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52.2001.369 • TCA TI 52.2001.369 Generato dall'IA

Appeal of Inadmissible Appeal Against Publication of Building Permit Application

Numero d'incarto 52.2001.369
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a State Council decision that declared their appeal inadmissible, which concerned a municipal resolution to publish a building permit application for a single-family house, arguing the initial decision violated their right to be heard by not examining their substantive objections and that they should be exempt from court fees due to misleading appeal instructions provided with the publication notice. The Administrative Tribunal upheld the prior ruling, reasoning that the municipal resolution to publish the building application is an inherently unappealable, incidental administrative act that does not cause irreparable harm, as any interested party can fully assert their rights during the subsequent opposition phase or upon appeal against the final building permit; therefore, the appellant, despite being an attorney, could not in good faith rely on the erroneous procedural information to claim fee exemption, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 209 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 44 PAmm, Art. 60 PAmm; Appeal of Inadmissible Appeal Against Publication of Building Permit Application: The Administrative Tribunal upheld the prior ruling, reasoning that the municipal resolution to publish the building application is an inherently unappealable, incidental administrative act that does not cause irreparable harm, as any interested party can fully assert their rights during the subsequent opposition phase or upon appeal against the final building permit; therefore, the appellant, despite being an attorney, could not in good faith rely on the erroneous procedural information to claim fee exemption, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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licenza edilizia censure procedurali diritto di essere sentito licenziamento amministrativo legittimazione a ricorrere eccezione "in house" Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the final orders, this provision justifies dismissing the appeal as inadmissible or manifestly ill-founded, as the court deemed the prior decision unappealable.
Art. 209 LOC
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
Art. 18 PAmm
Cited in the final orders, related to simplified proceedings without further investigation.
Art. 44 PAmm
che giusta l’art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se procurano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
Art. 60 PAmm
Cited in the final orders concerning the declaration of the appeal as dismissed.
Art. 61 PAmm
Cited in the final orders, relevant to costs in administrative procedures.
Art. 21 LE
Cited in the final orders, relevant to the subject matter jurisdiction of the court in building matters.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 48 PAmm

Cited in the final orders, this provision justifies dismissing the appeal as inadmissible or manifestly ill-founded, as the court deemed the prior decision unappealable.

Art. 60 PAmm

Cited in the final orders concerning the declaration of the appeal as dismissed.

Art. 61 PAmm

Cited in the final orders concerning the declaration of the appeal as dismissed.

Art. 21 LE

Cited in the final orders, relevant to the subject matter jurisdiction of the court in building matters.

Art. 5 LE

Cited in the final orders, relevant to the subject matter of the decision (publication of building application).

Art. 28 PAmm

Cited in the final orders, related to the admissibility and procedure before the court.

Art. 46 PAmm

Cited in the final orders, related to the admissibility and procedure before the court (timeliness).

Art. 43 PAmm

Cited in the final orders, related to the procedure before the court.

Art. 3 PAmm

Cited in the final orders, related to the general application of the administrative procedure law.

Art. 18 PAmm

Cited in the final orders, related to simplified proceedings without further investigation.

Art. 26 PAmm

Cited in the final orders, related to the procedure before the court.

Art. 61 PAmm

Cited in the final orders, relevant to costs in administrative procedures.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00369 · Lugano 23 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2001 di

__________ contro

la decisione 25 settembre 2001, no. 4538, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 2001 con cui il municipio di __________ ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione inoltrata da __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamigliare (part. n. __________ RF);

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in fatto

che il 9 luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF, di sua proprietà;

che, esperito l'esame preliminare, il 6 agosto 2001 l'esecutivo comunale ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione, dal 9 al 23 agosto 2001;

che questa risoluzione municipale è stata pubblicata il giorno seguente all’albo comunale assieme ad altre decisioni con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;

che contro di essa l’avv. __________, residente in uno stabile situato su un fondo contermine a quello dedotto in edificazione, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;

che con pronuncia 25 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ravvisando nel provvedimento censurato una decisione incidentale inoppugnabile siccome insuscettibile di procurare all’insorgente un danno irreparabile;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che, rivendicata la legittimazione attiva in base all'art. 209 LOC, il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di esaminare le censure addotte, segnatamente l’addebito mosso al municipio di aver proceduto prematuramente ad un esame di merito della domanda di costruzione;

che, a mente del ricorrente, il Governo avrebbe pure disatteso il principio della buona fede, condannandolo al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.- senza considerare che l’impugnativa è conseguente all’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dall’annuncio apparso all'albo comunale;

considerato, in

diritto

che giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;

che, trattandosi di una controversia in materia edilizia, la competenza di questo tribunale è data dall'art. 21 LE;

che, nella misura in cui contesta il giudizio 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato, il ricorrente è senz’altro legittimato a ricorrere;

che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con la determinazione di dar seguito ad una domanda di costruzione pubblicandola all’albo comunale il municipio si limita ad attestare indirettamente che è allestita conformemente alle prescrizioni (art. 5 LE; 9 - 16 RLE);

che con quest’atto, di natura incidentale, siccome meramente ordinatorio del procedimento di rilascio del permesso di costruzione, l’autorità comunale non si pronuncia sulla conformità dell’intervento con il diritto edilizio materialmente applicabile, ma si limita a darne pubblica notizia, in modo da permettere ad eventuali interessati di esercitare il diritto di opposizione previsto dalla legge;

che giusta l’art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se procurano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;

che, essendo destinata a permettere ad eventuali interessati di esercitare i loro diritti di difesa, la pubblicazione di una domanda di costruzione all’albo comunale configura un atto palesemente insuscettibile, per sua intrinseca natura, di procurare a chicchessia un danno non altrimenti riparabile;

che la pubblicazione all’albo non impedisce invero ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni, eccependo la sufficienza della domanda di costruzione, dapprima in sede di opposizione ed in seguito insorgendo davanti all’autorità di ricorso contro un’eventuale licenza edilizia;

che l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso posta in calce all’estratto delle decisioni municipali pubblicato all’albo non può in nessun caso fondarne l’impugnabilità, essendo quest’ultima inderogabilmente stabilita dalla legge e quindi sottratta alla disposizione delle parti;

che l’inoppugnabilità dell’atto in questione era manifesta; il ricorrente, titolare di un brevetto di avvocato conseguito di recente, non poteva in buona fede non rendersene conto;

che il ricorrente non può quindi prevalersi dell’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, posta in calce alla controversa pubblicazione, per rivendicare il diritto di andare esente da tasse e spese nel giudizio in cui è risultato soccombente;

che la tassa di giustizia viene commisurata ai costi effettivamente provocati dall’ostinazione con cui il ricorrente tenta invano di accreditare ancora in questa sede tesi manifestamente insostenibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 21 LE; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario