State Employee Disciplinary Appeal Admissibility Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA state employee, subject to a disciplinary proceeding initiated following a criminal investigation into various offenses, appealed a decision by the State Council that rejected the employee's request to include the entire criminal file and hear specific witnesses during the disciplinary hearing. The administrative court declared the appeal inadmissible because the decision to reject procedural requests was an incidental ruling that did not cause irreparable harm, as any resulting errors regarding fact-finding or the right to be heard could be raised in an appeal against the final disciplinary decision, rendering the current appeal moot under administrative procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 66 cpv. 2 LOrd, Art. 67 cpv. 1 LOrd, Art. 68 LOrd, Art. 44 PAmm, Art. 28 PAmm; State Employee Disciplinary Appeal Admissibility Challenge: The administrative court declared the appeal inadmissible because the decision to reject procedural requests was an incidental ruling that did not cause irreparable harm, as any resulting errors regarding fact-finding or the right to be heard could be raised in an appeal against the final disciplinary decision, rendering the current appeal moot under administrative procedural law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision lists this article among those considered for the ruling that declared the appeal inadmissible, specifically dealing with appealable decisions.
The decision considers this article regarding the inadmissibility of the appeal because the challenged decision did not cause irreparable harm.
This article is cited as the basis for charging the costs to the appellant.
This procedural article is cited in the preamble to the operative part of the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00234 · Lugano 22 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di
__________ contro
la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al Consulente giuridico del Governo medesimo;
che in occasione dell'audizione dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di alcuni testi;
che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3);
che con ricorso 19 giugno 2001 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che non appare necessario riassumere i motivi addotti dall'insorgente;
che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati;
considerato, in
diritto
che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di
15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18 n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale;
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario