State Employee Disciplinary Reactivation Appeal Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA state employee, against whom a criminal proceeding for various offenses had been opened, appealed a subsequent decision by the State Council to reactivate a previously suspended disciplinary proceeding following a report from the Prosecutor General, arguing that the disciplinary process should await the conclusion of the criminal trial; however, the Administrative Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the decision to reactivate a suspended disciplinary proceeding is not explicitly listed among the appealable decisions under the relevant law, and furthermore, being an incidental, procedural order, it does not cause irreparable harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 18 LStip, Art. 66 cpv. 2 LOrd, Art. 67 cpv. 1 LOrd, Art. 68 LOrd, Art. 44 PAmm; State Employee Disciplinary Reactivation Appeal Admissibility: A state employee, against whom a criminal proceeding for various offenses had been opened, appealed a subsequent decision by the State Council to reactivate a previously suspended disciplinary proceeding following a report from the Prosecutor General, arguing that the disciplinary process should await the conclusion of the criminal trial; however, the Administrative Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the decision to reactivate a suspended disciplinary proceeding is not explicitly listed among the appealable decisions under the relevant law, and furthermore, being an incidental, procedural order, it does not cause irreparable harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory note to the decision, this article governs the court's ability to reject an appeal summarily if inadmissible.
Cited in the introductory note to the decision, this article defines the decisions against which an employee can appeal to the Administrative Court.
Cited in the introductory note to the decision, this article establishes the finality of decisions from the State Council.
Cited in the introductory note to the decision, this article concerns the appealability of interlocutory procedural decisions.
Cited in the introductory note to the decision, this article appears to be related to the appeal grounds but is not the primary basis for the inadmissibility ruling.
Cited in the introductory note to the decision, this article relates to procedural aspects of the appeal.
Cited in the introductory note to the decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2, nor is it the basis for inadmissibility or costs.
Cited in the introductory note to the decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2, nor is it the basis for inadmissibility or costs.
Cited in the introductory note to the decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2, nor is it the basis for inadmissibility or costs.
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00013 · Lugano 17 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
la decisione 20 dicembre 2000 (no. 5751) con cui il Consiglio di Stato riattiva il procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente;
che con la stessa decisione il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino a conclusione dell'inchiesta penale;
che il 6 dicembre 2000 il Procuratore generale ha inviato alla Sezione delle risorse umane un rapporto sull'inchiesta in corso;
che, preso atto di questo rapporto e della proposta del ricorrente di rescindere il rapporto d'impiego con riconoscimento di un'indennità d'uscita parziale ai sensi dell'art. 18 LStip, il 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha riattivato il procedimento disciplinare;
che contro questa decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, richiamata la decisione di sospendere l'inchiesta disciplinare sino a conclusione di quella penale, l'insorgente sottolinea la necessità di attendere il giudizio della magistratura penale;
considerato, in
diritto
che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di
15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione di riattivare un procedimento disciplinare sospeso in attesa della conclusione dell'inchiesta penale non rientra manifestamente nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che, già per questo motivo, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la decisione censurata, di natura incidentale, in quanto ordinatoria del procedimento, non sarebbe nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario