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52.2001.259 • TCA TI 52.2001.259 Generato dall'IA

Apartment Owner Fails to Overturn Order to Inspect or Decommission Fuel Oil Tank

Numero d'incarto 52.2001.259
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court rejected an appeal against an order compelling the owner of an apartment building to revise a 20,000-liter fuel oil tank, which had not been inspected since 1985, or decommission it, affirming the prior departmental and state council decisions. The court reasoned that the undisputed fact that the tank still contained fuel oil meant it was in operation and thus subject to mandatory decennial inspection under water protection regulations, and that the owner could not further delay compliance by citing lack of funds or pending division of co-ownership, as the obligation to maintain the facility impeccably to prevent pollution falls on the responsible party under the causality principle.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 22 LPAc, Art. 124 lett. f LALIA, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Apartment Owner Fails to Overturn Order to Inspect or Decommission Fuel Oil Tank: The court reasoned that the undisputed fact that the tank still contained fuel oil meant it was in operation and thus subject to mandatory decennial inspection under water protection regulations, and that the owner could not further delay compliance by citing lack of funds or pending division of co-ownership, as the obligation to maintain the facility impeccably to prevent pollution falls on the responsible party under the causality principle.

Parole chiave

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controllo dei lavori incompetenza per materia audizione delle parti causa dell'obbligazione conformità amministrativa inquinamento idrico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 292 CP
3); l'ordine è stato impartito, tra l'altro, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP (n.
Art. 22 LPAc
Cited as part of the legal basis affirming the obligation to maintain water protection systems.
Art. 124 lett. f LALIA
Cited as part of the legal basis confirming the Tribunal's jurisdiction to hear the appeal.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
f LALIA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art.
Art. 43 PAmm
Cited as part of the legal basis establishing the appellant's standing to appeal.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
Art. 16 cpv. 1 Oliq
Art. 126 cpv. 1 LALIA
292 CP e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato (art. 126 cpv. 1 LALIA; RL 9.1.1.2);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3a LPAc

Cited as part of the legal basis for rejecting the appeal, concerning the principle of causality for costs.

art. 22 LPAc

Cited as part of the legal basis affirming the obligation to maintain water protection systems.

art. 16 Oliq

Cited as part of the legal basis concerning the obligation for periodic inspection of storage tanks.

art. 17 Oliq

Cited as part of the legal basis concerning the obligation for periodic inspection of storage tanks.

art. 124 lett. f LALIA

Cited as part of the legal basis confirming the Tribunal's jurisdiction to hear the appeal.

art. 126 LALIA

Cited as part of the legal basis authorizing the coercive enforcement of official orders.

art. 43 PAmm

Cited as part of the legal basis establishing the appellant's standing to appeal.

art. 46 PAmm

Cited as part of the legal basis confirming the appeal was filed within the statutory time limit.

art. 18 PAmm

Cited as part of the legal basis allowing the appeal to be decided based on the file without further proceedings.

art. 28 PAmm

Cited as the procedural rule governing the imposition of court costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00259 · Lugano 20 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 della

__________ rappr. da __________ contro

la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3051) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, in materia di ordine di revisione di un impianto per l'olio combustibile;

viste le risposte:

- 16 luglio 2001 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,

- 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato a __________ in località __________ (part. n. __________ RF);

che nel 1980 è stato posato sul fondo dell'insorgente il serbatoio n. 623 00429 11, della capacità di 20'000 litri, adibito al deposito dell'olio combustibile per il riscaldamento di una piscina;

che l'ultima revisione della cisterna risale al 23 maggio 1985;

che, nonostante diversi richiami e l'ottenimento di diverse proroghe, la ricorrente non ha ancora proceduto alla revisione decennale dell'impianto;

che il 7 maggio 2001 la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (in seguito: SPAA) del Dipartimento del territorio ha quindi ordinato alla ricorrente di procedere, entro 20 giorni dall'intimazione, alla revisione del serbatoio tramite una ditta autorizzata (n. 1) o di metterlo fuori uso tramite una ditta competente in materia (n. 3); l'ordine è stato impartito, tra l'altro, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP (n. 4 e 5);

che la decisione è stata confermata dalla medesima autorità, su reclamo, il 15 maggio 2001 sulla base degli art. 22 LPAc,

16 e 17 Oliq;

che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________;

che, accertata la presenza di nafta nel serbatoio, il Governo ha ritenuto l'impianto ancora in funzione, ciò che obbligava i comproprietari a procedere a loro spese alla revisione periodica dello stesso;

che, dopo aver stimato i costi di revisione in fr. 2'000.– e averli ritenuti tutto sommato modesti, l'Esecutivo cantonale ha considerato pretestuosa e dettata da puri interessi personali la richiesta della ricorrente di attendere lo scioglimento della comproprietà in corso al fine di ordinare al futuro proprietario l'esecuzione della revisione;

che contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando anche in questa sede di sospendere la vertenza fino allo scioglimento della comproprietà;

che la ricorrente sostiene di non avere le liquidità necessarie per far fronte alle spese della revisione dell'impianto;

che essa rileva in particolare come la PPP sia composta da una settantina di proprietari, in parte residenti all'estero, i quali hanno deciso di sospendere il versamento delle quote;

che per questo motivo, soggiunge la ricorrente, non bisognerebbe fare altro che attendere la realizzazione dell'immobile e addebitare le spese al futuro proprietario;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia la SPAA, che non formulano particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale è data (art.

124 lett. f LALIA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm);

che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che i detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente; essi provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili (art. 22 LPAc; RS 814.20);

che il detentore di un impianto di deposito soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché un'impresa di revisione ai sensi dell'art. 17 controlli almeno ogni dieci anni il funzionamento e la tenuta stagna dell'impianto; fanno eccezione i recipienti per il deposito (art.

16 cpv. 1 Oliq; RS 814.202);

che ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva, imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato (art. 126 cpv. 1 LALIA; RL 9.1.1.2);

che, in concreto, il fatto che l'impianto debba essere revisionato dal 23 maggio 1995 non è giustamente contestato dalla ricorrente;

che a partire da quella data, l'insorgente è già stata richiamata 3 volte affinché procedesse alla revisione del serbatoio (23 ottobre 1995, 4 marzo 1998 e 7 giugno 2000) e ha ottenuto già 4 proroghe (14 marzo 1997, 10 aprile e 18 dicembre 1998, 16 giugno 2000);

che essa non può pretendere di procrastinare ulteriormente l'ordine d'intervento invocando nuovamente la mancanza di mezzi finanziari e l'imminente scioglimento della comproprietà; glielo impone l'obbligo di mantenere l'impianto in modo ineccepibile al fine di evitare un eventuale inquinamento delle acque;

che a torto, infine, la ricorrente sostiene che le spese e tasse di giustizia debbano essere poste a carico del futuro proprietario dell'immobile;

che, infatti, i costi delle misure prese secondo la normativa in materia di protezione delle acque sono sostenuti da chi ne è la causa (art. 3a LPAc; principio di causalità);

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3a, 22 LPAc, 15, 16 e 17 Oliq; 124 lett. f e 126 LALIA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario