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52.2001.202 • TCA TI 52.2001.202 Generato dall'IA

Property Owner v. Government (Appeal Deadline)

Numero d'incarto 52.2001.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a government decision that partially classified an adjoining parcel of land as forest, asserting that the appeal deadline had been extended by an erroneous indication in the decision itself, which cited publication in the official gazette as the starting point for the appeal period instead of the date of individual notification. The administrative court dismissed the appeal as time-barred, reasoning that the notification was sent via registered mail, which established the mandatory deadline under the applicable procedural law, and that the appellant's counsel should have recognized the error in the stated appeal remedy by consulting the basic legal texts, meaning reliance on the erroneous indication did not excuse the late filing.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 10 cpv. 3 PAmm, Art. 11 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 42 LCFo; Property Owner v. Government (Appeal Deadline): The administrative court dismissed the appeal as time-barred, reasoning that the notification was sent via registered mail, which established the mandatory deadline under the applicable procedural law, and that the appellant's counsel should have recognized the error in the stated appeal remedy by consulting the basic legal texts, meaning reliance on the erroneous indication did not excuse the late filing.

Parole chiave

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diritto fondiario precetto esecutivo termine processuale perentorio notificazione della decisione spese amministrative legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
This provision relates to the standing (legitimation) of the appellant, although the main ground for rejection was procedural tardiness.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso dev'essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Art. 10 cpv. 3 PAmm
This procedural rule was cited to confirm the extension of the deadline because the statutory deadline fell on a Saturday.
Art. 11 PAmm
This provision establishing the peremptory nature of procedural deadlines was cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal.
Art. 28 PAmm
This provision was applied to order the appellant to pay the court costs.
Art. 42 LCFo
This provision establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal.
art. 46 PAmm
This provision establishes the deadline for filing the appeal, the violation of which led to the appeal being declared inadmissible.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 46 PAmm

This provision establishes the deadline for filing the appeal, the violation of which led to the appeal being declared inadmissible.

art. 28 PAmm

This provision was applied to order the appellant to pay the court costs.

art. 43 PAmm

This provision relates to the standing (legitimation) of the appellant, although the main ground for rejection was procedural tardiness.

art. 10 cpv. 3 PAmm

This procedural rule was cited to confirm the extension of the deadline because the statutory deadline fell on a Saturday.

art. 11 PAmm

This provision establishing the peremptory nature of procedural deadlines was cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal.

art. 42 LCFo

This provision establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00202 · Lugano 28 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 maggio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 8 maggio 2001 (n. 2211) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il carattere parzialmente forestale del mapp. __________ di __________;

vista la risposta 20 giugno 2001 del dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________. __________ è proprietaria del mapp. __________ posto nello stesso comune. I fondi, tra di essi confinanti, sono posti sulla collina in località __________, appena sotto il tracciato dell'autostrada A2.

B. Il 6 marzo 2001 __________ e __________ hanno introdotto una domanda di accertamento del carattere forestale degli stessi al Consiglio di Stato. Previo esperimento delle necessarie constatazioni ad opera dei funzionari della sezione forestale, con decisione 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accertato che il mapp. __________ non era di natura boschiva mentre che il mapp. __________ lo era parzialmente. L'area forestale è stata riportata su un piano in scala 1:1000 annesso alla risoluzione.

C. Con ricorso

29 maggio 2001 __________ è insorta contro la menzionata decisione innanzi a questo Tribunale, contestando la sussistenza di area boschiva a gravare il mapp __________.

Il dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente, ha postulato la reiezione dell'impugnativa.

Circa i rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

D. In data 18 marzo 2002 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Il Tribunale ha inoltre proceduto alla verifica della tempestività del gravame ed ha indi offerto all'insorgente la possibilità di prendere posizione su questo aspetto e sulla risposta del dipartimento del territorio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, LCFo, in vigore dal 1 marzo 1999) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Circa la tempestività del gravame il Tribunale considera quanto segue.

2. 2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso dev'essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto la risoluzione governativa 8 maggio 2001 è stata spedita alle istanti con invio raccomandato del 10 maggio successivo. Questo è stato consegnato alla signora __________ l'indomani, 11 maggio 2001. Il termine per ricorrere contro la decisione è pertanto venuto a scadenza il giorno 26 maggio 2001; trattandosi di un sabato la scadenza è stata prorogata sino al lunedì successivo, 28 maggio 2001 (art.

10 cpv. 3 PAmm). Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il giorno 29 maggio 2001, esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

2.2. L'insorgente sostiene di aver fatto affidamento al tenore di dispositivo n. 5 della decisione, che indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 15 giorni dalla data della sua pubblicazione sul foglio ufficiale: pubblicazione che ha avuto luogo il 15 maggio 2001 (cfr. F.U. n. __________/__________, pag. __________). Tale indicazione si rivelava però - nei confronti dell'istante - palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46 cpv. 1 PAmm. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenza inedita 24 settembre 2001 del Tribunale federale in re comune di Manno consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 in re comune di M., consid. 2.2.). In concreto, la patrocinatrice dell'insorgente poteva e doveva rendersi conto agevolmente che la pubblicazione della risoluzione sul foglio ufficiale non poteva spiegare effetto di prolungare il termine di ricorso stabilito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm, che è perentorio (art. 11 PAmm), differendo - segnatamente - l'inizio della decorrenza del termine stesso oltre la data di intimazione della decisione. La pubblicazione era difatti semplicemente volta a permettere la sua conoscenza, a valere quale notifica, a quelle terze persone che non erano state coinvolte nella procedura, ma che potevano avere un interesse legittimo a contestarla, rispettivamente - e sempre per permetterne la contestazione - alle associazioni di importanza nazionale che si occupano della protezione della natura e del paesaggio: finalità che, peraltro, emergeva chiaramente dalla formulazione dell'indicazione del rimedio giuridico sul foglio ufficiale, prodotto in estratto dalla stessa consulente legale (doc. B).

3. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 42 LCFo; 3, 10, 11, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario