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52.2001.334 • TCA TI 52.2001.334 Generato dall'IA

Employee Suspension and Salary Reduction During Criminal Investigation Upheld

Numero d'incarto 52.2001.334
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An employee, detained following criminal charges including theft and property damage, appealed the State Council's decision to suspend him from his laboratory position and cut his salary by 30%, arguing the measure violated the presumption of innocence and disregarded his past service record and financial hardship. The administrative court upheld the decision, reasoning that the suspension and partial salary reduction were legitimate precautionary measures under law, justified by the need to safeguard public administration interests, ensure an undisturbed investigation, and protect the state's economic interests against the foreseeable risk of a future disciplinary dismissal, without violating the presumption of innocence as they were provisional, not punitive.

Regesto Legislator

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Art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd, Art. 18 PAmm, Art. 38 cpv. 1 LOrd, Art. 23 cpv. 1 LOrd, art. 67 LOrd, art. 38 LOrd; Employee Suspension and Salary Reduction During Criminal Investigation Upheld: The administrative court upheld the decision, reasoning that the suspension and partial salary reduction were legitimate precautionary measures under law, justified by the need to safeguard public administration interests, ensure an undisturbed investigation, and protect the state's economic interests against the foreseeable risk of a future disciplinary dismissal, without violating the presumption of innocence as they were provisional, not punitive.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione diminuzione di stipendio licenziamento per furto regime disciplinare indagine per furto danneggiamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 LOrd

Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision, concerning the court's jurisdiction.

art. 38 LOrd

Cited in the final orders as part of the legal basis for upholding the suspension and partial salary reduction.

art. 23 LOrd

Cited in the final orders as part of the legal basis, relating to the employee's duty of irreproachable conduct.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders as part of the legal basis for the procedure followed.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders as part of the legal basis for the procedure followed.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders as part of the legal basis, concerning the possibility of judging based on records without further investigation.

art. 3 PAmm

Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.

art. 60 LOrd

Cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.

art. 66 LOrd

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, the principle of imposing costs on the losing party is applied in order 2 (Art. 66 LTF/LOrd generally governs costs).

art. 66 LOrd

The imposition of court fees follows the general rule of costs applicable to the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00334 · Lugano 12 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 settembre 2001 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 4 settembre 2001 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione e lo ha privato dello stipendio nella misura del 30%;

vista la risposta 5 ottobre 2001 della Sezione delle risorse umane;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ lavora dal 1982 alle dipendenze dello Stato quale laboratorista presso l'Istituto batteriosierologico cantonale di __________;

che il 7 agosto 2001 il Procuratore pubblico l'ha posto in detenzione preventiva con l'accusa di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

che con decisione 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione, privandolo nel contempo dello stipendio nella misura del 30% per tempo indeterminato;

che contro la predetta risoluzione __________, tuttora in carcere, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere reintegrato nella funzione e nello stipendio;

che secondo l'insorgente il provvedimento sarebbe prematuro e disattenderebbe la presunzione di innocenza; ometterebbe inoltre di considerare l'inappuntabilità del servizio prestato a favore dello Stato, la funzione subalterna che ricopre e la difficile situazione economica in cui verrebbe a trovarsi;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta disciplinare promossa a carico di un dipendente cantonale lo esige, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospenderlo anche immediatamente dalla carica e privarlo totalmente o parzialmente dello stipendio (art. 38 cpv.

1 LOrd);

che la sospensione dalla carica è una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);

che la privazione temporanea dallo stipendio, abbinata all’esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione; essa presuppone quindi che la trasgressione addebitata al dipendente, se confermata dall’inchiesta, sia atta a dar luogo ad un licenziamento disciplinare (cfr. RDAT I-1996 N. 3);

che tanto la sospensione provvisoria dalla carica, quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata; trattandosi di misure cautelari è sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente tracciato;

che il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo particolarmente esteso, non è assoluto; anche la sospensione dalla carica e la privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità; esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che intendono salvaguardare;

che per la sospensione dalla carica basta che la misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata assunzione delle prove e di assicurare l’ordinato andamento del servizio;

che per la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre invece che il provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli interessi economici del datore di lavoro;

che la privazione totale o parziale dello stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisionale dalla carica; anche questo provvedimento ha infatti valore di misura cautelare; non è una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all’esonero temporaneo dal servizio (STA inedite 20.12.1999 in re B. e 18.2.2000 in re B.); il dipendente sospeso mantiene per principio il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto; lo perde solo se il procedimento disciplinare sfocia nella destituzione; se il dipendente viene invece prosciolto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio trattenuto deve invece essergli versato (cfr. Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111);

che la privazione temporanea dello stipendio è quindi soltanto una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare difficilmente potrebbe ripetere (cfr. RDAT I-1996 N. 3; STA inedita 16.2.2000 in re B.);

che, nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica e di privazione parziale dello stipendio è stato adottato a seguito dell'incarcerazione del ricorrente, disposta dal Procuratore pubblico che procede penalmente nei suoi confronti per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

che già l'accusa promossa dal Procuratore pubblico nei confronti del ricorrente legittima la sospensione dalla funzione per violazione del dovere di comportamento irreprensibile nella vita privata sancito dall'art. 23 cpv. 1 LOrd; le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso l'esterno giustificano ampiamente il provvisorio allontanamento dal servizio, pur tenendo conto della funzione subalterna ricoperta dal ricorrente;

che altrettanto giustificata è la parziale privazione dello stipendio; il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un licenziamento, regge alla critica del ricorrente;

che contrariamente a quanto questi assume, la parziale riduzione dello stipendio, disposta a titolo provvisionale dal Consiglio di Stato, non viola la presunzione d'innocenza di cui questi beneficia;

che al pari della detenzione preventiva a scopo d'inchiesta, anche la parziale privazione dello stipendio, costituisce un semplice provvedimento cautelare, dettato dalla necessità di tutelare gli interessi economici dello Stato, che non scalfisce minimamente la suddetta presunzione;

che la prospettiva di un licenziamento in caso di condanna penale appare inoltre tutt'altro che remota;

che l'entità dalla riduzione (30%) appare infine modesta, rispettosa del principio di proporzionalità e adeguatamente commisurata al fabbisogno esistenziale dell'insorgente e della sua famiglia;

che, peraltro, lo stato di detenzione dell'insorgente potrebbe addirittura giustificare la privazione totale del salario, essendo egli impossibilitato per sua colpa a fornire la propria prestazione lavorativa (cfr. decisione 23.10.1998 della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale, in GAAC 63.43);

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giustizia, commisurata alle condizioni economiche del ricorrente, segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario