Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2001.340 • TCA TI 52.2001.340 Generato dall'IA

School Renovation Contract Award Overturned Due to Improper Tax Qualification Standard

Numero d'incarto 52.2001.340
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The administrative court reviewed an appeal against a state council decision that awarded a public works contract for school expansion and renovation to one bidder while excluding the appellant based on the failure to submit proof of payment for all finalized cantonal and communal taxes, specifically a 1998 communal tax balance due shortly before the final award decision. The court reasoned that the tender documents only required bidders to prove payment of taxes due "updated to the period of publication," meaning taxes already due before the tender's publication date, and since the appellant had demonstrated payment of all taxes due by that publication period, their exclusion based on a tax debt that only matured later was wrongful, leading the court to overturn the award decision and remand the matter for reconsideration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25 lett. c LCPubb, Art. 36 LCPubb, Art. 37 lett. d LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 5 lett. c LCPubb, Art. 30 RLCPubb; School Renovation Contract Award Overturned Due to Improper Tax Qualification Standard: The court reasoned that the tender documents only required bidders to prove payment of taxes due "updated to the period of publication," meaning taxes already due before the tender's publication date, and since the appellant had demonstrated payment of all taxes due by that publication period, their exclusion based on a tax debt that only matured later was wrongful, leading the court to overturn the award decision and remand the matter for reconsideration.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di diritto amministrativo riesame amministrativo debito fiscale riesame delle offerte esclusione dell'offerente lavori pubblici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 25, 26, 37 LCPubb

These procedural provisions governed the admissibility and grounds for the appeal concerning the awarding of the contract.

art. 5 LCPubb

This article defines the requirement regarding the payment of taxes that formed the basis of the dispute and the subsequent annulment of the decision.

art. 30 RLCPubb

This provision was cited in relation to the fulfillment of tax obligations required by Art. 5 LCPubb.

art. 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

These are procedural provisions of the Administrative Procedure Act cited in the final decision section.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2001.00340 · Lugano 19 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 della

__________ patr. da: studio legale __________ contro

la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4254) che delibera alla ditta __________ le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di __________ (ampliamento e ristrutturazione);

viste le risposte:

- 28 settembre 2001 della __________;

- 5 ottobre 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 7 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso "per le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di __________ " (FU n. __________, pag. __________). Il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le *"dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di pubblicazione"* (cifra 3.2, pag. 5).

Nel termine fissato dal bando (6 giugno 2001) sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della ricorrente __________ di fr. 94'499.20 e quella della resistente __________ di fr. 103'524.30. All'offerta della ricorrente era annessa la fotocopia della bolletta emessa dall'ufficio contribuzioni del comune di __________ relativa al conguaglio dell'imposta comunale 1997 di fr. 778.35 recante la stampigliatura *"pagato 17 nov. 1999"*. L'offerta della __________ era invece priva delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali.

Analogamente interpellato, il 15 giugno 2001 il municipio di __________ ha comunicato all'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) che la ricorrente non aveva ancora pagato il conguaglio d'imposta relativo al 1998 (fr. 911.20), scaduto due giorni prima.

L'Ufficio cantonale di esazione e i servizi contabili comunali di __________ e di __________ hanno invece attestato che la ditta __________ era in regola con il pagamento delle imposte cantonali e comunali.

B. Dando seguito al preavviso dell'ULSA, l'11 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla resistente, escludendo la __________ dalla gara ai sensi dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza ulteriore motivazione.

C. Contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ipotizzando che la sua esclusione sia a ricondurre al mancato pagamento del conguaglio relativo all'imposta comunale del 1998, versato nel frattempo, l'insorgente nega in sostanza che il ritardo possa giustificare il provvedimento censurato;

D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, confermando che l'esclusione è effettivamente dovuta al ritardo con cui la ricorrente ha pagato quel debito d'imposta.

Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo per quanto concerne la rilevanza del pagamento tardivo.

considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. La legittimazione attiva della ricorrente, partecipante esclusa dal concorso, è certa. Il ricorso, tempestivamente proposto contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso *"unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri"*.

Lo scopo di questa disposizione è anzitutto quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto *dumping* sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche, in RDAT 2001, pag. 439). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).

Il principio sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione all'adempimento degli obblighi tributari è rispettato allorché il concorrente dimostra di aver pagato le imposte cantonali e comunali, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato (art. 30 RLCPubb; BU __________, __________).

Né la legge, né il regolamento d'applicazione precisano l'ultimo termine che fa stato ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte. Nell'ipotesi più restrittiva per i concorrenti quest'esigenza può essere intesa nel senso che devono provare di aver pagato le imposte cantonali e comunali giunte a scadenza prima del termine per l'inoltro delle offerte. È comunque certo che non si può pretendere che i concorrenti dimostrino di aver pagato anche i debiti d'imposta già definiti con tassazione cresciuta in giudicato, ma pagabili soltanto successivamente. In questo caso il committente sarebbe infatti costretto a verificare sino al momento della delibera se i concorrenti hanno pagato le imposte esigibili soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte.

3. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, perché nel caso in esame il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le *"dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di pubblicazione"* (cifra 3.2, pag. 5). I concorrenti dovevano pertanto dimostrare soltanto di essere in regola con il pagamento delle imposte esigibili al momento (*periodo*) della pubblicazione del concorso. Non erano tenuti a dimostrare di aver pagato anche le imposte, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato, che avrebbero dovuto pagare soltanto successivamente.

Orbene, la ricorrente ha dimostrato di aver pagato tutte le imposte cantonali e comunali esigibili prima dell'11 maggio 2001. A quel momento, dichiarato determinante dal capitolato, la ricorrente era perfettemente in regola con il pagamento di queste imposte. A torto, il Consiglio di Stato l'ha pertanto esclusa dalla gara prevalendosi del mancato, tempestivo pagamento del conguaglio dell'imposta comunale 1998, che avrebbe dovuto essere pagato il 13 giugno 2001 e che è poi stato effettivamente pagato il 19 di quello stesso mese.

4. Essendo certo che la ricorrente al momento stabilito dalle condizioni di gara non era in mora con il pagamento delle imposte comunali, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova delibera.

Dato che l'esito è da attribuire soprattutto al committente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la resistente __________, che pur rimettendosi al giudizio di questo tribunale ha comunque chiesto il rigetto dell'impugnativa, rimanendo soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 26, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Lo Stato e la resistente __________ rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario