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52.2000.96 • TCA TI 52.2000.96 Generato dall'IA

Appellant v. State Council: Building Permit Standing and Vehicular Access

Numero d'incarto 52.2000.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a state council decision that declared his initial appeal against a municipal building permit—which allowed widening a public pedestrian path to permit vehicle access to a private garage—inadmissible due to a lack of active standing, although the permit itself was annulled due to municipal incompetence and referral to the expropriation authority. The administrative court found that although the state council correctly recognized the appellant's special connection to the matter as a co-owner of an adjoining private road exiting onto the path, it erred in finding no direct personal interest, reasoning that the appellant possessed a sufficiently differentiated interest in preventing vehicular traffic from an area currently restricted to pedestrians and cyclists from entering the intersection with his shared access road; consequently, the court allowed the appeal, overturned the fee imposed on the appellant by the state council, and waived the court fee for the current proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 18 LPAmm, Art. 65 PAmm, art. 21 LE, art. 65 LPAmm, art. 3 LPAmm, art. 28 LPAmm; Appellant v. State Council: Building Permit Standing and Vehicular Access: The administrative court found that although the state council correctly recognized the appellant's special connection to the matter as a co-owner of an adjoining private road exiting onto the path, it erred in finding no direct personal interest, reasoning that the appellant possessed a sufficiently differentiated interest in preventing vehicular traffic from an area currently restricted to pedestrians and cyclists from entering the intersection with his shared access road; consequently, the court allowed the appeal, overturned the fee imposed on the appellant by the state council, and waived the court fee for the current proceeding.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere licenza edilizia comunale motivi di pubblico interesse strada d'accesso legittimazione ad agire Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LE

Cited in the preamble as the basis for the Tribunal's jurisdiction, which is implicitly upheld by accepting the appeal.

art. 65 LPAmm

Cited in the preamble as a basis for the decision to quash the contested decision and refer the matter back, although the court ultimately limited its decision to costs.

art. 3 LPAmm

Cited in the preamble; the main ground for accepting the appeal was that the appellant had locus standi, contrary to the lower court's finding.

art. 18 LPAmm

Cited in the preamble, used to justify the possibility of deciding based on the file without further investigation.

art. 28 LPAmm

Cited in the preamble, relates to the formal requirements for filing the appeal which were found to be met.

art. 31 LPAmm

Cited in the preamble, relates to the admissibility of the appeal, which was recognized by the court.

art. 60 LPAmm

Cited in the preamble, relates to the decision on the merits which was partly performed by annulling the Council of State's ruling on costs.

art. 61 LPAmm

Cited in the preamble, relates to the reimbursement of costs, which was ordered in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00096 · Lugano 30 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 aprile 2000 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1145) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 23 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'allargamento e la sistemazione di un passo pubblico pedonale (part. n. __________ e __________ RFP);

viste le risposte:

- 20 aprile 2000 di __________;

- 19 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

- 4 maggio 2000 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione situata a __________ nella zona residenziale (part. n. __________ RF). L'accesso al fondo è assicurato da una strada privata, in proprietà coattiva (part. n. __________ RF), che corre lungo il confine E del fondo del resistente __________ (part. no. __________ RF) e sbocca su un passo pubblico pedonale di proprietà dal comune (part. n. __________, __________ RF).

B. L'8 marzo 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di modificare il suddetto passo pubblico nel tratto che corre lungo il confine N del suo fondo, allargandolo di circa 70 cm sul suo terreno e modificandone la pendenza in modo da permettere ai veicoli di accedere all'autorimessa che aveva nel frattempo realizzato nell'angolo NW della sua proprietà.

Alla domanda si è opposto __________, contestando l'intervento dal profilo della sua conformità con il PR, che riserva il passo in questione ai pedoni.

Con decisione 23 novembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.

C. Contro la predetta decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Esperita una visita in luogo, il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, che avrebbe agito unicamente per tutelare l'interesse generale alla legalità dell'amministrazione. Intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha comunque annullato la licenza, nella misura in cui era riferita all'area pubblica, per incompetenza del municipio ad autorizzare l'intervento. Trattandosi di un'opera viaria, competente a rilasciare il permesso sarebbe il tribunale d'espropriazione. Pur dandogli sostanziale soddisfazione il Consiglio di Stato ha condannato il ricorrente al pagamento della tassa di giustizia.

D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in particolare l'annullamento della tassa di giustizia.

Rivendicata la legittimazione attiva l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che contesta dettagliatamente le tesi sollevate dall'insorgente con riferimento alla natura del passo pubblico. Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e __________ senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Nella misura in cui l'insorgente contesta il giudizio con cui il Consiglio di Stato gli ha negato la potestà ricorsuale e l'ha condannato al pagamento di una tassa di giustizia, la legittimazione attiva è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPAmm).

2. 2.1. Il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone anzitutto che il ricorrente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della comunità. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Il semplice interesse alla tutela del principio di legalità o della situazione di terzi non basta. L'insorgente deve essere rendere verosimile di trarre un qualche vantaggio pratico dall'accoglimento del ricorso (Scolari, Commento,

II. ed, ad art. 21 LE, n. 935 seg. e rimandi).

2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la situazione dell'insorgente è legata all'oggetto della contestazione da un rapporto particolare, suscettibile di conferirgli la qualità per agire in giudizio. In quanto comproprietario di una strada in coattiva (part. no. __________ RF), che sbocca sul passo pedonale, oggetto della licenza impugnata, il ricorrente rientra invero nel novero di quelle persone che per situazione sono legate al provvedimento censurato da un rapporto più stretto di quello che intercorre con gli altri membri della comunità.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso che l'insorgente fosse anche portatore di un interesse personale, diretto e concreto a contestare la licenza per il pregiudizio che questa gli arrecherebbe. L'interesse di cui l'insorgente si prevale non sarebbe per nulla diverso da quello generale. Il suo ricorso sarebbe pertanto da configurare alla stregua di un'actio popularis.

A prima vista, l'interesse fatto valere in causa dall'insorgente non appare più pronunciato di quello che può animare gli altri membri della comunità. Non è in particolare dato di vedere immediatamente quale utilità pratica possa derivare all'insorgente dall'accoglimento del ricorso. Un esame più attento permette tuttavia di riconoscere al ricorrente un certo interesse ad evitare che all'intersezione tra la strada coattiva ed il passo pubblico pedonale affluiscano veicoli provenienti da W, ovvero dal tratto che è attualmente aperto soltanto al transito di pedoni e di biciclette. Un simile interesse, anche se non appare particolarmente significativo, è comunque abbastanza differenziato da permettere il riconoscimento della legittimazione attiva.

Ne discende che il giudizio d'irricevibilità, reso dal Consiglio di Stato per presunta mancanza d'interesse del ricorrente, non può essere tutelato.

3. Giusta l'art. 65 PAmm, quando l'istanza inferiore - a torto - non è entrata nel merito del ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviarle gli atti affinché statuisca nuovamente sull'impugnativa.

In concreto, si può prescindere da un rinvio, poiché il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, ha comunque dato soddisfazione all'insorgente annullando la licenza censurata. Questo tribunale può quindi limitarsi ad annullare la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente.

4. Dato che la vertenza si riduce tutto sommato alla questione relativa ai costi del procedimento di prima istanza, questo tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili sono invece a carico del resistente, che si è opposto senza successo all'impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1145) è riformata nel senso dei considerandi, annullando la tassa di giustizia posta a carico del ricorrente.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il resistente __________ rifonderà fr. 300.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario