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52.2001.116 • TCA TI 52.2001.116 Generato dall'IA

Appeal Against Indefinite Driving Permit Revocation Due to Failed Proficiency Test

Numero d'incarto 52.2001.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the indefinite revocation of a driving and learner's permit, which followed the appellant's failure to pass a mandated driving test intended to verify safe operation, initiated after police noted driving insecurity. The court reasoned that the revocation was legally justified under road traffic laws because the control ride clearly documented significant driving deficiencies, such as lane deviation and repeatedly crossing stop lines and into oncoming traffic, establishing that the driver was no longer fit to drive safely, and furthermore, the law does not permit repeating the failed proficiency test.

Regesto Legislator

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Art. 16 cpv. 1 LCStr, Art. 10 LALCStr, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 62 PAmm; Appeal Against Indefinite Driving Permit Revocation Due to Failed Proficiency Test: The court reasoned that the revocation was legally justified under road traffic laws because the control ride clearly documented significant driving deficiencies, such as lane deviation and repeatedly crossing stop lines and into oncoming traffic, establishing that the driver was no longer fit to drive safely, and furthermore, the law does not permit repeating the failed proficiency test.

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione diritto della circolazione stradale corsa di controllo guida nonostante revoca della patente fermo di polizia guida recidiva in stato di ebbrezza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cpv. 1 LCStr
La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LCStr.
Art. 10 LALCStr
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
Art. 43 PAmm
1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 62 PAmm
1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Art. 14 cpv. 3 LCStr
Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr e 24a cpv.
Art. 24a cpv. 2 OAC
Cited in the final orders to justify that the control drive cannot be repeated because the law does not provide for it.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24a cpv. 2 OAC

Cited in the final orders to justify that the control drive cannot be repeated because the law does not provide for it.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders as the basis for ordering costs against the appellant due to the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00116 · Lugano 18 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 aprile 2001 di

__________ contro

la decisione 10 aprile 2001 (n. 1684) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 2001 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore e di allievo conducente;

vista la risposta 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Con decisione 28 dicembre 2000, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________ (1915) la licenza di condurre cat. B a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, ritenendolo inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore. Una pattuglia della Polizia cantonale aveva constatato che il ricorrente appariva insicuro alla guida della sua vettura.

b) Il 1° febbraio 2001 __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione il riesame del suo caso. L'8 febbraio successivo, la medesima autorità ha quindi annullato la sua precedente risoluzione e ha rilasciato all'interessato una licenza di allievo conducente al fine di sottoporlo ad un esame di guida per verificare la sua idoneità a condurre con sicurezza veicoli a motore. Il 16 febbraio successivo, il ricorrente non ha superato la prova.

c) A seguito dell'esito negativo della corsa di controllo, il 22 febbraio 2001 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore cat. B e di allievo conducente a tempo indeterminato. E' stato pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LCStr.

B. a) Contro la predetta risoluzione __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la ripetizione dell'esame di guida. Il ricorrente ha evidenziato di essere "automobile dipendente" e di non aver mai causato incidenti in 66 anni di guida.

b) Con giudizio 10 aprile 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione sulla base delle risultanze dell'esame di guida, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha inoltre indicato che la corsa di controllo non poteva essere ripetuta.

C. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza e contestando le risultanze dell'esame della corsa di controllo cui si era sottoposto.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella risoluzione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. 2.1. Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr e 24a cpv. 1 OAC). La corsa di controllo non può essere ripetuta. Se l'interessato non la supera, la licenza di condurre è revocata (art. 24a cpv. 2 OAC).

2.2. Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). In linea di principio, la revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore (cfr. art. 34 cpv. 1 prima frase OAC).

3. In concreto, il 16 febbraio 2001 __________ si è sottoposto ad una corsa di controllo allo scopo di accertare la sua attitudine alla guida. In quell'occasione, il ricorrente ha avuto difficoltà nel mantenere il centro della corsia, spostandosi eccessivamente a sinistra. Inoltre, nell'eseguire le manovre di preselezione e senza rendersene conto, egli ha invaso a più riprese la corsia di contromano e ha oltrepassato la linea di arresto (v. scritto 6 marzo 2001 di __________, esperto della circolazione, e rapporto d'esame 16 febbraio 2001 dello stesso). L'esaminatore ha dunque descritto in modo chiaro e circostanziato che __________ non è più idoneo a condurre veicoli a motore e che s'imponeva, per motivi di sicurezza, la revoca della sua licenza di condurre. Del resto, l'esperto della circolazione __________ non aveva alcun interesse a esporre fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile infatti di sanzioni penali e amministrative.

Infine, il fatto che il ricorrente non abbia mai causato incidenti in 66 anni di guida e che sia "automobile dipendente" non permette di mutare il giudizio. La revoca è stata pronunciata per motivi di sicurezza e non a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 OAC).

4. Sulla scorta di quanto precede, la decisione di revocare a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore e di allievo conducente di __________ per non aver superato la corsa di controllo deve essere confermata. La corsa non può essere ripetuta, poiché la legge non lo prevede (art. 24a cpv. 2 OAC).

5. Il ricorso va dunque respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 3 e 16 cpv. 1 LCStr; 24a e 34 cpv. 1 OAC; 3, 18 cpv. 1, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario