Vehicle Reversal Penalty Appeal Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed an administrative warning issued for reversing a vehicle on the highway emergency lane, following a prior decision by the executive authority that upheld the initial penalty. The administrative tribunal dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the statutory 15-day appeal period, which began when the prior decision was delivered to the appellant's representative on May 18th, expired on June 2nd, but the appeal was only mailed on June 6th, which was past the recalculated deadline of Tuesday, June 5th, due to intervening holidays.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 cpv. 2 LCStr, Art. 10 cpv. 2 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 10 cpv. 3 LALCStr, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 11 primo; Vehicle Reversal Penalty Appeal Timeliness: The administrative tribunal dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the statutory 15-day appeal period, which began when the prior decision was delivered to the appellant's representative on May 18th, expired on June 2nd, but the appeal was only mailed on June 6th, which was past the recalculated deadline of Tuesday, June 5th, due to intervening holidays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory summary of provisions, although the decision was dismissed on procedural grounds.
Cited in the introductory summary of provisions regarding competence, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the introductory summary of provisions, relating to the calculation of the procedural deadline.
Cited in the introductory summary of provisions regarding the procedural rules applicable (Art. 46 and 11 PAmm were used in the reasoning for inadmissibility).
Cited in the reasoning for imposing costs on the appellant, which is then applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00217 · Lugano 31 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 giugno 2001 di
__________ contro
la decisione 15 maggio 2001, no. 2271, del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione 16 marzo 2001, no. 5536/103 della Sezione della circolazione con la quale gli è stato inflitto un ammonimento;
vista la risposta 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 dicembre 2000 il ricorrente ha effettuato una manovra di retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada all'entrata autostradale di __________;
che per questi fatti la Sezione della circolazione con risoluzione 16 marzo 2001, no. 5536/103 ha pronunciato a suo carico un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr;
che contro tale decisione l'arch. __________, allora rappresentato dalla __________, ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che con sentenza 15 maggio 2001 l'esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo di non avere motivo di discostarsi dai fatti accertati con il separato giudizio penale cresciuto in giudicato, e considerando la misura amministrativa dell'ammonimento adeguata alle circostanze;
che tale decisione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata spedita alla rappresentante del ricorrente con lettera raccomandata del 17 maggio 2001, recapitata al destinatario il giorno seguente (cfr. attestazione postale in atti);
che contro questa sentenza l'insorgente, senza più avvalersi di un rappresentante, ha presentato ricorso a questo tribunale in data 7 giugno 2001, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;
che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza presentare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr; la legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm;
che giusta l'art. 10 cpv. 3 LALCStr la procedura di ricorso è retta dalle norme della PAmm;
che l'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine per inoltrare ricorso è di 15 giorni a decorrere dalla data dell'intimazione della decisione impugnata;
che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 primo periodo PAmm);
che in concreto dalla ricerca postale fatta esperire d'ufficio da questo tribunale è risultato che la sentenza del Consiglio di Stato è stata recapitata alla __________, che il ricorrente non contesta fosse abilitata a riceverla in qualità di sua rappresentante, in data
18 maggio 2001 (cfr. attestazione postale in atti), e non il 23 maggio 2001 come allegato - peraltro senza nessun supporto probatorio - nel gravame;
che, pertanto, il termine di ricorso di 15 giorni è giunto a scadenza sabato 2 giugno 2001, venendo riportato in virtù dell'art. 10 cpv. 3 PAmm sul primo giorno feriale successivo, vale a dire, essendo il 4 giugno lunedì di Pentecoste ossia un giorno festivo ufficiale giusta l'art. 1 cifra 7 del Decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10 luglio 1934, martedì 5 giugno 2001;
che il gravame in rassegna, datato 4 maggio 2001, è stato spedito con lettera raccomandata solo il 6 giugno 2001 e pertanto si rivela tardivo (cfr. timbro postale);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr, 10 LALCStr, 1 del DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario