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52.2001.328 • TCA TI 52.2001.328 Generato dall'IA

Appeal Against Domicile Revocation and Repatriation Order

Numero d'incarto 52.2001.328
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Administrative Cantonal Court addressed an appeal against a State Council resolution that upheld a departmental decision to revoke an individual's domicile permit and order repatriation based on indigence and overall conduct during their stay. The court, having noted the Federal Tribunal's prior ruling which found the repatriation requirements were no longer met and suggested re-evaluating potential expulsion measures as proportional, accepted the appeal, consequently annulling the decisions of both the State Council and the Department of Institutions regarding the repatriation, and remanded the matter for the cantonal executive to determine costs and fees.

Regesto Legislator

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Art. 11 cpv. 3 LDDS, art. 100 cpv. 1 lett. b OG, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 65 PAmm, art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG; Appeal Against Domicile Revocation and Repatriation Order: The court, having noted the Federal Tribunal's prior ruling which found the repatriation requirements were no longer met and suggested re-evaluating potential expulsion measures as proportional, accepted the appeal, consequently annulling the decisions of both the State Council and the Department of Institutions regarding the repatriation, and remanded the matter for the cantonal executive to determine costs and fees.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa rimpatrio domicilio decisioni incidentali misura di allontanamento nel diritto degli stranieri revisione in materia d'asilo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 11 cpv. 3 LDDS
a e/o b LDDS, sempre che tale misura sia proporzionata alle circostanze del caso giusta gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS;
art. 100 cpv. 1 lett. b OG
This provision, cited in the final orders, is part of the procedural basis for the court's decision regarding the recourse which was accepted following the Federal Court's ruling.
art. 60 PAmm
Cited in the final orders, this article concerns the granting of legal aid/reimbursement which the court orders the Executive to fix.
art. 61 PAmm
Cited in the final orders, this article concerns the granting of legal aid/reimbursement which the court orders the Executive to fix.
art. 65 PAmm
Cited in the final orders, this article concerns the setting of costs/reimbursements which the court orders the Executive to fix.
art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG
Mentioned in the reasoning section but not explicitly cited in the dispositive orders, although related to costs/legal aid already decided by the Federal Tribunal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 100 cpv. 1 lett. b OG

This provision, cited in the final orders, is part of the procedural basis for the court's decision regarding the recourse which was accepted following the Federal Court's ruling.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, this article concerns the granting of legal aid/reimbursement which the court orders the Executive to fix.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, this article concerns the granting of legal aid/reimbursement which the court orders the Executive to fix.

art. 65 PAmm

Cited in the final orders, this article concerns the setting of costs/reimbursements which the court orders the Executive to fix.

art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG

Mentioned in the reasoning section but not explicitly cited in the dispositive orders, although related to costs/legal aid already decided by the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00328 · Lugano 21 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________ (in precedenza dall'avv. __________), contro

la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);

viste le risposte:

- 23 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

- 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

preso atto della sentenza 30 agosto 2001 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che con decisione 29 agosto 1997, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio del cittadino italiano __________ (1964) e ha decretato il rimpatrio dell'interessato per motivi di indigenza e per il comportamento globale tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e

16 ODDS);

che con giudizio 25 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, negando pure a quest'ultimo l'assistenza giudiziaria;

che il 27 aprile 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame di __________, confermando la risoluzione suddetta;

che con sentenza 30 agosto 2001 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________, ritenendo che non fossero più adempiuti i requisiti per rimpatriare l'insorgente e rilevando che spetta all'autorità di prima istanza valutare se possa entrare in linea di conto, segnatamente, un provvedimento di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, sempre che tale misura sia proporzionata alle circostanze del caso giusta gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS;

che l'alta Corte federale ha quindi annullato la sentenza 27 aprile 2001 di questo Tribunale;

che facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi ad accogliere il ricorso 17 novembre 2000 ed annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle istituzioni di rimpatriare __________;

che spetterà a quest'ultima autorità trarre le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;

che gli atti vanno inoltre formalmente retrocessi, in primo luogo, all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito patrocinio cui ha diritto l'insorgente dinnanzi allo stesso;

che, visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che le domande di assistenza giudiziaria e di assegnazione di ripetibili per questa sede sono già state decise dal Tribunale federale (consid. 5b e dispositivo n. 3 della sentenza 30 agosto 2001; v. anche art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. a/b/d; 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione

25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 29 agosto 1997 (n. 3) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione).

§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito patrocinio.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario