Administrative Tribunal Decision Rectification for Omitted Penalty
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a building dispute where a prior administrative tribunal decision partially granted an appeal and prohibited the use of a crane until its installation was authorized, the requesting party subsequently moved to supplement that decision by adding the punitive threat stipulated under a specific criminal code article, as had been initially requested in their appeal. The court granted the motion, reasoning that the omission of the penalty from the operative part of the original ruling constituted an incomplete dispositive provision, which under administrative procedure law warrants rectification upon request, especially since the opposing party did not object to the requested completion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CPS, Art. 40 PAmm, Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia; Administrative Tribunal Decision Rectification for Omitted Penalty: The court granted the motion, reasoning that the omission of the penalty from the operative part of the original ruling constituted an incomplete dispositive provision, which under administrative procedure law warrants rectification upon request, especially since the opposing party did not object to the requested completion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the court's action in completing the previous decision based on the request.
The penalty provision that was added to the original prohibition order upon the party's request.
This statement in the dispositive rules on the absence of costs and judicial fees.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00035 · Lugano 6 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 29 maggio 2000 di
__________ __________ __________ e __________ __________ e __________ patr. da: avv. __________
chiedente la completazione della sentenza 19 maggio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS;
viste le osservazioni 8 giugno 2000 della resistente __________;
ritenuto, in fatto
che nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe, __________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato;
che con decisione 20 gennaio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla __________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse stata eventualmente autorizzata;
che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo tribunale;
che la __________ ha dichiarato di non opporsi alla completazione richiesta;
che quando in una decisione si riscontrino dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla necessaria rettifica (art. 40 PAmm);
che nell'omesso abbinamento del divieto in oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del dispositivo;
che l'acquiescenza della resistente dispensa questo Tribunale da ulteriori motivazioni;
visto l'art. 40 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza il divieto d'uso di cui al dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art.
292 CPS, che recita:
*"Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa"*.
2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario