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52.2001.161 • TCA TI 52.2001.161 Generato dall'IA

Municipal Official's Appeal Barred by Self-Contradiction in Wall Dismissal Case

Numero d'incarto 52.2001.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipal official appealed a State Council decision upholding the municipality's decision to drop criminal proceedings against a property owner concerning unauthorized retaining and boundary walls, which the municipality dismissed due to the statute of limitations based on the owner claiming construction in 1993/1995, while the appellant later argued construction occurred in 1997, after property attribution procedures concluded. The administrative court rejected the appeal, ruling that the appellant, having voted in favor of the original decision to dismiss the case, was precluded from appealing due to the principle against self-contradictory conduct (*contra factum proprium*), as there was no evidence that the official was misled or unaware of the factual premises supporting the dismissal at the time of the municipal vote.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, Art. 208 LOC, Art. 209 LOC, Art. 209 lett. a LOC, art. 31 PAmm, art. 60 PAmm; Municipal Official's Appeal Barred by Self-Contradiction in Wall Dismissal Case: The administrative court rejected the appeal, ruling that the appellant, having voted in favor of the original decision to dismiss the case, was precluded from appealing due to the principle against self-contradictory conduct (*contra factum proprium*), as there was no evidence that the official was misled or unaware of the factual premises supporting the dismissal at the time of the municipal vote.

Parole chiave

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licenziamento amministrativo legittimazione del comune costruzione abusiva termine di prescrizione direzione del processo impedimento di un atto dell'autorità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); considerata la natura della questione posta a giudizio, gli atti richiamati dall'insorgente, riguardanti altri abusi edilizi, non appaiono suscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
Art. 208 LOC
che, secondo l'art. 208 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga altrimenti;
Art. 209 LOC
che per l'art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (lett.
Art. 209 lett. a LOC
che per l'art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (lett.
art. 31 PAmm
This procedural article is cited in the final orders and governs the outcome of the appeal (dismissal).
art. 60 PAmm
This procedural article is cited in the final orders and governs the imposition of judicial costs based on the outcome.
art. 61 PAmm
This procedural article is cited in the final orders and governs the award of legal costs (repetition fees) based on the outcome.
art. 28 PAmm
This procedural article is cited in the final orders and governs the calculation and determination of the judicial fee.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

This procedural article is cited in the final orders and governs the outcome of the appeal (dismissal).

art. 60 PAmm

This procedural article is cited in the final orders and governs the imposition of judicial costs based on the outcome.

art. 61 PAmm

This procedural article is cited in the final orders and governs the award of legal costs (repetition fees) based on the outcome.

art. 28 PAmm

This procedural article is cited in the final orders and governs the calculation and determination of the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00161 · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 maggio 2001 di

__________ contro

la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2032) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha abbandonato il procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione della LE;

viste le risposte:

- 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

- 30 maggio 2001 del municipio di __________;

- 31 maggio 2001 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 2 novembre 1998 l'arch. __________, analogamente incaricato dal municipio di __________, ha allestito un rapporto relativo ad alcun muri di sostegno e di cinta eseguiti sulla part. n. __________ RF a confine con le part. n. __________ e __________ RF, senza la necessaria autorizzazione;

che in quel rapporto veniva fra l'altro rilevato che, stando alle indicazioni di __________, proprietario del fondo in questione e qui resistente, i manufatti sarebbero stati realizzati nel 1995;

che il 6 febbraio 2001 il municipio di __________ ha notificato al resistente un rapporto di contravvenzione per aver costruito sul suo fondo alcuni muri di sostegno e di confine senza la necessaria autorizzazione;

che __________ ha eccepito la prescrizione dell'azione contravvenzionale, rilevando di aver costruito i muri nel 1993 e nel 1995;

che con decisione 5 marzo 2001, adottata all'unanimità, alla presenza del municipale __________, qui ricorrente, l'autorità comunale ha abbandonato il procedimento contravvenzionale per intervenuta prescrizione dell'azione penale;

che contro questa risoluzione __________ è successivamente insorto davanti al Consiglio di Stato, rilevando di essersi accorto che le opere abusive sarebbero state realizzate soltanto nel 1997, ovvero dopo la conclusione della procedura RT che ha attribuito al fondo del resistente l'area sulla quale insistono;

che con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, negando all'insorgente la legittimazione attiva a contestare un provvedimento adottato con il suo contributo;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ribadisce in questa sede di essersi accorto soltanto in un secondo tempo che le opere abusive sarebbero state realizzate dopo il 1997, ossia dopo la conclusione della procedura di RT;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

che il municipio di Iragna postula a sua volta il rigetto dell'impugnativa, confermando che i muri sono stati costruiti tra l'estate 1993 e l'estate 1995;

che ad identica conclusione perviene il prevenuto in contravvenzione con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC;

che il ricorrente è legittimato ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato contro la risoluzione 5 marzo 2001 del municipio di __________; se fosse abilitato ad impugnare questo provvedimento è questione che verrà esaminata nel merito;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); considerata la natura della questione posta a giudizio, gli atti richiamati dall'insorgente, riguardanti altri abusi edilizi, non appaiono suscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;

che, secondo l'art. 208 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga altrimenti;

che per l'art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (lett. a) e ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo (lett. b);

che, notoriamente, l'art. 209 lett. a LOC istituisce la cosiddetta *actio popularis*, che conferisce a qualsiasi cittadino del comune il diritto di impugnare decisioni degli organi comunali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi legame con l'oggetto del provvedimento impugnato e di un interesse personale, attuale, concreto e diretto a dolersene;

che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai RE sono punite dal municipio con multe commisurate in base alla natura ed alla gravità dell'infrazione (art. 46 cpv. 1 LE);

che la procedura contravvenzionale è regolata dagli art. 147 e 148 LOC (art. 46 cpv. 5 LE);

che in quanto rese dal municipio, le multe edilizie configurano pertanto decisioni di un organo comunale ai sensi dell'art. 208 LOC;

che in quanto tali, siffatti provvedimenti, oltre che da parte del condannato, possono essere impugnati da parte di qualsiasi cittadino attivo del comune;

che nessuna norma di legge esclude invero la possibilità di esercitare l'*actio popularis* contro decisioni di multa adottate dal municipio;

che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato richiamandosi alla giurisprudenza di questo tribunale, ai membri di autorità comunali va tuttavia negato il diritto di impugnare decisioni adottate con il loro voto favorevole (RDAT 1997 n. 19; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 77 e 79 B III);

che, diversamente, verrebbe tutelato un

diritto inconciliabile con il principio della buona fede, si proteggerebbe chi agisce *contra factum proprium*, si premierebbe una condotta contraddittoria;

che un'eccezione a questa regola può essere ammessa unicamente a favore del membro dell'autorità che dimostra di aver aderito in buona fede alla risoluzione impugnata perché tratto in inganno o perché ha ignorato, senza sua colpa, le premesse fattuali che l'hanno determinata;

che nel caso concreto, il ricorrente, municipale di __________ dal 1988, non ha minimamente dimostrato di aver dato il suo consenso alla risoluzione censurata perché tratto in errore per motivi scusabili;

che la risoluzione censurata era stata preceduta da accurati accertamenti esperiti dal pianificatore comunale (cfr. rapporto 2.11.98 arch. Mina) e dalla Sezione enti locali (cfr. rapporto 8.10.98 SEL);

che l'oggetto del provvedimento censurato era inoltre stato discusso a più riprese in seno al municipio alla presenza del ricorrente, che tanto prima dell'avvio del procedimento contravvenzionale, quanto dopo l'inoltro delle giustificazioni addotte dal prevenuto qui resistente, ha avuto ampie possibilità di documentarsi in merito alla situazione di fatto determinante;

che, stando così le cose, ben si giustifica la decisione del Consiglio di Stato di negare al ricorrente la qualità per agire in giudizio contro una decisione adottata con il suo voto favorevole;

che, abbondanzialmente, va rilevato che la circostanza che il resistente sia diventato proprietario dei fondi sui cui sorgono i muri soltanto nel 1997 non esclude affatto che le opere non siano state eseguite in epoca precedente;

che il ricorso va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;

visti gli art. 46 LE; 145, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 800.-- al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario