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52.2001.4 • TCA TI 52.2001.4 Generato dall'IA

Municipal Employee Reappointment Denial Upheld Due to Prolonged Illness

Numero d'incarto 52.2001.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An administrative court considered an appeal by a municipal employee who was denied reappointment for the next four-year term due to prolonged illness, which had caused her to be absent for over a year (partially and then fully) and led her to apply for disability benefits. The court upheld the decision not to renew the employment contract, reasoning that the protracted health issues constituted a sufficiently objective and pertinent reason, well within the municipality's discretionary margin, to deem the continuation of the employment relationship unreasonable, especially given the employee's application for disability insurance, and further clarified that the local regulation concerning salary continuity during illness did not limit the public entity's power to terminate employment based on health grounds.

Regesto Legislator

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Art. 60 LOrd, Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 127 LOC, Art. 44 RODCA, art. 8 RODCA; Municipal Employee Reappointment Denial Upheld Due to Prolonged Illness: The court upheld the decision not to renew the employment contract, reasoning that the protracted health issues constituted a sufficiently objective and pertinent reason, well within the municipality's discretionary margin, to deem the continuation of the employment relationship unreasonable, especially given the employee's application for disability insurance, and further clarified that the local regulation concerning salary continuity during illness did not limit the public entity's power to terminate employment based on health grounds.

Parole chiave

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contratto di lavoro prestazioni dell'assicurazione invalidità potere d'apprezzamento comunale prestazione dell'assicurazione malattie domanda di riesame amministrativo persona giuridica Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 60 LOrd
La ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non aver preso posizione sulla domanda di applicazione per analogia dell'art. 60 LOrd e di non essere entrato nel merito dell'eccezione riferita all'art.
Art. 208 LOC
Cited as part of the legal basis, establishing the court's jurisdiction, which is relevant to the final ruling.
Art. 18 PAmm
Cited in the final enumeration of articles regarding the simplified procedure used to decide based on the file.
Art. 127 LOC
Cited as part of the legal basis for rejecting the appeal concerning the non-confirmation of employment.
Art. 44 RODCA
Né giova alla ricorrente richiamarsi all'art. 44 RODCA, che in caso di malattia garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio pieno per il primo anno e dimezzato per il secondo.
art. 8 RODCA
Cited as part of the legal basis for rejecting the appeal concerning the non-confirmation of employment.
art. 60 PAmm
Cited in the final enumeration of articles, despite being discussed in the reasoning as not leading to a favorable conclusion for the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 127 LOC

Cited as part of the legal basis for rejecting the appeal concerning the non-confirmation of employment.

art. 8 RODCA

Cited as part of the legal basis for rejecting the appeal concerning the non-confirmation of employment.

art. 208 LOC

Cited as part of the legal basis, establishing the court's jurisdiction, which is relevant to the final ruling.

art. 60 PAmm

Cited in the final enumeration of articles, despite being discussed in the reasoning as not leading to a favorable conclusion for the appellant.

art. 18 PAmm

Cited in the final enumeration of articles regarding the simplified procedure used to decide based on the file.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00004 · Lugano 9 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5334) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 settembre 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato la conferma in carica quale dipendente comunale;

viste le risposte:

- 11 gennaio 2001 del municipio di __________;

- 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L’8 luglio 1997 il municipio di __________ ha assunto la ricorrente __________ quale segretaria ricezionista presso la Casa comunale per persone anziane con lo statuto di dipendente nominata a tempo pieno.

Dal 1. gennaio 1999 al 15 febbraio 2000 la ricorrente è rimasta assente dal lavoro per malattia (sindrome ossessivo compulsiva). Il 16 febbraio 2000 ha ripreso a lavorare a metà tempo. Nel corso del seguente mese di giugno ha inoltrato all'AI una domanda di prestazioni.

B. Considerata la situazione valetudinaria della ricorrente, il 28 giugno 2000 il municipio di __________ ha deciso di non confermarla in carica per il quadriennio entrante.

C. Con giudizio 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che lo stato di salute dell'insorgente costituisse un motivo sufficiente per giustificare il mancato rinnovo del rapporto d'impiego.

D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

La ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non aver preso posizione sulla domanda di applicazione per analogia dell'art. 60 LOrd e di non essere entrato nel merito dell'eccezione riferita all'art. 44 del regolamento organico dei dipendenti della casa per anziani (RODCA), che in caso di malattia garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio intero per il primo e della metà per il secondo anno.

Eccepita la mancanza di accertamenti medici sul suo stato di salute, l'insorgente nega poi che l'assenza dal lavoro possa giustificare il licenziamento. Al comune non deriverebbe alcun inconveniente, poiché il suo posto è attualmente occupato da una valida rimpiazzante.

E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, rilevando che è di nuovo assente al 100% dal lavoro.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione censurata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Un accertamento peritale delle condizioni di salute della ricorrente non appare indispensabile. Pur rimproverando al municipio di non aver assunto prove al riguardo, nemmeno la ricorrente del resto lo sollecita.

2. 2.1. I dipendenti del comune sono nominati per periodi amministrativi di durata quadriennale, che scadono indistintamente per tutti sei mesi dopo le elezioni generali. La conferma in carica è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente la mancata conferma, precisandone i motivi (art. 127 cpv. 1 e 2 LOC). La mancata conferma, precisa il cpv. 3 dell'art. 127 LOC, può avvenire solo per giustificati motivi. Di identico tenore e l'art. 8 cpv. 3 e 4 RODCA.

2.2. Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la mancata conferma è giustificata quando è sorretta da un motivo sufficiente, ovvero da un motivo pertinente, oggettivamente sostenibile. È considerato tale qualsiasi circostanza, data la quale non si può ragionevolmente pretendere la continuazione del rapporto d'impiego da parte dell'autorità (RDAT 1981 n. 28).

Nella valutazione dell'adeguatezza del motivo del licenziamento, l'autorità comunale dispone di un certo margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del

diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere.

3. Nell'evenienza concreta, il municipio di __________ ha disdetto il rapporto d'impiego in considerazione del perdurare della malattia che ha tenuto la ricorrente assente dal lavoro in misura totale per oltre un anno e parziale per il periodo successivo, che continua tuttora. Malattia che, poco prima della decisione di licenziamento, l'ha peraltro indotta a sollecitare la concessione di una rendita AI.

Orbene, nelle circostanze concrete, non si può rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dalla legge, per aver ritenuto che il perdurare della malattia che affligge la ricorrente costituisse un motivo atto a legittimare la rescissione del rapporto d'impiego. La giustificazione addotta dal municipio appare sorretta da considerazioni oggettive e pertinenti, che permettono di ritenere ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro. Di fronte alla domanda inoltrata all'AI, l'autorità comunale poteva in buona fede ritenere che la malattia avrebbe ulteriormente impedito alla ricorrente di riprendere il lavoro al 100%. Essa poteva quindi anche dedurre che non erano date le premesse per confermarla in carica per un ulteriore quadriennio.

Invano chiede la ricorrente di esaminare la sua situazione alla luce dell'art. 60 LOrd, che chiede di applicare per analogia. Il motivo generale di disdetta, previsto dalla lett. c del cpv. 3 di tale norma, non condurrebbe ad una conclusione più favorevole alla sua causa. Né giova alla ricorrente richiamarsi all'art. 44 RODCA, che in caso di malattia garantisce ai dipendenti il pagamento dello stipendio pieno per il primo anno e dimezzato per il secondo.

Questa norma non limita minimamente la facoltà dell'ente pubblico di disdire il rapporto d'impiego in caso di malattia. Essa definisce soltanto i limiti del diritto allo stipendio dei dipendenti in caso di malattia. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia omesso di rilevarlo non giustifica evidentemente un annullamento in ordine del giudizio impugnato.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso, palesemente privo di fondamento, va quindi respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 127, 208 LOC; 8, 44 RODCA di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario