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52.2001.285 • TCA TI 52.2001.285 Generato dall'IA

Property Owner Appeal Regarding Drainage System Funding Denial

Numero d'incarto 52.2001.285
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a municipal decision, upheld by the State Council, refusing to fund the installation of a drainage system along a public path to divert surface water from the appellant's neighbor's property, which the appellant claimed caused issues, including water flowing into their basement due to a pre-existing wall with a drainage hole erected by the neighbor. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the neighbor's property was connected to the public sewer system for some water, the surface water in question was minimal due to the small collection area and could not be infiltrated or discharged into surface water due to hydrogeological constraints, and critically, the estimated cost of forcing the connection to the municipal sewer system, approximately 20,000 francs, was disproportionate to the actual inconvenience suffered by the appellant and the public interest served.

Regesto Legislator

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Art. 124 lett. a LALIA, Art. 209 lett. a LOC, Art. 213 cpv. 2 LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 18 dell, Art. 28 PAmm; Property Owner Appeal Regarding Drainage System Funding Denial: The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the neighbor's property was connected to the public sewer system for some water, the surface water in question was minimal due to the small collection area and could not be infiltrated or discharged into surface water due to hydrogeological constraints, and critically, the estimated cost of forcing the connection to the municipal sewer system, approximately 20,000 francs, was disproportionate to the actual inconvenience suffered by the appellant and the public interest served.

Parole chiave

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beni statali canone d'acqua diritto di attraversamento per condotta distribuzione idrica fabbisogno idrico aggravamento della servitù Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 124 lett. a LALIA
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 124 lett. a LALIA e 208 cpv.
Art. 209 lett. a LOC
Art. 213 cpv. 2 LOC
a LOC) e il ricorso tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC): il gravame è dunque ricevibile in ordine;
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che esso può inoltre venir deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 18 dell
che, in concreto, a tutti i proprietari di edifici ubicati entro il perimetro del piano generale delle canalizzazioni (PGC) era stato a suo tempo imposto l'obbligo di allacciamento alle stesse, in ossequio ai disposti dell'art. 18 dell'ora abrogata Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA) e dell'art.
Art. 28 PAmm
The application of this article led to the order that court costs are borne by the appellant (Order 2).
Art. 31 PAmm
Cited in the final orders as the basis for not awarding costs/indemnities to the respondent.
Art. 7 LPAc
Cited among the provisions considered for the decision, which concerned the disposal of water under federal water protection law.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 LPAc

Cited among the provisions considered for the decision, which concerned the disposal of water under federal water protection law.

art. 18 LIA

Cited among the provisions considered, relating to the former obligation to connect to sewage systems.

art. 44 LALIA

Cited among the provisions considered, relating to the former cantonal law on water pollution.

art. 208 LOC

Cited among the provisions considered, concerning the jurisdiction of the Administrative Court (Tribunale cantonale amministrativo).

art. 209 LOC

Cited among the provisions considered, concerning the active standing of the appellant.

art. 213 LOC

Cited among the provisions considered, concerning the timeliness of the appeal.

art. 3 PAmm

Cited among the provisions considered, related to the ground for the rejection of the appeal (though the substantive rejection is based on proportionality, not this specific article).

art. 18 PAmm

Cited among the provisions considered, regarding the decision based on the file without further investigation.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders to determine that court costs follow the outcome of the case (loser pays).

art. 31 PAmm

Cited in the final orders as the basis for not awarding costs/indemnities to the respondent.

art. 60 PAmm

Cited among the provisions considered, part of the procedural framework.

art. 61 PAmm

Cited among the provisions considered, part of the procedural framework.

art. 28 PAmm

The application of this article led to the order that court costs are borne by the appellant (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00285 · Lugano IN_DATA_DECISIONE · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 agosto 2001 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 26 giugno 2001, no. 3036, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di posare una canalizzazione per favorire il deflusso delle acque di superficie provenienti dalla part. no. __________ RF, di proprietà di __________;

viste le risposte:

- 25 agosto 2001 di __________;

- 28 agosto 2001 della __________;

- 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

- 11 settembre 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________, qui resistente, è proprietario di un immobile nel nucleo di __________ (part. no. __________ RF) separato dall'abitazione del ricorrente __________ (part. no. __________ RF) da un camminamento pubblico largo ca. 1,80 ml;

che nel 1984 sul mapp. __________ RF, a confine con il viottolo, è stato eretto un muretto alto 70/80 cm e lungo circa un metro, destinato a sostituire un cancello preesistente, chiudendo il passaggio;

che al piede del muretto è stato realizzato un foro di 3 cm di diametro allo scopo di evacuare le acque meteoriche provenienti da un piccolo cortile e da una tettoia, di superficie complessiva 17 mq, che in precedenza defluivano in modo naturale attraverso il cancello;

che sin dall'edificazione del manufatto, a più riprese ed a vari livelli, giungendo fino al Tribunale federale, il qui ricorrente si è lamentato per presunti disagi patiti a seguito di tale intervento edilizio, che convoglierebbe acqua e immondizia verso la sua cantina, ubicata dirimpetto;

che, a seguito di ulteriori doglianze, il 5 ottobre 2000 il municipio ha esperito un sopralluogo, al termine del quale il patrocinatore dell'insorgente ha proposto la posa di una tubatura di pochi metri lungo il sentiero comunale, onde convogliare l'acqua più a valle rispetto alla porta della cantina del suo assistito;

che, sciolte in un secondo tempo le proprie riserve, il ricorrente ha rigettato la suddetta proposta transattiva e preteso che il vicino venga astretto ad allacciarsi alla canalizzazione comunale;

che, preso atto di tale attitudine, con decisione formale 7 dicembre 2000, sollecitata dall'insorgente stesso, il municipio di __________ si è rifiutato di procedere alla posa della canalizzazione lungo il viottolo, siccome i costi dell'intervento sarebbero sproporzionati per rapporto al disagio arrecato al vicinato;

che, esperito a propria volta un sopralluogo, con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;

che, esclusa la possibilità di smaltire le acque meteoriche per infiltrazione o mediante immissione in acque superficiali, il Governo, considerata la configurazione dei luoghi, la spese stimata e l'incomodo lamentato, ha ritenuto inesigibile la realizzazione dell'opera richiesta dal ricorrente;

che contro il predetto giudicato governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia fatto ordine al vicino di raccordare alla rete fognaria le acque di scolo della sua proprietà;

che, prodotte svariate fotografie a presunta illustrazione degli inconvenienti patiti, l'insorgente contesta i costi stimati di allacciamento e l'impossibilità di realizzare un pozzo perdente, adduce che dovrebbe valere anche per il vicino l'obbligo di allacciamento a lui stesso imposto anni addietro e si riserva di adire il giudice civile per far cessare la turbativa;

che all'accoglimento del gravame, oltre al Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, si sono opposti __________, la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA) e il municipio di ____________________, contestando succintamente le tesi del ricorrente con argomenti che, se del caso, verranno ripresi nel seguito;

Considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 124 lett. a LALIA e 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art.

209 lett. a LOC) e il ricorso tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC): il gravame è dunque ricevibile in ordine;

che esso può inoltre venir deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm): la ripetizione del sopralluogo già esperito sia dal municipio che dal Consiglio di Stato non appare infatti atta a procurare la conoscenza di nuovi elementi di rilievo per il giudizio, tanto più che la situazione dei luoghi è ben nota a questo Tribunale, già interessato a più riprese da vertenze tra le parti;

che già nell'ormai lontano 1986 il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto conforme al diritto edilizio, sia dal profilo formale che materiale, la realizzazione del controverso muretto e del foro praticatovi per la fuoriuscita delle acque (cfr. STA 30.9.1986, inc. DP 140/86);

che v'è pertanto da chiedersi se tale decisione possa essere rimessa in discussione in questa sede, atteso che l'insorgente, nonostante gli anni trascorsi, non solleva nuove argomentazioni né adduce circostanze di fatto o modifiche legislative che imporrebbero un riesame della situazione;

che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, dal momento che il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito per i motivi esposti di seguito;

che, come qualsiasi provvedimento amministrativo, anche l'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni, oltre che fondato su una base legale e sorretto da un interesse pubblico, deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui, in particolare, deve sussistere un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni imposte agli interessati (cfr., per tutti, Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, N. 171);

che, in concreto, a tutti i proprietari di edifici ubicati entro il perimetro del piano generale delle canalizzazioni (PGC) era stato a suo tempo imposto l'obbligo di allacciamento alle stesse, in ossequio ai disposti dell'art. 18 dell'ora abrogata Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA) e dell'art. 44 della relativa legge cantonale d'applicazione (LALIA);

che, al pari della proprietà dell'insorgente, anche quella del resistente, preesistente alla posa delle canalizzazioni, è stata raccordata in più punti alla rete fognaria, tuttora a sistema misto, raccogliendo sia le acque luride che l'acqua proveniente dai pluviali del tetto;

che, per contro, l'acqua proveniente dagli spazi esterni della part. no. __________ RF defluisce ancora oggi sul sentiero comunale e, raccolta mediante i pozzetti presenti lungo la via, viene immessa nelle canalizzazioni pubbliche, come avviene in parecchi altri casi nel nucleo;

che lo smaltimento delle suddette acque non può avvenire mediante infiltrazione o immissione in un'acqua superficiale, come prescritto dall'art. 7 cpv. 2 della vigente Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), da un lato per ragioni di ordine idrogeologico (cfr. perizia del dr. __________, agli atti) e, d'altro lato, per l'assenza di corsi d'acqua nelle immediate vicinanze;

che tale acqua è essenzialmente di origine meteorica, apparendo irrilevante la quantità riversata nel viottolo alterata, tra l'altro solo leggermente, siccome utilizzata per la pulizia del piazzale;

che, come confermano anche le minuscole dimensioni del canale di evacuazione, il volume dell'acqua convogliata sul suolo pubblico è inoltre assai modesto, data l'esigua superficie di raccolta, pari a circa 17 mq;

che non v'è motivo di dubitare della stima effettuata nel corso del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato dall'ing. __________, dell'ufficio delle canalizzazioni della SPAA, secondo cui l'allacciamento diretto dei suddetti spazi esterni alla rete delle canalizzazioni comporterebbe una spesa approssimativa di fr. 20'000.--;

che nemmeno lasciando improvvisamente libero corso all'acqua accumulatasi sul piazzale per l'artificiosa occlusione del foro di scolo, il rigagnolo che si forma sul sentiero lambisce la proprietà del ricorrente;

che le fotografie prodotte da quest'ultimo, stando alle quali l'acqua scaricata sul viottolo seguirebbe un percorso assai singolare, invadendo la sua cantina, non possono certo sovvertire le risultanze di un sopralluogo ufficiale esperito alla presenza di tutte le parti interessate;

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, non può che essere condiviso il giudizio dell'istanza inferiore, secondo cui i costi del provvedimento preteso dal ricorrente si rivelano in definitiva sproporzionati per rapporto all'interesse pubblico perseguito e ai suoi stessi interessi privati di vicino;

che il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm), mentre non vengono assegnate ripetibili, non essendo il resistente patrocinato da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LPAc; 18 LIA; 44 LALIA; 208, 209, 213 LOC; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario