Building Permit Denial Upheld for Failure to Meet Pitched Roof Requirement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants sought review of a decision denying a building permit for a storage room with a flat roof, which was refused because local regulations mandated pitched roofs (between 60% and 100% slope) for aesthetic reasons in the hillside zone, a requirement that applies to all buildings, including accessory structures, with no exception for aesthetic concerns regarding compliance. The court upheld the denial, reasoning that the regulation's aesthetic purpose mandates strict adherence, and while a pitched roof might create an awkward architectural solution for the specific structure, this did not justify disregarding the rule designed to preserve the local aesthetic character, nor could prior permits or the structure's secondary nature serve as grounds for derogation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 NAPR, Art. 18 PAmm, Art. 44 cifra, art. 44 NAPR di Cugnasco, art. 21 LE, art. 60 PAmm; Building Permit Denial Upheld for Failure to Meet Pitched Roof Requirement: The court upheld the denial, reasoning that the regulation's aesthetic purpose mandates strict adherence, and while a pitched roof might create an awkward architectural solution for the specific structure, this did not justify disregarding the rule designed to preserve the local aesthetic character, nor could prior permits or the structure's secondary nature serve as grounds for derogation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for upholding the decision to deny the building permit because the proposed flat roof did not comply with the mandatory pitched roof requirement.
Cited in the grounds for decision, establishing the court's jurisdiction over the matter.
Cited in the grounds for decision, related to procedural aspects of the appeal.
Cited in the grounds for decision, related to procedural aspects of the appeal.
Cited in the grounds for decision, related to procedural aspects of the appeal.
Cited in the grounds for decision, relating to the procedure for judging the case based on documents.
Cited in the grounds for decision, related to procedural aspects of the appeal.
Although not explicitly stated in the text provided (the reasoning mentions costs via the application of 'soccombenza'), the standard cost provision for the losing party is typically Art. 66 al. 1 LTF or its cantonal equivalent. Based on the explicit citation in the grounds, the application of costs is covered by the procedural framework cited, and since 'tassa di giustizia' is ordered against the appellants, the relevant cost provision must be included if present. Assuming the common structure where cost articles are cited: If the actual decision text cited a cost article (e.g., Art. 66 LTF) in the list of provisions governing the decision, it should be included. Given the context of the output, and the explicit mentioning of costs borne by the appellants, we rely on the explicit list of provisions used for the ruling, which includes '61 PAmm' which governs costs implicitly, but if a specific cost article like 'Art. 66 LTF' was expected, it is not explicitly listed in the final citation block preceding the dispositive orders, only '61 PAmm' which pertains to costs/fees in some contexts, or the general principles.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00186 · Lugano 16 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ rappr. da: arch. __________ contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2025, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 15 novembre 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di costruire un ripostiglio con tetto piano al mapp. no. __________ RF;
viste le risposte:
- 6 giugno 2001 del Municipio di __________;
- 12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 ottobre 1998, il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________, su un fondo (part. n. __________ RF) situato nella zona dei nuclei di collina e dei monti.
Il progetto prevedeva di formare sul lato S del fondo, a ridosso della sottostante strada comunale, un muro di sostegno lungo circa 12 m, alto da m 2.20 a 2.60. All'estremità W del muro, era prevista la costruzione di un ripostiglio, largo m 2.70 e lungo m 5.83, che verso la casa di trasformava in una pergola di uguali dimensioni. Il tetto del ripostiglio era piano.
B. Il 7 aprile 1999 i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di prolungare il muro sino all'angolo SW del fondo, dove avrebbe dovuto essere spostato il ripostiglio.
Il 21 giugno 1999 il municipio ha approvato la variante alla condizione che il ripostiglio fosse coperto da un tetto a falde come prescritto dall'art. 44 NAPR.
La condizione non è stata impugnata.
C. L'8 ottobre 1999 i ricorrenti hanno sottoposto al municipio una nuova variante, che prevedeva di spostare il ripostiglio verso monte, riducendone le dimensioni e realizzando nel contempo sull'area rimasta libera un vano parzialmente chiuso (lato W) e privo di copertura.
Con decisione 15 novembre 2000 il municipio ha autorizzato la formazione di questo vano, negando tuttavia il permesso di costruire il ripostiglio in quanto munito di un tetto piano, non conforme all'obbligo di dotare le costruzioni di tetti a falde prescritto dall'art. 44 NAPR.
D. Con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver escluso che i ricorrenti potessero richiamarsi alla prima licenza per rivendicare il diritto di munire il ripostiglio di un tetto piano, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'opera, configurabile come costruzione principale, non potesse sfuggire all'obbligo sancito dall'art. 44 NAPR.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso rifiutato.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti sostengono che un tetto a falde "*genererebbe un vero e proprio obbrobrio architettonico*". La costruzione, di natura accessoria, non soggiacerebbe inoltre al vincolo in contestazione.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento censurato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile dai piani e dalla documentazione fotografica. L'esperimento di un sopralluogo appare quindi inidoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Statuendo sul ricorso senza esperire il sopralluogo richiesto dai ricorrenti il Consiglio di Stato non ha minimamente violato il diritto di essere sentito. La valutazione anticipata negativa, operata dal Governo in relazione alla prova richiesta, regge perfettamente alla critica.
2. L'art. 44 NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia nella zona dei nuclei di collina e dei monti, stabilisce fra l'altro che "*il tetto deve essere a falde con pendenza tra il 60 % e il 100 %* " (cifra 3). La norma persegue finalità di natura estetica, evitando l'inserimento di forme architettoniche estranee alle caratteristiche delle costruzioni preesistenti.
Il vincolo si estende a tutti gli edifici. Non è prevista alcuna eccezione a favore delle costruzioni accessorie. Né è prevista la possibilità di concedere deroghe per motivi estetici in casi in cui il rispetto del vincolo può portare a soluzioni architettoniche discutibili.
3. Nell'evenienza concreta, il ripostiglio costruito dai ricorrenti non può di principio sfuggire all'obbligo sancito dall'art. 44 cifra 3 NAPR. Poco importa che sia da considerare come una costruzione principale o una costruzione accessoria. La norma succitata non prevede alcuna eccezione a favore delle costruzioni d'importanza secondaria.
Irrilevante è pure la licenza rilasciata nel 1999 ai ricorrenti per la costruzione di un analogo manufatto. L'oggetto dell'attuale contestazione non deriva da quello autorizzato in precedenza. Diverse sono la forma, l'ubicazione e le dimensioni. Nulla può pertanto essere dedotto a favore dei ricorrenti da quel permesso. Il municipio è peraltro libero di scostarsi, nell'ambito di una nuova domanda di costruzione, da conclusioni tratte in precedenza, qualora si accorga che disattendono il diritto applicabile.
Né permettono di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti le obiezioni che sollevano con riferimento al discutibile impatto estetico provocato da un tetto a falde posato sul manufatto. È ben vero che una copertura a falde inclinate mal si concilia con la concezione architettonica e con la pianta trapezoidale dell'opera. Gli effetti disarmonici che possono derivarne non sono tuttavia tali da giustificare una disapplicazione del vincolo, dettata dalla necessità di preservare l'estetica dei luoghi da un'offesa intollerabile. Le ben note capacità del progettista che patrocina i ricorrenti sono inoltre sicuramente in grado di escogitare soluzioni che permettano di rispettare la legge senza offendere i valori che questa intende tutelare.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione municipale impugnata, per quanto opinabile possa apparire ai ricorrenti, va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di Cugnasco; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario