Property Co-Ownership Association v. Municipality (Fire Safety Agreement)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property co-ownership association appealed a governmental decision upholding a municipal order to modify a building to mitigate residual fire risk, but during proceedings, the parties reached an agreement where the association committed to implementing an engineer's alternative fire protection concept, including elevator lockout, by March 31, 2004, with the association bearing expert costs and the municipality waiving an alternative connection fee, leading the administrative court to dismiss the appeal as settled by agreement, thereby reforming the prior governmental decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAProperty Co-Ownership Association v. Municipality (Fire Safety Agreement): A property co-ownership association appealed a governmental decision upholding a municipal order to modify a building to mitigate residual fire risk, but during proceedings, the parties reached an agreement where the association committed to implementing an engineer's alternative fire protection concept, including elevator lockout, by March 31, 2004, with the association bearing expert costs and the municipality waiving an alternative connection fee, leading the administrative court to dismiss the appeal as settled by agreement, thereby reforming the prior governmental decision.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision dictates the modification of the lower court's decision based on the agreement reached by the parties.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.377 · Lugano 5 giugno 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2001 della
Comunione dei comproprietari della part. n. __________ RFD di __________ patrocinata da: avv. __________ contro
la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di adattare l'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF secondo un concetto che renda accettabile il rischio residuo di incendio;
rilevato che con il verbale di sopralluogo 16 maggio 2002, alla ricorrente era stato assegnato un termine per presentare un concetto di protezione antincendio alternativo a quello proposto dal perito;
ritenuto che il 31 luglio 2002 la ricorrente ha prodotto lo studio alternativo dell'ing. __________ e che lo stesso è stato intimato alle parti per osservazioni;
preso atto che in occasione dell'udienza 22 maggio 2003, dopo discussione, le parti
hanno concordato la seguente soluzione:
· *il Condominio __________ si impegna a adottare le misure proposte dall'ing. __________ integrate dal dispositivo del blocco degli ascensori;*
· *il termine d'esecuzione dei lavori è fissato al 31 marzo 2004;*
· *le spese peritali restano a carico della ricorrente;*
· *il comune rinuncia al prelievo di una tassa di allacciamento per lo sprinkler.*
rilevato quanto sopra la causa viene stralciata dai ruoli senza ulteriori spese e senza assegnazione di ripetibili né di l.a, né di II.a istanza;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto accordo.
§ La decisione 25 settembre 2001, n. 4501, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario