Neighboring Owner Appeal of Building Permit Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the administrative decision confirming a building permit for two single-family homes in a residential zone, primarily based on aesthetic and environmental objections raised by a neighboring property owner. The court dismissed the appeal, reasoning that the concept of "defacement" of the landscape requires a significant, immediately perceptible negative effect, and found that while the proposed architecture differed from surrounding traditional homes, it was neither extravagant nor indecent, and the associated vehicle ramp for garage access did not constitute an unacceptable aesthetic disruption or cause intolerable emissions, concluding that the administrative evaluation did not constitute an abuse of discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, Art. 3 cpv. 2 lett. d RBN, Art. 11 LPAmb, Art. 28 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 61 PAmm; Neighboring Owner Appeal of Building Permit Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the concept of "defacement" of the landscape requires a significant, immediately perceptible negative effect, and found that while the proposed architecture differed from surrounding traditional homes, it was neither extravagant nor indecent, and the associated vehicle ramp for garage access did not constitute an unacceptable aesthetic disruption or cause intolerable emissions, concluding that the administrative evaluation did not constitute an abuse of discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders, this provision likely supports the procedural basis for rejecting the appeal when clearly unfounded.
Cited in the final orders, this provision governs the decision-making process regarding the merits of the case.
Cited in the final orders, this provision relates to the final judgment of the Administrative Tribunal.
Cited in the final orders, this provision concerns the admissibility or procedural handling of the appeal before the court.
Cited in the final orders, this provision allowed the court to decide based on the existing files without further investigation.
Cited in the final orders, this provision is related to the notification of the decision.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision concerns the general prohibition against spoiling picturesque landscapes.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision sets specific rules regarding the preservation of landscapes and forbidding defacing constructions.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision relates to the limits on emissions set by environmental legislation.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision concerns the planning values related to environmental emissions.
Cited in the list of applicable laws before the operative part, this provision addresses the pronouncement of the judgment.
Although not explicitly listed in the final orders' citation list ('visti gli art...'), the imposition of costs (Art. 2, 'La tassa di giustizia... è carico della ricorrente') typically corresponds to a specific procedural article on costs. Since the explicit citation for costs is missing from the final numbered orders but present in the pre-operative list 'visti gli art...', and based on the instruction to look *only* at the dispositive, and given that the dispositive itself does not cite the cost article, no cost provision is extracted based on the strict rule (unless Art. 66 LTF was explicitly cited in orders 1, 2, or 3).
Testo completo
Incarto n. 52.2001.00122 · Lugano 15 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 aprile 2001 di
__________ contro
la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 dicembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'edificazione di due case monofamiliari nella zona residenziale R2 (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
- 9 maggio 2001 dell'arch. __________;
- 21 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 ottobre 2000 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due case monofamigliari nella zona residenziale R2, su un terreno in pendio (part. n. __________ RF);
che alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui la ricorrente __________, proprietaria del fondo contermine sul lato N (part. n. __________ RF), che ha contestato l'intervento soprattutto dal profilo estetico ed ambientale;
che, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 13 dicembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini;
che con giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti;
che in relazione alle censure di natura estetica ed ambientale sollevate dalla ricorrente __________, il Consiglio di Stato ha escluso che nella controversa edificazione fossero ravvisabili gli estremi di un intervento deturpante; la passerella veicolare prevista per accedere alla casa più bassa non potrebbe, in particolare, essere considerata parte integrante della facciata e non sarebbe nemmeno fonte di immissioni intollerabili per il fondo dell'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che in questa sede l'insorgente ripropone e sviluppa le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento all'inserimento estetico delle costruzioni nel quadro del paesaggio;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il beneficiario della licenza edilizia, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta, emerge in modo chiaro dalla documentazione fotografica agli atti, mentre quella dell'oggetto della contestazione è deducibile dai piani;
che giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni e ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere;
che, come rettamente ed esurientemente illustrato dal Consiglio di Stato con riferimento alla dottrina ed alla giurisprudenza, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio; non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente; il contrasto con le preesistenze deve essere significativo ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico;
che questo tribunale, chiamato a statuire su censure d'ordine estetico connesse all'applicazione del DLBN, non può rivedere liberamente l'apprezzamento esercitato dall'autorità decidente; esso deve limitarsi a verificare che la valutazione operata dall'autorità cantonale in sede di preavviso non violi il diritto, segnatamente dal profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale ad essa riservato dalle disposizioni del DLBN o di un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati che quest'ultime contengono;
che, nell'evenienza concreta, le controverse costruzioni verrebbero a sorgere ai margini di un vasto insediamento di casette monofamiliari costruite in stile tradizionale sulle falde del __________, situato all'interno di un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco;
che l'espressione architettonica dei controversi edifici, costituiti di parallelepipedi contrassegnati da un elemento architettonico che incornicia le facciate rivolte verso valle, si distingue chiaramente da quella delle costruzioni circostanti;
che per quanto opinabile possa apparire all'insorgente, l'aspetto estetico delle costruzioni avversate non è tuttavia stravagante o indecoroso; il fatto che si scosti da quello degli edifici circostanti non è atto, in particolare, a suscitare nell'osservatore sensazioni di disagio estetico;
che nemmeno la piccola passerella, lunga 9 m e larga 3, che permette ai veicoli di accedere all'autorimessa della casa più bassa ad un'altezza di un paio di metri dal suolo, suscita turbamento estetico;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, questo elemento non costituisce un prolungamento della facciata N della casa in questione; tanto mano possono esservi ravvisati gli estremi di un opera lesiva del comune senso estetico;
che, non procedendo da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che le disposizioni in esame conferiscono all'autorità decidente, la valutazione estetica dell'intervento, operata della CBN in sede di preavviso, regge perfettamente alle generiche critiche sollevate dall'insorgente;
che del tutto inconsistenti sono le censure che l'insorgente ripropone in questa sede in relazione alle immissioni derivanti al suo fondo dal suddetto manufatto;
che il modestissimo traffico veicolare connesso all'autorimessa servita dalla passerella rientra indubitabilmente nei limiti posti dalla legislazione ambientale; non v'è motivo per ritenere che tali immissioni non siano contenute nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che non superino i valori di pianificazione (art. 11 LPAmb; 7 OIF);
che, stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posto a carico dell'insorgente secondo soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario