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52.2001.412 • TCA TI 52.2001.412 Generato dall'IA

Landowners v. State Council (Forest Classification and Fence Removal)

Numero d'incarto 52.2001.412
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners appealed a state council decision that classified a portion of their land as forest and ordered the removal of an unauthorized fence erected within that area. The court dismissed the appeal, affirming that the land met the legal criteria for forest classification based on objective factors, including the presence of mature trees forming a continuous boundary, despite the owners' claims regarding differing prior surveys and the fence's necessity for protecting grazing sheep from dangerous terrain. Furthermore, the court ruled that the fence, constructed of metal posts and wire mesh, was illegal because fencing forests is generally prohibited under the law to ensure public access, and the owners' justification did not align with recognized exceptions, such as those pertaining to local custom for livestock containment.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 4 LCFo, Art. 2 LFo, Art. 1 LFo, Art. 3 LCFo; Landowners v. State Council (Forest Classification and Fence Removal): The court dismissed the appeal, affirming that the land met the legal criteria for forest classification based on objective factors, including the presence of mature trees forming a continuous boundary, despite the owners' claims regarding differing prior surveys and the fence's necessity for protecting grazing sheep from dangerous terrain. Furthermore, the court ruled that the fence, constructed of metal posts and wire mesh, was illegal because fencing forests is generally prohibited under the law to ensure public access, and the owners' justification did not align with recognized exceptions, such as those pertaining to local custom for livestock containment.

Parole chiave

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diritto fondiario abbattimento di alberi beni statali motivi protetti allontanamento giustizia di prossimità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
Cited in the reasoning section (Consideration 1) to establish standing, but not explicitly listed in the final disposition preamble, thus it is excluded based on the rules.
Art. 46 PAmm
Cited in the reasoning section (Consideration 1) regarding timeliness, but is explicitly listed in the dispositive preamble.
Art. 4 LCFo
Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv.
Art. 2 LFo
Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.
Art. 1 LFo
In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art.
Art. 3 LCFo
1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art.
Art. 61 PAmm
Cited in the preamble to the dispositive section, concerning the violation of law as grounds for appeal, which relates to the rejection of the appeal.
Art. 62 PAmm
Cited in the preamble to the dispositive section, concerning challenging factual findings, which relates to the rejection of the appeal.

Giurisprudenza citata

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DTF 122 II 279
Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco a' sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279).
DTF 120 Ib 342
Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che, può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342).
DTF 106 Ib 52
Per motivi di razionalità, giurisprudenza e dottrina ammettono eccezioni al divieto di recingere i boschi*: "la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid.
DTF 106 Ib 50
Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono erigere steccati di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50/51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 2, 3, 10 LFo

These articles of the Federal Law on Forests (LFo) are cited in the preamble to the dispositive section, supporting the court's decision to reject the appeal concerning the determination of the forest area.

Art. 12 OFo

Cited in the preamble to the dispositive section, related to the determination and mapping of forest areas.

Art. 4, 41 LCFo

Cited in the preamble to the dispositive section, relevant to the Cantonal Forest Law regarding authority for forest status decisions and restoration/damages, supporting the rejection of the appeal.

Art. 28, 43, 46, 61, 62 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section, these articles of the Cantonal Administrative Procedure Law (PAmm) cover procedural aspects like appeal submission, inadmissibility, and grounds for appeal, relevant to the rejection of the appeal.

Art. 699 CC

Although cited extensively in the reasoning section regarding public access, it is not explicitly listed in the final disposition preamble or orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 14 LFo

Although cited extensively in the reasoning section regarding public access, it is not explicitly listed in the final disposition preamble or orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 10 cpv. 1 LCFo

Although cited extensively in the reasoning section regarding public access, it is not explicitly listed in the final disposition preamble or orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 43 LFo

Although cited extensively in the reasoning section regarding penalties, it is not explicitly listed in the final disposition preamble or orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 41 LCFo

Although cited extensively in the reasoning section regarding restoration, it is not explicitly listed in the final disposition preamble or orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section, concerning the violation of law as grounds for appeal, which relates to the rejection of the appeal.

Art. 62 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section, concerning challenging factual findings, which relates to the rejection of the appeal.

Art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section, concerning the conditions for appeal admissibility, relevant to the rejection of the appeal.

Art. 46 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section, concerning the timeliness of the appeal, relevant to the rejection of the appeal.

Art. 42 LCFo

Cited in the preamble to the dispositive section, concerning the Tribunal's jurisdiction, relevant to the rejection of the appeal.

Art. 4 PAmm

Cited in the reasoning section (Consideration 1) to establish standing, but not explicitly listed in the final disposition preamble, thus it is excluded based on the rules.

Art. 43 PAmm

Cited in the reasoning section (Consideration 1) to establish standing, but not explicitly listed in the final disposition preamble, thus it is excluded based on the rules.

Art. 46 PAmm

Cited in the reasoning section (Consideration 1) regarding timeliness, but is explicitly listed in the dispositive preamble.

Art. 42 LCFo

Cited in the reasoning section (Consideration 1) regarding jurisdiction, but is explicitly listed in the dispositive preamble.

Art. 43 LCFo

Cited in the reasoning section (Consideration 4) regarding penalties, but is explicitly listed in the dispositive preamble.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00412 · Lugano 5 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso22 novembre 2001 di

__________ e __________ patr. da: avv. __________ Contro

la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5159), con la quale veniva accertata la parziale natura boschiva del mappale no __________ RF di __________, facendo ordine ai proprietari di rimuovere la recinzione all'interno dell'area boschiva;

viste le risposte:

- 3 dicembre 2001 del municipio di __________;

- 30 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ e __________ sono proprietari della particella no __________ RF di __________, di complessivi mq. 20'170.

Il 2 maggio 2001 l'Ufficio forestale VIII circondario, rilevato come sulla proprietà in oggetto era stata eretta, senza autorizzazione, una recinzione parzialmente in area forestale, ne imponeva la rimozione.

Con scritto 9 maggio 2001 __________ chiedeva la revoca della decisione e l'autorizzazione a mantenere la recinzione di cui trattasi.

L'Ufficio forestale VIII circondario promuoveva quindi d'ufficio l'accertamento della natura boschiva del mappale __________ di __________.

B. Con decisione 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato accertava la parziale natura boschiva del mappale in oggetto, assegnando ai proprietari un termine di 60 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per procedere alla rimozione della recinzione sita all'interno dell'area boschiva accertata.

C. Con ricorso

22 novembre 2001 __________ e __________ postulano l'annullamento della predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di diminuire l'estensione dell'area boschiva rispetto a quanto accertato con la risoluzione impugnata, annullando contestualmente l'ordine di demolizione della recinzione. I ricorrenti sostengono che da una planimetria del 19.12.1997 allestita dall'ing. __________ emergerebbe un'area boschiva diversa, di estensione minore di quella accertata con decisione del Consiglio di stato. Inoltre si sarebbe tenuto conto di piante che non avrebbero venti anni.

In merito alla recinzione, tratterebbesi di alcuni pali e relativa rete metallica, di un'altezza di circa m 1,20; il bosco non sarebbe comunque recintato interamente, ma solo in alcuni tratti, la cinta essendo stata posata solo nei punti dove vi sarebbero degli scoscendimenti tali da mettere in pericolo l'incolumità delle pecore che pascolano nella zona, ma anche delle persone, segnatamente dei bambini.

Vi sarebbero poi nella zona innumerevoli recinzioni, di più vaste dimensioni, per cui si giustificherebbe, nella misura in cui la situazione di illegalità sia la regola, la parità di trattamento.

D. Con risposta 3 dicembre 2001 il Municipio di __________ si rimette al giudizio del tribunale amministrativo.

Con risposta 30 gennaio 2002 la Sezione forestale del Dipartimento del territorio postula la reiezione del gravame.

Rileva che l'estensione del bosco è stata correttamente determinata mediante la procedura d'accertamento, fondandosi sulle circostanze oggettive verificate in loco dal tecnico della sezione forestale e sul concetto di bosco come stabilito dal diritto federale. In tal senso l'esistenza di altri documenti precedenti non sarebbe quindi rilevante. Il bosco in oggetto adempirebbe tanto i requisiti quantitativi, essendo parte di un più vasto complesso boschivo, quanto quelli qualitativi, svolgendo un'importante funzione di protezione paesaggistica.

In punto all'ordine di rimozione della recinzione rileva poi come la legislazione vigente vieterebbe la recinzione del bosco, sicché quella in oggetto sarebbe abusiva. I motivi addotti dai ricorrenti a giustificazione della recinzione non rientrerebbero nel novero di quelli ammessi dalla giurisprudenza in deroga al principio legale.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo); la legittimazione attiva dei ricorrenti è pure pacifica in quanto direttamente e personalmente toccati dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è quindi ricevibile in ordine.

2. Per l'art.

10 della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo).

Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv. 2).

Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco a' sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti.

In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno

20 anni.

Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che, può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342).

3.Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del

diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm).

Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).

La superficie alberata di cui trattasi sorge ai margini di una vasta zona boschiva, sicché adempie i criteri quantitativi per poter essere qualificato bosco.

A torto i ricorrenti sostengono che l'alberatura sul fondo di loro proprietà non sia bosco: in sede di sopralluogo è risultata l'esistenza di una fila di castani secolari (fotografie no 1 e 6), chiaramente visibili anche sulla fotografia aerea del 1971, che ben riproduce la situazione. Considerando questi alberi quale limite dell'area boschiva, la Sezione forestale ha fatto un uso corretto del proprio potere d'apprezzamento, sicché la decisione del Consiglio di Stato non viola il

diritto.

Per quanto riguarda poi la situazione dei due specifici punti indicati dai ricorrenti sulla planimetria doc. 4, va rilevato che nel punto B il limite del bosco è stato così stabilito per l'esistenza di un castagno sicuramente centenario (fotografia no 1) il quale, come già precedentemente esposto, unitamente ad altri alberi della medesima specie e di analoga età, forma una linea continua che delimita chiaramente la zona boschiva (fotografia aerea del 1971).

Altrettanto vale per parte S, dove è contestato che la protuberanza costituisca area boschiva (punto A della planimetria doc. 4): ebbene, si è costatata la presenza di cinque castagni secolari che, come ben risulta anche dalla documentazione fotografica, stante la loro ubicazione non possono essere considerati quale gruppo isolato di alberi ma devono essere considerati parte del bosco.

Vero è che, tanto nei punti specifici contestati quanto nella rimanente area boschiva all'interno della recinzione, ad eccezione dei menzionati castagni e di alcune betulle non vi sono arbusti e manca la tipica vegetazione del sottobosco. Ciò è dovuto però al fatto che in tempi recenti il proprietario ha proceduto ad una radicale pulizia del sito, in precedenza inselvatichito, allo scopo di ripristinarne lo stato originale e renderlo pascolabile per le pecore. Questo fatto non è sufficiente per non considerarlo area boschiva, tanto più che, anche se lo si volesse considerare bosco pascolato, a norma di legge anch'esso sarebbe considerato bosco.

Il fatto che, nell'ambito della compravendita del fondo di cui trattasi, la Sezione dell'agricoltura non abbia menzionato che la particella era parzialmente anche di natura boschiva non giova ai ricorrenti perché in quella sede si trattava unicamente di decidere se il fondo fosse soggetto alla LFDR, questione poi risolta affermativamente (doc. 2). Neppure può indurre a diversa conclusione che a registro fondiario il fondo non sarebbe indicato quale parzialmente boschivo, tale elemento non essendo di alcuna rilevanza (art. 2 LFo).

Ancora una volta la decisione impugnata non viola il diritto. Ne discende che, nella misura in cui contesta l'accertamento del limite dell'area boschiva, il ricorso va respinto.

4. Per l'art.

699 CC, l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. Questa norma permette quindi al pubblico un ampio accesso al bosco ed al pascolo. L'art. 699 CC tutela d'un lato gli interessi del singolo, dall'altro l'interesse pubblico, salvaguardando per la popolazione le necessarie aree di svago. Trattasi di una cosiddetta norma doppia, contenente prescrizioni di diritto privato e di

diritto pubblico che l'amministrazione fa valere in via amministrativa, il privato mediante gli strumenti del diritto civile.

L'art. 14 della Legge federale sulle foreste (LFo) impone poi ai cantoni di provvedere affinché la foresta sia accessibile al pubblico. In tal senso, l'art. 10 cpv. 1 LCFo statuisce che l'area forestale è accessibile a chiunque, vietando in particolare le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso.

Giusta l'art. 43 LFo, è punito con l'arresto o la multa sino a 20'000 franchi, chi limita l'accessibilità della foresta. Inoltre, chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato (art. 41 LCFo).

Poiché, come visto, il bosco dev'essere accessibile al pubblico, è di principio vietato costruire recinzioni od ostacoli atti ad impedire la libera circolazione delle persone.

4.1. Per motivi di razionalità, giurisprudenza e dottrina ammettono eccezioni al divieto di recingere i boschi*: "la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono erigere steccati di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50/51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10 all'art. 699 CC)"* (DTF 114 Ib238).

Nella medesima decisione, il Tribunale federale costatava poi che "*nel Cantone Ticino i pascoli sono terreni liberi: non esiste il cosiddetto "Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699CC). Per questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i boschi, ma i prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare senza difficoltà, oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare dei fili dove eventualmente si può innestare la corrente elettrica per spaventare gli animali, impedendone così la fuga".*

Pertanto, la cinta eretta dall'insorgente con paletti metallici cementati nel terreno e rete metallica non può essere considerata conforme agli usi locali.

Il ricorrente sostiene di aver eretto la recinzione di cui trattasi perché vi sono scoscendimenti tali da mettere in pericolo l'incolumità delle pecore che pascolano in zona e delle persone.

Al proposito va rilevato che i luoghi scoscesi sono invero molto frequenti in tutto il Ticino, senza che sia mai sorto un uso locale nel senso di posare delle recinzioni, che sono solo sporadiche e questo senza che vi siano particolari problemi per persone e animali.

Il fatto che, a detta del ricorrente, altri proprietari abbiano posato delle recinzioni all'interno del bosco, in modo altrettanto abusivo, non consente ovviamente di considerare tale agire quale uso locale.

In considerazione di quanto precede, il ricorso va respinto. Tasse e spese sono poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, sono carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario