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52.2001.324 • TCA TI 52.2001.324 Generato dall'IA

Municipal Master Plan Revision Challenge and Conflict of Interest Claim

Numero d'incarto 52.2001.324
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision upholding a municipal council's revision of a master plan, arguing both against the plan's substance and procedural defects, specifically citing the prior invalidation of an identical revision due to a procedural error and potential conflicts of interest involving council members who had served on a prior municipal planning commission, one of whom also advised on a related private plan. The court dismissed the appeal concerning the substantive planning choices, ruling they were not reviewable at that stage due to insufficient publication procedures for content challenges, but the court nevertheless rejected the conflict of interest claim, reasoning that the council that adopted the current revision was newly elected, and statutory conflict rules did not mandate abstention based on prior commission service or the re-adoption of the plan after a prior annulment for a different procedural failing.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 74 cpv. 1 LOC, Art. 34 cpv. 2 LALPT; Municipal Master Plan Revision Challenge and Conflict of Interest Claim: The court dismissed the appeal concerning the substantive planning choices, ruling they were not reviewable at that stage due to insufficient publication procedures for content challenges, but the court nevertheless rejected the conflict of interest claim, reasoning that the council that adopted the current revision was newly elected, and statutory conflict rules did not mandate abstention based on prior commission service or the re-adoption of the plan after a prior annulment for a different procedural failing.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative revisione processuale conflitto di giurisdizioni conflitto d'interessi revisione del piano regolatore presupposti materiali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 209 LOC
Cited in the preamble to the decision, this article establishes the standing of the appellant to file the appeal.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 74 cpv. 1 LOC
Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.
Art. 34 cpv. 2 LALPT
Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv.
Art. 34 cpv. 3 LALPT
2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT).
Art. 35 LALPT
348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 32 LOC

Cited in the preamble to the decision, this article governs the participation (abstention) of a municipal councilor in discussions concerning their personal interest, which was an issue raised in the appeal regarding conflicts of interest.

art. 64 LOC

Cited in the preamble to the decision, this article ensures the applicability of Art. 32 LOC to municipal councilors, which was relevant to the examination of the abstention argument.

art. 208 LOC

Cited in the preamble to the decision, this article establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal and the publication requirements for municipal council resolutions.

art. 209 LOC

Cited in the preamble to the decision, this article establishes the standing of the appellant to file the appeal.

art. 212 LOC

Cited in the preamble to the decision, this article relates to the court's power to issue a final ruling, although the specific ground for rejection is not detailed here.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this procedural article was used to justify deciding the appeal based on the case files without further investigation.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble and applied in the final order (Point 2), this article governs the imposition of court fees when dismissing an appeal.

art. 31 PAmm

Cited in the preamble and applied in the final order (Point 2), this article governs the award of costs/reimbursement of legal fees to the opposing party.

art. 46 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this article relates to the timeliness of the appeal, which was confirmed as met.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00324 · Lugano 15 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 settembre 2001 di

__________ contro

la decisione 22 agosto 2001 (n. 3772) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 20 dicembre 2000 dell'insorgente contro la deliberazione 11 dicembre 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore;

viste le risposte:

- 24 settembre 2001 di __________;

- 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;

- 9 ottobre 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il consiglio comunale di __________, riunito in seduta l'11 dicembre 2000, ha adottato la revisione del piano regolatore (PR). La relativa deliberazione è stata pubblicata aIl'albo comunale dal suo presidente l'indomani.

B. Con ricorso

20 dicembre 2000 __________ ha impugnato la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha contestato, in primo luogo, alcune scelte operate nel documento. Esso ha altresì eccepito che gli atti alla base della deliberazione erano identici a quelli che erano serviti per la precedente decisione di revisione del PR, adottata il 10 aprile 2000 e tuttavia annullata dal Governo con risoluzione del

14 giugno successivo per assenza di coinvolgimento della commissione delle petizioni. Da ultimo il ricorrente ha evocato la possibilità di sussistenza di un caso di collisione, in quanto i membri della commissione edilizia del consiglio comunale durante il quadriennio precedente (1996/2000), ove era stata adottata la prima decisione di revisione del PR, poi annullata, erano nel contempo membri della commissione municipale del PR nel periodo di gestazione della revisione (1992/2000). Uno di essi era inoltre stato incaricato dai proprietari interessati di allestire lo studio di un piano particolareggiato (PP4) previsto dal PR.

C. Con risoluzione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha in primo luogo considerato che le censure relative al contenuto della revisione del PR non erano proponibili. Il Governo ha per contro respinto la sussistenza di una collisione di interessi dei consiglieri comunali interessati.

D. Con ricorso

12 settembre 2001 __________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso il giudicato governativo, del quale chiede l'annullamento insieme a quello della deliberazione del consiglio comunale che esso ha tutelato. L'insorgente ribadisce le censure sottoposte all'esame dell'autorità inferiore.

Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa. Il Presidente del consiglio comunale ha rinunciato a formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Il ricorrente si duole, in primo luogo, delle scelte operate attraverso l'adozione della revisione del PR.

2.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del

diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA inedite 15 marzo 2000 in re P. B. e llcc, 12 giugno 1998 in re comune di Giornico e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di __________, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

2.2. Alla luce delle considerazioni appena svolte, le censure sollevate dall'insorgente circa le scelte pianificatorie operate dal consiglio comunale appaiono improponibili a questo stadio della procedura. A giusta ragione, pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, su questo punto, il ricorso.

3. Il ricorrente ribadisce in seguito l'esistenza di un caso di collisione, in quanto i membri della commissione edilizia del consiglio comunale durante il quadriennio precedente (1996/2000), ove era stata adottata la prima decisione di revisione del PR, poi annullata, erano nel contempo membri della commissione municipale del PR nel periodo di gestazione della revisione (1992/2000). Uno di essi, l'arch. __________, era inoltre stato incaricato dai proprietari interessati di allestire lo studio di un piano particolareggiato (PP4) previsto dal PR. Tale censura, che concerne la procedura prescritta dalla LOC per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo, appare invece proponibile. Va dunque esaminata. Essa deve tuttavia essere respinta. La deliberazione di revisione del PR qui impugnata è difatti stata adottata l'11 dicembre 2000 e, pertanto, dal consiglio comunale eletto il 16 aprile precedente per il quadriennio 2000/2004. I membri del legislativo erano pertanto mutati rispetto al periodo amministrativo precedente. In quest'ultimo consesso, segnatamente, non sedevano più quattro dei cinque membri della commissione municipale del PR che aveva assistito l'esecutivo nell'allestimento di questo strumento pianificatorio nel quadriennio precedente: __________, __________, __________ e __________. Solo __________ versava in questa situazione; egli era nel contempo membro della commissione edilizia del legislativo che aveva preavvisato favorevolmente l'avversata revisione. Anche per esso, tuttavia, non sussisteva un motivo di astensione, in quanto non previsto dalla legge. L'art.

32 LOC, che regolamenta la partecipazione all'assemblea comunale e che è applicabile via l'art. 64 della stessa legge al consigliere comunale, si limita difatti a prescrivere che il cittadino non può prendere parte alla discussione ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti indicati all'art. 83 LOC (cpv. 1), con l'eccezione altresì della procedura di approvazione (recte: adozione) del PR (cpv. 2; cfr. sulla portata della disposizione, diffusamente, RDAT II-2000 n. 2). Inoltre - sia soggiunto per completezza - la carica di consigliere comunale è compatibile con quella di membro di una commissione municipale (art. 43 cpv. 2 e 3 LOC e contrario; inoltre il __________, Il comune, vol. II, pag. 997, che consiglia comunque prudenza nel cumulo di tali cariche, per motivi di opportunità). La circostanza quindi che __________ avesse seduto, in precedenza, nella commissione municipale del PR non gli precludeva la possibilità di partecipare ai lavori ed alle deliberazioni del consiglio comunale concernenti l'adozione della revisione di questo documento. Il fatto, infine, che dopo l'annullamento della prima deliberazione di adozione del PR (del 10 aprile 2000) da parte del Consiglio di Stato, per mancato coinvolgimento della commissione delle petizioni, il municipio abbia riproposto lo stesso strumento e che il nuovo rapporto della commissione edilizia abbia fatto suo quello precedente non permette di mutare il giudizio.

4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere altresì tenuto a rifondere delle adeguate ripetibili al comune di __________, assistito da un legale (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 64, 208, 209, 212 LOC; 3, 18, 28, 31, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico del ricorrente, il quale dev'essere altresì tenuto a versare identico importo per ripetibili al comune di __________.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario