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52.2001.101 • TCA TI 52.2001.101 Generato dall'IA

Commuter Permit Renewal Dispute and Limits of Administrative Appeal

Numero d'incarto 52.2001.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual holding a cross-border commuter permit, whose renewal application was rejected due to failure to provide a criminal record extract despite repeated requests, subsequently submitted a request for review to the State Council, arguing that new circumstances, including recently enacted bilateral agreements with the EU and subsequent federal directives, negated the need for the certificate and supported permit renewal; the State Council rejected this review request as inadmissible because no new relevant elements were presented, and the Court, affirming the State Council's decision, determined that the appeal to it was inadmissible because the original matter involved the discretionary granting of a work permit under domestic law, for which no statutory or treaty right to renewal existed, rendering the administrative appeal to the federal level, and consequently to the cantonal administrative court, unavailable.

Regesto Legislator

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Art. 10 lett. a LALPS, Art. 4 LDDS, Art. 28 PAmm, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 3, 28, 60, 61 PAmm, art. 1, 4 LDDS; Commuter Permit Renewal Dispute and Limits of Administrative Appeal: 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

Parole chiave

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permesso per frontalieri permesso di lavoro rinnovo del permesso di dimora oggetto della lite stato richiedente violazione degli oneri dell'autorizzazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 lett. a LALPS
Art. 4 LDDS
D'altro canto, l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro.
Art. 28 PAmm
Cited in the final orders as the basis for imposing costs following the inadmissibility of the appeal.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG
This provision, concerning the non-appealability of decisions regarding permits where no legal right exists, informs the ultimate decision on inadmissibility, although the direct basis for inadmissibility is stated in order 1.
art. 3, 28, 60, 61 PAmm
Cited as general procedural bases in the preamble to the final orders, though Art. 28 governs the costs imposed in order 2.
art. 1, 4 LDDS
Cited in the preamble to the final orders as the underlying law governing the permit, but not directly used in the operative orders (1 and 2).

Giurisprudenza citata

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DTF 122 II 3
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 PAmm

Cited in the final orders as the basis for imposing costs following the inadmissibility of the appeal.

100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG

This provision, concerning the non-appealability of decisions regarding permits where no legal right exists, informs the ultimate decision on inadmissibility, although the direct basis for inadmissibility is stated in order 1.

art. 3, 28, 60, 61 PAmm

Cited as general procedural bases in the preamble to the final orders, though Art. 28 governs the costs imposed in order 2.

art. 1, 4 LDDS

Cited in the preamble to the final orders as the underlying law governing the permit, but not directly used in the operative orders (1 and 2).

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Testo completo

Incarto n. 52.2001.00101 · Lugano 16 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________ contro

la risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1216) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame della decisione 16 gennaio 2001 della medesima autorità in materia di rinnovo di un permesso per confinanti;

viste le risposte:

- 5 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 7 ottobre 1997, il cittadino italiano __________ ha ottenuto un permesso per confinanti, valido fino al 6 ottobre 1998, per lavorare come direttore presso la __________ a __________. Dopo vicissitudini che non occorre qui ricordare, il permesso annuale del frontaliero è stato in seguito rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 6 ottobre 2000.

B. Il 21 settembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata da __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso per confinanti, fissandogli un termine con scadenza il 31 ottobre 2000 per cessare la sua attività professionale in Svizzera. L'interessato non aveva prodotto, nonostante diversi solleciti, l'estratto del suo casellario giudiziale e delle procedure penali pendenti a suo carico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 4, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS; 43 OLS.

C. Con giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ per violazione dei doveri di collaborazione. In quella sede, il frontaliero aveva invero versato agli atti - tra l'altro - il suo certificato penale, da cui risultava che nell'ottobre 1996 egli era stato condannato dalla Corte di Appello di Milano a una multa di Lit. 1'000'000 e a due mesi di reclusione, quest'ultima pena infine sostituita con una multa di Lit. 1'500'000, per aver violato le disposizioni sulla previdenza ed assistenza obbligatorie. Il Governo ha tuttavia ritenuto che la produzione dell'estratto del casellario penale non permettesse di mutare il giudizio: sottacendo fatti di rilevanza essenziale, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'insorgente aveva commesso una grave scorrettezza dal punto di vista della polizia degli stranieri.

D. a) Il 22 febbraio 2001, __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di riesaminare il suo caso, invocando fatti e mezzi di prova nuovi. L'interessato ha asserito che nel gennaio 2001, dopo la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra il nostro Paese e l'Unione Europea (in seguito: UE), l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) aveva emanato una direttiva, secondo la quale i divieti di entrata in Svizzera per le persone straniere dovevano essere pronunciati esclusivamente per i casi di estrema gravità. Ha inoltre rilevato che, sempre nell'ottica dei menzionati accordi bilaterali, non era più necessario produrre il certificato penale all'autorità competente. Il frontaliero ha inoltre ritenuto che la risoluzione dipartimentale fosse contraria al principio della proporzionalità. In particolare, egli ha minimizzato la sua condanna penale in quanto lontana nel tempo ed emanata nel contesto dello scandalo di Tangentopoli e ha rilevato che il mancato rinnovo del suo permesso per confinanti metteva in pericolo numerosi posti di lavoro in Ticino nelle diverse società in cui egli possedeva una quota sociale. Ha infine invocato la parità di trattamento con casi analoghi.

b) Con decisione 13 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame, in quanto non vi erano elementi nuovi e rilevanti rispetto a quelli trattati nella precedente risoluzione. Il Governo ha rilevato che __________ non era stato oggetto di un divieto d'entrata in Svizzera e che non poteva pertanto prevalersi delle non meglio precisate direttive dell'UFDS, le quali non conferivano in ogni caso il diritto a un permesso di lavoro. Per quanto concerne gli accordi settoriali tra la Svizzera e l'UE, l'Esecutivo cantonale ha sottolineato come gli stessi non fossero ancora entrati in vigore. Alla cifra 3 del dispositivo, il Consiglio di Stato ha indicato che la decisione era definitiva.

E. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché si pronunci nel merito della domanda di riesame.

In sostanza, il ricorrente ribadisce gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Dal canto suo, il dipartimento osserva di non poter prendere posizione sulla vertenza, in quanto non era stato consultato nell'ambito della domanda di riesame.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. D'altro canto, l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. In concreto, __________ non può prevalersi di un trattato internazionale per ottenere il rinnovo del suo permesso per confinanti. In particolare, quale cittadino italiano, egli non può desumere un eventuale diritto appellandosi all'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), segnatamente all'art. 11 del medesimo, in quanto i presupposti temporali previsti da quest'ultimo disposto (cinque anni di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera) per poter ottenere la proroga del suo permesso rilasciatogli nell'autunno del 1997 non sono manifestamente adempiuti. Inoltre, come ha pertinentemente ricordato il Consiglio di Stato, il frontaliero non può invocare neppure norme di diritto interno, segnatamente le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS, in quanto non gli conferiscono il diritto all'ottenimento o alla proroga del suo permesso di lavoro (v. risoluzione governativa, ad D pag. 6, e la giurisprudenza ivi citata). Non è inoltre necessario chinarsi sugli accordi settoriali sottoscritti con l'UE invocati dal ricorrente, gli stessi non essendo ancora entrati in vigore. Non permettono infine di mutare il giudizio le asserite direttive UFDS richiamate dall'insorgente, dal momento che non conferiscono alcun diritto al rilascio o alla proroga di un permesso di lavoro.

2. Sulla scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è irricevibile e non merita ulteriore disamina. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4 LDDS; l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 23 cpv. 1 bis OLS; 10 LALPS; 3, 28, 60,

61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario