Postal Employee Termination Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee, hired in 1998 as a letter carrier, appealed the termination of her employment, which was initially communicated in December 2000 due to professional shortcomings and later confirmed in January 2001 due to internal restructuring. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the relevant law does not provide for an appeal to this court regarding disputes concerning the employment relationship of postal personnel, as the court's jurisdiction is strictly defined by an enumerative system and not by a general clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 28 PAmm; Postal Employee Termination Appeal Inadmissibility: The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the relevant law does not provide for an appeal to this court regarding disputes concerning the employment relationship of postal personnel, as the court's jurisdiction is strictly defined by an enumerative system and not by a general clause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the law does not provide for an appeal to the Administrative Court in matters of termination of employment for Postal personnel, as cited in the reasoning for the decision.
No judicial fee is levied due to the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00028 · Lugano 1 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
__________ contro
la comunicazione 6 gennaio 2001 della responsabile dell'ufficio postale di __________ in materia di disdetta del rapporto d'impiego;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che dal giugno 1998 __________ è impiegata presso l'ufficio postale di __________ in qualità di portalettere;
che il 23 dicembre 2000 la responsabile dell'ufficio __________ le ha comunicato la disdetta del rapporto d'impiego con effetto a partire dal 31 marzo 2001, adducendo inadempienze professionali;
che il 27 dicembre 2000 l'interessata ha contestato la disdetta presso la direzione della Posta regionale;
che con lettera 6 gennaio 2001 __________ ha annullato il precedente scritto e nel contempo ha notificato all'interessata il licenziamento per ragioni di ristrutturazione interna dell'ufficio postale;
che contro tale comunicazione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che nessuna legge prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di contestazione del rapporto d'impiego del personale della Posta;
che il ricorso inoltrato da __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che dato l'esito non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria