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52.2000.95 • TCA TI 52.2000.95 Generato dall'IA

Municipal Council Member v. State Council Regarding Facility Renovation Approval

Numero d'incarto 52.2000.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipal council member appealed the State Council's decision, which upheld the municipal council's approval of plans and a budget of over four million for facility renovation, arguing the State Council erred by misstating that the management commission had issued a favorable preliminary opinion. The court dismissed the appeal, reasoning that although the State Council did incorrectly state the commission's positive recommendation when it was actually negative, this procedural error was immaterial because a commission's preliminary opinion is not legally binding on the deliberative body, and the appellant raised no other substantive objections to the underlying decision.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 56 cpv. 2 LOC, art. 56 LOC, art. 3 PAmm, art. 28 PAmm; Municipal Council Member v. State Council Regarding Facility Renovation Approval: The court dismissed the appeal, reasoning that although the State Council did incorrectly state the commission's positive recommendation when it was actually negative, this procedural error was immaterial because a commission's preliminary opinion is not legally binding on the deliberative body, and the appellant raised no other substantive objections to the underlying decision.

Parole chiave

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decisione pregiudiziale questioni processuali approvazione del regolamento atti istruttori modifica della licenza edilizia terreno comunale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 LOC
This article confirms the administrative court's jurisdiction, cited in the final decision section.
Art. 18 PAmm
Cited as a procedural basis allowing the decision to be made based on the existing case file without further investigation.
Art. 56 cpv. 2 LOC
visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
art. 56 LOC
This article governs the requirement for the municipal commission's prior opinion, which was central to the appeal's substance.
art. 3 PAmm
Cited as a procedural basis for the final decision.
art. 28 PAmm
Cited as a procedural basis for the final decision.
art. 60 PAmm
Although cited generally, article 60 et seq. PAmm relate to costs, which are addressed in order 2.
art. 61 PAmm
Cited as a procedural basis for the final decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

This article confirms the administrative court's jurisdiction, cited in the final decision section.

art. 56 LOC

This article governs the requirement for the municipal commission's prior opinion, which was central to the appeal's substance.

art. 3 PAmm

Cited as a procedural basis for the final decision.

art. 18 PAmm

Cited as a procedural basis allowing the decision to be made based on the existing case file without further investigation.

art. 28 PAmm

Cited as a procedural basis for the final decision.

art. 60 PAmm

Cited as a procedural basis for the final decision.

art. 61 PAmm

Cited as a procedural basis for the final decision.

art. 60 PAmm

Although cited generally, article 60 et seq. PAmm relate to costs, which are addressed in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00095 · Lugano 26 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. aprile 2000 di

__________ contro

la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 febbraio 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i progetti per la ristrutturazione della __________ e stanziato un credito di fr. 4'321'000.--;

viste le risposte:

- 12 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

- 13 aprile 2000 del Presidente del consiglio comunale di __________;

- 17 aprile 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con messaggio 21 dicembre 1999 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di approvare i progetti per la ristrutturazione e la copertura della __________ e di stanziare un credito di fr. 4'321'000.--;

che il credito era stato determinato tenendo conto delle offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso indetto dal municipio;

che il messaggio è stato preavvisato negativamente dalla maggioranza della commissione della gestione;

che la commissione opere pubbliche e la minoranza della commissione della gestione l'hanno invece appoggiato;

che nella seduta del 7 febbraio 1999 il legislativo comunale ha approvato i progetti e stanziato il credito richiesto con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti;

che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente contestava l'attendibilità dell'importo previsto per la copertura dell'impianto, la confacenza della soluzione prevista per il tetto ed il fatto di non aver potuto prendere conoscenza dei capitolati del concorso;

che con giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il credito stanziato si fondasse su un preventivo attendibile in quanto allestito in base ad un progetto definitivo, convenientemente illustrato dal messaggio municipale;

che __________ impugna il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione;

che, dopo aver affermato di non aver completamente letto la risoluzione impugnata, l'insorgente si limita a rilevare come il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse preavvisato favorevolmente il messaggio municipale qui in discussione: si tratterebbe di una leggerezza imperdonabile, che da sola giustificherebbe l'annullamento dell'intero giudizio con conseguente rinvio all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente sul gravame;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ammette di essere incorso in una svista, comunque ininfluente ai fini del giudizio;

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente, consigliere comunale di __________, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, il consiglio comunale può esaminare e discutere i messaggi municipali soltanto dopo esame e preavviso della commissione competente (art.

56 cpv. 2 LOC);

che il preavviso commissionale è un atto dovuto, ma non vincolante; esso è destinato a sottoporre le proposte del municipio ad un esame preliminare da parte di un gruppo ristretto di consiglieri comunali, chiamati ad esprimere un parere volto ad agevolare la discussione in seno al consesso e la deliberazione che questo è liberamente chiamato a rendere;

che, nell'evenienza concreta, l'insorgente fonda il suo ricorso esclusivamente sul fatto che il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse espresso preavviso favorevole al messaggio in contestazione;

che, non esplicando il preavviso commissionale alcun effetto sulle deliberazioni del consesso, la svista in cui è incorso il Consiglio di Stato è del tutto ininfluente sull'esito del giudizio impugnato; ciò significa che il giudizio non sarebbe stato diverso se il Governo avesse correttamente considerato che la commissione della gestione aveva preavvisato negativamente il messaggio in oggetto;

che, non sollevando l'insorgente ulteriori critiche nei confronti del giudizio governativo impugnato, che afferma di non aver nemmeno letto completamente, il ricorso va senz'altro respinto;

che le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato sulla base di pertinenti considerazioni meritano peraltro di essere condivise;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario