Parking Permit Fee Dispute After Procedural Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPetitioners sought a building permit via simplified notification for seven open parking spaces, which the municipality initially denied based on zoning conflicts, but the higher executive body later annulled the denial because the proper procedure was a full building application, not a notification. The petitioners appealed only the subsequent imposition of court fees and costs by the executive body, and the administrative court granted the appeal, reasoning that since the executive body ultimately overturned the original decision on procedural grounds—and did not rule against the merits of the building request—the petitioners were not legally deemed the losing party justifying the assessment of costs against them, further noting that any procedural error should have been flagged earlier by the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 6 RALE; Parking Permit Fee Dispute After Procedural Reversal: The petitioners appealed only the subsequent imposition of court fees and costs by the executive body, and the administrative court granted the appeal, reasoning that since the executive body ultimately overturned the original decision on procedural grounds—and did not rule against the merits of the building request—the petitioners were not legally deemed the losing party justifying the assessment of costs against them, further noting that any procedural error should have been flagged earlier by the municipality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to order the State to reimburse the appellants for their legal fees (ripetibili).
Cited in the preamble to the final orders, relating to the municipality's duty to determine the correct procedure.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the determination of judicial fees and costs.
Cited in the preamble to the final orders, concerning procedural rules (likely related to costs/fees).
Cited in the preamble to the final orders, concerning procedural rules (likely related to costs/fees).
Cited in the preamble to the final orders, relating to the authority deciding on procedural disputes.
Cited in the preamble to the final orders, concerning the possibility of judgment based on records.
Cited in the preamble to the final orders, concerning procedural rules.
Cited in the preamble to the final orders, concerning active standing (legittimazione attiva).
Cited in the preamble to the final orders, concerning the timeliness of the appeal (tempestività).
Cited in the preamble to the final orders, establishing the competence of the Administrative Cantonal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00327 · Lugano 5 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria: · Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2001 di
__________ __________ ____________________ __________ __________ __________ ____________________ __________ __________ tutti patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3919), che ha annullato la risoluzione 30 gennaio 2001 con cui il municipio di __________ ha negato agli insorgenti la licenza edilizia per la formazione di sette posteggi scoperti al mapp. __________ RFD, limitatamente al dispositivo n. 2 (tassa di giudizio e spese);
viste le risposte:
- 17 settembre 2001 del comune di __________;
- 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda edilizia, nelle forme della notifica, per la realizzazione di sette posteggi scoperti sulla PPP mapp. __________ RFD;
che il municipio, con risoluzione 30 gennaio 2001, ha respinto la domanda, ritenendo che l'opera progettata contrasterebbe con il diritto in vigore (piano viario) e con quello in via d'approvazione (limitazione a due del numero di posteggi aperti direttamente sulle strade), nonché con il previsto collegamento pedonale e ciclabile del comparto speciale Nord;
che i ricorrenti si sono aggravati al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale, chiedendone l'annullamento: a loro avviso nulla osterebbe al rilascio della postulata licenza edilizia, poiché la strada comunale non sarebbe più prevista nel nuovo piano viario; inoltre, con l'approvazione del nuovo PR, la strada d'accesso diverrebbe un accesso privato; infine, il collegamento pedonale e ciclabile non coinciderebbe con l'area che essi vorrebbero destinare a posteggio;
che il municipio ha ammesso la fondatezza di quest'ultima contestazione, e tuttavia si è opposto all'accoglimento del ricorso;
che il Consiglio di Stato, con decisione 28 agosto 2001, ha annullato la risoluzione con cui il municipio ha negato agli istanti la licenza edilizia, per la ragione che la domanda edilizia avrebbe dovuto essere presentata e trattata nelle forme della domanda di costruzione, e non in quella semplificata della notifica;
che l'esecutivo cantonale ha posto a carico dei ricorrenti la tassa di giudizio e le spese per complessivi fr. 400.--, dal momento che gli istanti hanno presentato la domanda nelle forme della notifica ed anche in sede ricorsuale avrebbero sostenuto la correttezza della procedura seguita dal municipio;
che i ricorrenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso il dispositivo n. 2 (tassa di giudizio e spese) della suddetta decisione governativa; osservano che l'impugnata decisione municipale è stata annullata, ciò che impedirebbe al Consiglio di Stato di porre tassa e spese di giudizio a carico dei ricorrenti; sostengono inoltre che sarebbe spettato al municipio rilevare che la procedura corretta era quella della domanda di costruzione, anziché della notifica;
che il Consiglio di Stato ed il municipio si oppongono all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 2 in fine);
che soccombente è giuridicamente la parte che in sede ricorsuale ha avanzato una domanda totalmente o parzialmente illegittima, oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, n. 2);
che, secondo prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giustizia quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri (RDAT I - 1993, N. 19);
che, nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha rilevato come la costruzione di 7 posteggi per una PPP composta da più appartamenti non rientri nelle ipotesi dell'art. 6 RALE e perciò non può soggiacere alla procedura della notifica; pertanto, sebbene per motivi differenti da quelli invocati dai ricorrenti, ha annullato la risoluzione municipale impugnata;
che è vero che i ricorrenti hanno postulato il rilascio della licenza edilizia e che il Consiglio di Stato non ha accolto tale loro domanda; tuttavia l'Esecutivo cantonale non ha neppure affermato che i ricorrenti sarebbero comunque risultati soccombenti nel merito, essendosi limitato a statuire sulla procedura edilizia da adottare;
che, di conseguenza, non si giustifica la condanna dei ricorrenti al pagamento di una tassa di giudizio, tanto più che la presentazione della domanda di costruzione nella forma della notifica non è mai stata oggetto di contestazione;
che, caso mai, sarebbe toccato al municipio rilevare la necessità di adottare la procedura della domanda (cfr. art. 48 LE), ed un'eventuale contestazione circa la procedura da seguire sarebbe stata decisa dal Dipartimento (art. 11 cpv. 2 LE);
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va accolto; di conseguenza, non si prelevano tassa di giustizia né spese; lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 11 cpv. 2, 21, 48 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 28 agosto 2001 (n. 3919) del Consiglio di Stato è modificato come segue:
*"2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese."*
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti l'importo complessivo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria