Administrative Tribunal Upholds Rejection of Tender Challenge Despite Pending Main Lease Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative tribunal reviewed an appeal against a government decision that rejected a challenge to a public tender for leasing two alpine farmhouses, separate from the main alpine pasture lease which had been previously awarded to a third party and whose final confirmation was pending appeal elsewhere. The appellant argued the farmhouse tender was premature and improper because the main lease dispute was unresolved and the specific rental terms were omitted, but the court reasoned that the main lease award had become res judicata following a separate procedural ruling by a higher commission, rendering the appellant's specific claim that the farmhouse lease was contingent upon the main lease's finalization moot from the outset, thereby validating the lower authority's decision to rule on the merits of all objections rather than simply striking the appeal as unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 LOP, Art. 28 PAmm, art. 46 PAmm; Administrative Tribunal Upholds Rejection of Tender Challenge Despite Pending Main Lease Appeal: The appellant argued the farmhouse tender was premature and improper because the main lease dispute was unresolved and the specific rental terms were omitted, but the court reasoned that the main lease award had become res judicata following a separate procedural ruling by a higher commission, rendering the appellant's specific claim that the farmhouse lease was contingent upon the main lease's finalization moot from the outset, thereby validating the lower authority's decision to rule on the merits of all objections rather than simply striking the appeal as unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to impose the judgment costs upon the appellant because the appeal was rejected.
Cited among the procedural rules considered for affirming the timeliness of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00354 · Lugano 21 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2/3 ottobre 2001 di
__________ contro
la decisione 18 settembre 2001 (n. 4383) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 7 giugno 2001 dell'insorgente avverso la procedura di concorso concernente l'affitto di due cascine al Corte Grande dell'alpe __________ promossa dall'ufficio patriziale di __________ con avviso pubblicato il 28 maggio 2001 all'albo patriziale;
viste le risposte:
- 13 ottobre 2001 dell'ufficio patriziale di Cavergno;
- 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
- 30 ottobre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________;
che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione;
che il 28 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ ha pubblicato all'albo patriziale un avviso di concorso concernente l'affitto di due cascine al Corte Grande del menzionato alpe;
che, con ricorso 7/11 giugno 2001, __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, adducendo che la contestazione circa l'aggiudicazione dell'alpe non si era ancora conclusa, per cui egli poteva ancora vantare dei diritti in veste di co-affittuario della stessa per il periodo precedente; inoltre che non era ammissibile affittare le cascine separatamente dall'alpe; infine che il concorso non era tempestivo e che l'avviso non indicava il canone di affitto massimo autorizzato;
che, con decisione 18 settembre 2001 il Governo ha respinto tutte le censure e, con ciò, il ricorso; e questo dopo aver premesso che, posteriormente al suo inoltro, la decisione di aggiudicazione dell'alpe a favore di __________ per il periodo 2000/2005 era cresciuta in giudicato a seguito della pronuncia 2 agosto 2001 della commissione di ricorso DFE;
che il Consiglio di Stato ha posto a carico dell'insorgente la tassa di giudizio, di fr. 450.--;
che, con gravame 2 ottobre 2001, spedito il giorno successivo, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ribadisce la bontà degli argomenti sottoposti all'istanza inferiore; tuttavia, dal momento che la decisione 2 agosto 2001 della commissione di ricorso DFE ha reso privo di oggetto il suo ricorso del 7/11 giugno precedente, ritiene che questo debba essere stralciato dai ruoli;
che il Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 LOP, 43 PAmm);
che l'insorgente sostiene che il suo ricorso inoltrato il 7/11 giugno 2001 dinanzi al Consiglio di Stato doveva essere, da quest'ultimo, semplicemente stralciato dai ruoli, in quanto la contestazione dell'affitto dell'alpe si era frattanto conclusa con la decisione 2 agosto 2001 della commissione di ricorso DFE: a partire da quel momento la censura ricorsuale secondo cui l'ufficio patriziale non poteva procedere all'affitto delle cascine prima della crescita in giudicato dell'aggiudicazione dell'affitto dell'alpe (esclusivo, in concreto, degli stabili) era difatti diventata priva di oggetto;
che l'argomento merita, di principio, di essere esaminato, in quanto, se fondato, potrebbe avere un'influenza sull'aggravio della tassa di giustizia da parte dell'istanza inferiore (art. 28 PAmm); nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve infatti procedere, a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che la tesi ricorsuale, parzialmente condivisa, a livello di motivazioni, dallo stesso Governo nel giudizio impugnato (cfr. consid. 2), è tuttavia errata;
che la decisione 2/4 marzo 2000 con cui l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________ è diventata definitiva ed ha acquistato la forza formale di cosa giudicata con la notificazione della sentenza 30 marzo 2001 di questo Tribunale, che ha avuto luogo il 2 aprile successivo;
che, contro questa pronuncia, non era difatti dato un rimedio di diritto ordinario, che avrebbe cioè impedito alla stessa di crescere in giudicato: è quanto ha confermato la commissione di ricorso DFE attraverso il giudizio 2 agosto 2001 con cui ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli il 30 aprile 2001 da __________ (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 114 n. 5; inoltre DTF 106 Ia 323, in re Chiesa c. patriziato generale d'Onsernone, relativa alla ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico, ossia di un rimedio di diritto straordinario, in questa materia);
che l'argomento ricorsuale secondo cui l'impugnativa inoltrata dinanzi al Consiglio di Stato il 7/11 giugno 2001 contro la procedura di affitto delle cascine fosse diventata priva di oggetto a partire dal 2 agosto 2001 si appalesa, pertanto, infondata;
che la decisione di tale data della commissione di ricorso DFE non ha reso inutile, a partire da quel momento, l'esame della suddetta censura ricorsuale: questa doveva difatti essere respinta, in quanto non pertinente, sin dall'inizio;
che, del resto, attraverso il giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha respinto tutta una serie di altre censure sollevate nel gravame da __________, con motivazione che il Tribunale condivide e che non occorre pertanto ripetere nella presente sede: per questo motivo l'istanza inferiore non poteva in alcun modo stralciare dai ruoli il suo gravame, ma doveva necessariamente respingerlo;
che il ricorso va, di conseguenza, respinto;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147 LOP, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario