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52.2001.135 • TCA TI 52.2001.135 Generato dall'IA

Citizen Standing to Challenge Municipal Building Fine

Numero d'incarto 52.2001.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a State Council decision that dismissed a citizen's challenge to municipal resolutions concerning a building violation fine imposed on another party who had constructed modifications to a property outside the buildable zone under an initially granted permit. The administrative court found that the appeal was receivable because, under cantonal law, any citizen of the municipality possesses the standing (*actio popularis*) to challenge municipal decisions imposing fines for building code violations, regardless of a direct, personal interest, thus overriding the lower court's determination that the appellant lacked legitimacy to contest the fine levied against the third party.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, Art. 208 LOC, Art. 209 LOC, Art. 209 lett. a LOC, Art. 46 cpv. 5 LOC, Art. 46 LE; Citizen Standing to Challenge Municipal Building Fine: The administrative court found that the appeal was receivable because, under cantonal law, any citizen of the municipality possesses the standing (*actio popularis*) to challenge municipal decisions imposing fines for building code violations, regardless of a direct, personal interest, thus overriding the lower court's determination that the appellant lacked legitimacy to contest the fine levied against the third party.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza legittimazione del comune legittimazione a ricorrere licenza edilizia comunale impugnazione di decisioni amministrative determinazione della competenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 209 LOC

This article, which governs the standing to appeal municipal decisions (allowing *actio popularis*), was used to justify the allowance of the appeal by recognizing the appellant's legitimacy to challenge the fine.

Art. 208 LOC

This article establishes the appealability of municipal decisions to the Administrative Tribunal, used in conjunction with Art. 209 LOC to confirm the procedural basis for the case review.

Art. 46 LE

This article, concerning penalties for building code violations, was cited among the applicable norms leading to the procedural decision to annul the lower court's judgment.

Art. 147 LOC

Cited as part of the legal basis for the administrative contravention procedure, whose outcome (the fine) was central to the appeal.

Art. 148 LOC

Cited as part of the legal basis for the administrative contravention procedure, whose outcome (the fine) was central to the appeal.

Art. 3 PAmm

Cited in the list of provisions considered for the decision, generally related to the court's jurisdiction or procedure, though not specifically highlighted in the operative part.

Art. 18 PAmm

Cited as part of the legal basis for deciding the appeal on the file without further investigation.

Art. 28 PAmm

Cited among the applicable procedural norms.

Art. 60 PAmm

Cited among the applicable procedural norms.

Art. 61 PAmm

Cited among the applicable procedural norms.

Art. 65 PAmm

Cited among the applicable procedural norms.

Art. 68 PAmm

This provision, typically related to costs, is implicitly referenced by the operative order that dispenses with costs/judicial fees (although the text lists 'Art. 68 PAmm' in the initial citation list, it does not explicitly cite it in order 2 regarding costs, but the outcome 'Non si prelevano né spese, tassa di giustizia' corresponds to a cost ruling based on applicable law).

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00135 · Lugano 1. giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 di

__________ contro

la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (no. 1668) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 12 settembre 2000 (n. 312) e 2 ottobre 2000 (n. 329), adottate dal municipio di __________ nell'ambito di un procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione della LE;

viste le risposte:

- 30 aprile 2001 di __________;

- 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

- 14 maggio 2001 del municipio di __________;

- 17 maggio 2001 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 16 giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato al resistente __________ una licenza edilizia per sopraelevare la sua casa d'abitazione, posta fuori della zona edificabile (part. n. __________);

che in sede di esecuzione dei lavori il resistente si è scostato dai piani approvati;

che, analogamente sollecitato dal municipio, all'inizio di giugno del 2000 __________ ha inoltrato una domanda in sanatoria per le varianti d'opera eseguite abusivamente;

che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territo-

rio, il 23 agosto 2000 il municipio ha rilasciato la licenza in variante chiesta in sanatoria;

che il 31 agosto 2000 il municipio ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico del resistente __________ per violazione formale della LE, commessa eseguendo le modifiche in questione senza aver preventivamente ottenuto la necessaria licenza edilizia;

che il 12 settembre 2000 il municipio ha discusso in merito alla multa da infliggergli, risolvendosi tuttavia a rinviare qualsiasi decisione ad ulteriore seduta;

che il 2 ottobre 2000 il municipio ha deciso d'infliggere al resistente __________ una multa di fr. 300.-; il municipale __________ qui ricorrente, si è astenuto asserendo di aver pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato riguardante la fattispecie in esame;

che il 13 ottobre 2000 __________ ha impugnato le risoluzioni 12 settembre e 2 ottobre 2000 davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendolo tardivo nella misura in cui era rivolto contro il provvedimento di rinvio, rispettivamente inammissibile, perché proposto da un terzo, estraneo al procedimento contravvenzionale, e quindi non legittimato a ricorrere, nella misura in cui aveva invece per oggetto la decisione di multa;

che contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; rivendicata la legittimazione attiva a ricorrere, l'insorgente si diffonde a contestare in particolare la licenza rilasciata in sanatoria al resistente __________;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il multato con argomenti, che all'occorrenza, verranno ripresi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente a contestare il giudizio governativo impugnato è certa; se sia legittimato a censurare la multa inflitta al resistente __________ è invece questione di merito che verrà esaminata qui appresso;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, secondo l'art. 208 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga altrimenti;

che per l'art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (lett.

a) e ogni altra persona che dimostri un interesse legittimo (lett. b);

che, notoriamente, l'art. 209 lett. a LOC istituisce la cosiddetta *actio popularis*, che conferisce a qualsiasi cittadino del comune il diritto di impugnare decisioni degli organi comunali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi legame con l'oggetto del provvedimento impugnato e di un interesse personale, attuale, concreto e diretto a dolersene;

che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai RE sono punite dal municipio con multe commisurate in base alla natura ed alla gravità dell'infrazione (art. 46 cpv. 1 LE);

che la procedura contravvenzionale è regolata dagli art. 147 e 148 LOC (art. 46 cpv. 5 LE);

che in quanto rese dal municipio, le multe edilizie configurano pertanto decisioni di un organo comunale ai sensi dell'art. 208 LOC;

che in quanto tali, siffatti provvedimenti, oltre che da parte del condannato, possono essere impugnati da parte di qualsiasi cittadino attivo del comune;

che nessuna norma di legge esclude invero la possibilità di esercitare l'*actio popularis* contro decisioni di multa adottate dal municipio;

che la limitazione del diritto di ricorso, introdotta nella LE con novella del 6 febbraio 1995 (BU 95, 158), non si estende alla procedura contravvenzionale, che è rimasta retta dalla LOC (cfr. art. 46 cpv. 5 LOC in combinazione con gli art. 21, 45 e 50 LE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 50 LE, n. 1400);

che l'esclusione della possibilità di impugnare in forza dell'*actio popularis* multe inflitte a terzi dal municipio non può nemmeno essere dedotta dalla natura penale di tali provvedimenti; le sentenze del Tribunale federale richiamate dal Consiglio di Stato a sostegno del giudizio censurato riguardano la legittimazione ad interporre ricorso di diritto pubblico; non suffragano per nulla l'ipotesi di una limitazione dell'*actio popularis*;

che, per quanto sorprendente e per certi versi sconveniente dal profilo istituzionale possa apparire questa conclusione, il Consiglio di Stato non poteva, nelle circostanze concrete, negare al qui ricorrente il diritto di avvalersi dell'*actio popularis* per impugnare la multa inflitta dal municipio di Iragna al resistente __________;

che il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché entri nel merito dell'impugnativa inoltratagli da __________;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 147, 148, 208, 209 LOC; 46 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 10 aprile 2001 (n. 1668) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli da __________.

2. Non si prelevano né spese, tassa di giustizia.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario