Richiamati gli art.

19 LE e 29 RLE, l'insorgente ha sostenuto che, trattandosi di una regolamentazione esaustiva, è preclusa al municipio la facoltà di prelevare ulteriori tasse o spese non espressamente previste da questi disposti.

C. Con decisione 16 gennaio 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa. Posto che l'emolumento stabilito dall'art. 19 LE costituisce una tassa amministrativa, nella fattispecie il prelievo di una tassa di fr. 50.-- sarebbe in contrasto con i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, non essendo sufficiente a coprire le spese effettivamente anticipate dall'ente pubblico. L'Esecutivo cantonale ha dunque ritenuto giustificato scostarsi dalla norma summenzionata, confermando la tassa imposta dal comune.

D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo formulando le stesse richieste e ribadendo le argomentazioni esposte davanti al Consiglio di Stato.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, che si riconferma nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giunge il municipio, osservando di aver unicamente applicato l'art. 29 RLE, secondo il quale è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali. L'obbligo di pubblicare sul Foglio ufficiale le domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è infatti imposto dal diritto federale.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione del ricorrente è data dall'art. 21 cpv. 2 LE. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Giusta l'art. 19 LE per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1). Sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2). L'art. 29 RLE soggiunge che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali.

Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa. Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. A. Scolari, Commentario, Cadenazzo/Bellinzona 1996, n. 923 ad art. 19 LE; M. Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 109-110). Pertanto il gettito globale delle tasse non deve superare, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico e tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi deve essere una certa correlazione ed un rapporto ragionevole.

3. Nella fattispecie i costi preventivati per l'edificazione del posteggio assommano a fr. 3'500.--. In applicazione del metodo di calcolo previsto all'art. 19 LE, la tassa dovuta corrisponderebbe pertanto all'importo minimo previsto da tale normativa. È indubbio che il prelievo di una tassa di fr. 50.-- come auspicato dal ricorrente non coprirebbe i costi ai quali il comune deve far fronte a seguito dell'esame della domanda di costruzione 6 settembre 2000 e della sua pubblicazione sul Foglio ufficiale. Tuttavia il chiaro tenore dell'art. 19 LE in relazione con l'art. 29 RLE non permettere al comune di prelevare l'importo complessivo delle spese da lui sostenute. A torto il Consiglio di Stato ritiene che l'applicazione dei principi summenzionati porti ad una diversa conclusione. Gli stessi non permettono infatti di sovvertire una chiara normativa che esplicitamente vieta il prelievo di ulteriori tasse o spese oltre a quelle stabilite all'art. 19 LE. Qualora, come nel caso concreto, si impongano delle spese supplementari non coperte dalla tassa, le medesime devono essere sopportate dall'ente pubblico (cfr. M. Lucchini, op. cit., pag. 110).

Va pure disattesa l'argomentazione esposta dal municipio resistente, secondo cui il prelievo aggiuntivo delle spese contestate si giustificherebbe, in quanto la pubblicazione sul Foglio ufficiale delle domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è imposta da leggi federali e dunque da una legge speciale ai sensi dell'art. 29 RLE. Il diritto federale si limita a sancire l'obbligo di pubblicazione. E' silente a proposito di tasse e spese.

4. Sulla scorta di tali motivazioni il ricorso va accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito dell'impugnativa non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato è annullata.

§§. La risoluzione

29 novembre 2000 del municipio di __________ è riformata nel senso che a carico di __________, è posta una tassa d'esame di fr. 50.--.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria