Appeal Against Denial of Readmission to Financial Trustee Profession Following Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court accepted an appeal challenging a state council decision that denied readmission to the financial trustee profession, stemming from an initial authorization granted in 1988 under a provision allowing applicants without required diplomas if they had five years of prior experience. The state council had revoked the initial authorization after the appellant was convicted of fraud and related crimes, and subsequently denied readmission, asserting the appellant failed to meet continuity requirements for the facilitated authorization pathway. The court overruled the denial, adhering to a federal supreme court ruling which equated the facilitated authorization to a standard one, thereby concluding the appellant retained the right to reapply even without uninterrupted professional practice since the original authorization was granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23a LFid, Art. 23 cpv. 3 LFid, Art. 23 cpv. 1 LFid, Art. 23 cpv. 4 LFid, Art. 8 LFid, art. 28 PAmm; Appeal Against Denial of Readmission to Financial Trustee Profession Following Conviction: The state council had revoked the initial authorization after the appellant was convicted of fraud and related crimes, and subsequently denied readmission, asserting the appellant failed to meet continuity requirements for the facilitated authorization pathway. The court overruled the denial, adhering to a federal supreme court ruling which equated the facilitated authorization to a standard one, thereby concluding the appellant retained the right to reapply even without uninterrupted professional practice since the original authorization was granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court accepted the appeal and decided to refer the case back for a new decision based on this provision, as it was the basis for the requested re-admission.
This provision likely governs the decision to not charge legal fees or costs when the appeal is accepted.
This provision likely governs the decision to award costs (repetition fees) against the losing party (the State).
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00008 · Lugano 25 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 1999 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
la decisione 3 febbraio 1999, no. 541, con cui il Consiglio di Stato gli ha negato l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;
vista la risposta 11 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 20 dicembre 1999 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 settembre 1988 il Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ ad esercitare la professione di fiduciario finanziario: l'autorizzazione si fondava sull'art. 23 bis LFid (ora art. 23a LFid; RL 11.1.4.1.), entrato in vigore il 5 agosto 1988, che abilita il Consiglio di Stato ad ammettere al libero esercizio della professione anche richiedenti privi dei titoli di studio richiesti, alla condizione che al 1º gennaio 1985 l'avessero esercitata da almeno cinque anni, a titolo principale, come collaboratori di banche ed enti analoghi soggetti alla LF sulle banche ed avessero continuato ad esercitarla ininterrottamente sino all’introduzione della domanda;
che il 10 dicembre 1990 il ricorrente è stato condannato a due anni di detenzione per truffa, ripetuta falsità in documenti, soppressione di documenti e ripetuta amministrazione infedele;
che il 29 ottobre 1991 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione per decadenza delle condizioni poste dall’art. 8 lett. b (esercizio dei diritti civili) e c (ottima reputazione) LFid;
che, ottenuta la cancellazione della condanna, il 3 giugno 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di essere riammesso al libero esercizio della professione di fiduciario finanziario sulla base dell’art. 23 bis LFid;
che il 26 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il richiedente, privo dei titoli di studio, non potesse più beneficiare della facilitazione prevista dalla norma succitata, poiché non aveva esercitato ininterrottamente la professione sino all'introduzione della domanda; la decisione non è stata impugnata;
che il 26 giugno 1998 __________ ha chiesto di essere riammesso ad esercitare la professione di fiduciario finanziario sulla base dell'art. 23 cpv. 3 LFid, che permette al Consiglio di Stato di autorizzare al libero esercizio coloro che, privi di titoli di studio, avevano esercitato la professione a titolo principale nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della LFid;
che il 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto anche questa nuova domanda, ritenendo - in sostanza - che il termine annuale, fissato dall’art. 23 cpv. 1 LFid per l’inoltro della domanda di rilascio agevolato dell'autorizzazione, fosse ormai da tempo scaduto e che non fossero nemmeno dati i presupposti dell'art. 23 cpv. 4 LFid per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione con giudizio 30 marzo 1999, respingendo il ricorso contro di essa interposto da __________;
che questo tribunale ha a sua volta ritenuto che non fossero date le premesse per rilasciare una nuova autorizzazione in base alle norme invocate dall'insorgente.
che con sentenza 20 dicembre 1999 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di
diritto pubblico contro di esso inoltrato da __________;
che il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che l'autorizzazione agevolata, rilasciata nel 1988 al ricorrente sulla base dell'art. 23 bis LFid e dell'esperienza acquisita, fosse da parificare ad un'autorizzazione ordinaria accordata sulla base dei titoli di studio prescritti dall'art. 8 LFid; ne ha quindi dedotto che questi avesse
diritto a riottenerla anche se non aveva esercitato initerrottamente la professione sino al momento dell'inoltro della domanda;
considerato, in
diritto
che il Tribunale cantonale amministrativo si adegua alle considerazioni sviluppate dal Tribunale federale nella sentenza 20 dicembre 1999, che annullano - di fatto - la decisione 27 febbraio 1997, cresciuta in giudicato, mediante la quale il Consiglio di Stato aveva negato all'insorgente il rilascio di una nuova autorizzazione fondata sull'art. 23 a LFid;
che il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 2 febbraio 1999 del Consiglio di Stato va quindi accolto, annullando il provvedimento e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione previa verifica degli ulteriori presupposti per riammettere l'insorgente all'esercizio della professione sulla base dell'art. 23 a LFid;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili vanno invece poste a carico della Stato, in quanto soccombente;
visti gli art. 8, 8a, 12, 20, 23, 23 a LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, n. 541, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sulla domanda di riammissione al libero esercizio della professione di fiduciario finanziario.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario