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52.2000.33 • TCA TI 52.2000.33 Generato dall'IA

Solo Picket Permit Denial Legality Review

Numero d'incarto 52.2000.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a State Council decision that declared their appeal inadmissible regarding a municipal denial of a permit for a solo, silent picket protest intended to oppose the initial denial of a larger anti-war demonstration permit; although the protest date had passed, rendering the interest in the specific permit moot, the Administrative Tribunal accepted the appeal because the underlying issue of public land use for expression is recurring, and reasoned that the municipal denial was illegal because it lacked any justification related to public order or use of public space, as the proposed, time-and-space limited demonstration was compatible with the square's general purpose and fundamental freedoms.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 65 cpv. 2 PAmm, Art. 6 RBA, Art. 209 LOC; Solo Picket Permit Denial Legality Review: An individual appealed a State Council decision that declared their appeal inadmissible regarding a municipal denial of a permit for a solo, silent picket protest intended to oppose the initial denial of a larger anti-war demonstration permit; although the protest date had passed, rendering the interest in the specific permit moot, the Administrative Tribunal accepted the appeal because the underlying issue of public land use for expression is recurring, and reasoned that the municipal denial was illegal because it lacked any justification related to public order or use of public space, as the proposed, time-and-space limited demonstration was compatible with the square's general purpose and fundamental freedoms.

Parole chiave

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libertà di manifestazione motivo di revisione ragione di polizia legittimazione a contestare licenza incompetenza per materia terreno comunale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 LOC
Cited as part of the legal basis for the Tribunal's decision on the appeal.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm e 209 lett.
Art. 18 PAmm
Cited in the concluding section detailing the legal grounds, relating to the decision being based on the case file without further evidence gathering.
Art. 65 cpv. 2 PAmm
che per comprensibili motivi di economia di giudizio questo tribunale prescinde da un rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm);
Art. 6 RBA
che per comprensibili motivi di economia di giudizio questo tribunale prescinde da un rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione (art. 65 cpv.
Art. 209 LOC
Cited as a procedural basis for ruling on the admissibility and merits of the appeal (though ultimately the appeal was accepted based on the merits/illegality finding).
Art. 65 PAmm
Cited in the concluding section detailing the legal grounds, specifically relating to the Tribunal's decision not to refer the case back for a new decision (though not explicitly named in the operative part, it is listed in the preamble to the decision and relates to the procedure applied in the decision to resolve the matter).
Art. 107 cpv. 2 lett. c LOC
Cited as the legal provision concerning the requirement for authorization for increased use of public land for demonstrations, which formed the basis of the original dispute.

Giurisprudenza citata

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DTF 91 I 326
(DTF 91 I 326; 77 I 287), valutate rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità.
DTF 105 Ia 94
Oltre a questi beni di polizia, l'autorità può/deve considerare anche gli interessi pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso e la salvaguardia dell'uso comune, come la possibilità di circolare, passeggiare ecc (DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel, op.
DTF 97 I 898
L'autorità dovrà quindi accordare l'autorizzazione al posto di rifiutarla, laddove l'imposizione di condizioni ed oneri restrittivi può bastare ad ovviare ad eventuali inconvenienti (DTF 97 I 898);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 209 LOC

Cited as a procedural basis for ruling on the admissibility and merits of the appeal (though ultimately the appeal was accepted based on the merits/illegality finding).

Art. 208 LOC

Cited as part of the legal basis for the Tribunal's decision on the appeal.

Art. 65 PAmm

Cited in the concluding section detailing the legal grounds, specifically relating to the Tribunal's decision not to refer the case back for a new decision (though not explicitly named in the operative part, it is listed in the preamble to the decision and relates to the procedure applied in the decision to resolve the matter).

Art. 18 PAmm

Cited in the concluding section detailing the legal grounds, relating to the decision being based on the case file without further evidence gathering.

Art. 107 cpv. 2 lett. c LOC

Cited as the legal provision concerning the requirement for authorization for increased use of public land for demonstrations, which formed the basis of the original dispute.

Art. 179 cpv. 1 LOC

Cited in the concluding section detailing the legal grounds, relating to the jurisdiction or scope of review.

Art. 3, Art. 28, Art. 60, Art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive part, indicating the procedural framework applied, though the specific orders do not explicitly repeat them.

Art. 3, Art. 28, Art. 60, Art. 61, Art. 65 PAmm

Cited in the preamble to the dispositive section as part of the legal basis, reflecting procedural articles used in the decision-making process.

Art. 1 e ss. PAmm

Cited in the second preamble to the dispositive section, setting out the general procedural rules applied.

Art. 6 del Regolamento sui beni amministrativi (RBA)

Cited in the reasoning to support the finding that the requested use was compatible with the destination of the square.

Art. 64 LTF / Art. 64 BGG (Implicitly, as Legal Aid)

No explicit reference to legal aid (Art. 64 LTF/BGG) is present in the final orders (Dispositive 2 deals only with costs/fees).

Art. 66 LTF / Art. 66 BGG (Implicitly, as Costs)

Costs are waived in order 2, although no explicit cost provision like Art. 66 LTF/BGG is cited in the operative part concerning fees/costs, only the decision not to levy them.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00033 · Lugano 20 giugno 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di

__________ contro

la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione 17 maggio 1999 del municipio di __________ in materia di occupazione del suolo pubblico ;

viste le risposte:

- 8 febbraio 2000 del municipio di __________;

- 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che all'inizio di maggio del 1999 il municipio di __________ ha negato al Comitato contro la guerra il permesso di manifestare contro la guerra mediante l'istituzione di un presidio;

che per protestare contro questa decisione, il 14 maggio 1999 il ricorrente __________ ha chiesto a sua volta al municipio il permesso di manifestare da solo, nella forma di picchetto silenzioso, il 26 seguente tra le ore 18.15 e le ore 19.15, davanti al palazzo civico, in __________;

che il 17 maggio 1999 il municipio ha respinto l'istanza, rinviando il richiedente alla possibilità d'impugnare le decisioni municipali davanti al Consiglio di Stato;

che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che, rinvenendo sulla precedente decisione, il municipio ha nel frattempo autorizzato il Comitato contro la guerra a mettere in atto la prevista manifestazione;

che con giudizio 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ per carenza d'interesse legittimo, non potendosi riconoscere più all'insorgente un interesse attuale all'annullamento della decisione impugnata;

che con ricorso 31 gennaio 2000, __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocando la libertà di manifestazione garantita dall'art. 8 Costituzione cantonale e chiedendo che gli venga concesso un termine per esaminare la giurisprudenza citata nella decisione impugnata;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio;

considerato, in

diritto

che la competenza di questo tribunale è data dall'art. 208 LOC;

che al ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, va di principio riconosciuta la legittimazione attiva;

che la decorrenza della data prevista per la manifestazione ha di per sé reso inattuale l'interesse al ricorso;

che, vertendo tuttavia la contestazione su un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro, si può prescindere dal requisito dell'attualità dell'interesse;

che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm e 209 lett. b LOC) e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza dar seguito alla richiesta di completazione;

che l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni, riunioni o cortei rappresenta un uso accresciuto del suolo pubblico soggetto ad autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, in concreto, del municipio (art. 107 cpv. 2 lett. c e 4 LOC);

che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed alle libertà fondamentali;

che l'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto all'ordine pubblico in senso stretto, in particolare alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute, alla protezione della natura e del paesaggio (DTF 91 I 326; 77 I 287), che devono essere valutate rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità;

che, oltre a questi beni di polizia, l'autorità deve considerare anche gli interessi pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso e la salvaguardia dell'uso comune, in particolare la possibilità degli altri membri della comunità di circolare, di passeggiare o di sostare sul suolo pubblico (DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel, op. cit. p. 556 e ss, ad 3; A. Scolari, op. cit., ad. 578 con rif.);

che ognuno può liberamente scegliere, nei limiti della legalità, il tema su cui manifestare pubblicamente la propria opinione; non spetta all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione sindacare sulla pertinenza e sulla rilevanza dell'interesse sottostante;

che il fatto che prima del ricorso interposto da __________ al Consiglio di Stato il municipio sia rinvenuto sulla decisione contro la quale l'insorgente intendeva manifestare non rende per nulla irricevibile l'impugnativa inoltrata; tutt'al più rende incomprensibile la protesta che questi voleva inscenare;

che l'interesse del ricorrente ad impugnare una decisione con cui il municipio gli aveva negato il permesso di manifestare pubblicamente la propria opinione su un certo argomento non va confuso con l'interesse che lo muoveva ad esprimere in pubblico il proprio pensiero;

che già per questo motivo il giudizio impugnato va annullato;

che per comprensibili motivi di economia di giudizio questo tribunale prescinde da un rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm);

che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui beni amministrativi del comune di __________ (RBA) del 30 gennaio 1989, l'uso dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale; l'uso di poca intensità, fra cui rientra l'organizzazione di manifestazioni, è soggetto ad un'autorizzazione;

che in concreto l'esecutivo comunale ha negato al ricorrente l'autorizzazione richiesta, limitandosi a rilevare che l'istante avrebbe potuto impugnare davanti al Consiglio di Stato la risoluzione contro la quale intendeva protestare;

che la decisione con cui il municipio ha negato al ricorrente l'autorizzazione a manifestare pubblicamente contro il diniego del permesso di manifestare contro la guerra, chiesto dal Comitato contro la guerra, non adduce alcun motivo legato alla gestione del suolo pubblico, rispettivamente alla tutela dell'ordine pubblico;

che, in concreto, l'autorizzazione a manifestare in forma di picchetto silenzioso, dalle ore 18.15 alle ore 19.15 del 26 maggio 1999, davanti al palazzo civico non avrebbe pregiudicato in alcun modo l'interesse pubblico;

che tale uso, limitato nel tempo e nello spazio ed avente uno scopo assolutamente legittimo, appare in effetti del tutto compatibile con la destinazione generale della piazza, chiusa al traffico motorizzato, oltre che rispettoso delle libertà altrui ;

che l'impugnativa deve pertanto essere accolta, accertando l'illegittimità della risoluzione municipale impugnata ed annullando il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso contro di essa interposto;

Per questi motivi,

visti gli art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 cpv. 1, 208 cpv. 1, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. è accertata l'illegittimità della decisione

26 maggio 1999 del municipio di __________;

2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

versione __________

che con istanza 14 maggio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ (in seguito municipio) il rilascio di un'autorizzazione per poter manifestare da solo, nella forma di picchetto silenzioso, il giorno mercoledì 26 maggio 1999 tra le ore 18.15 e le ore 19.15, davanti al palazzo civico di __________, in __________;

che __________ ha indicato, a titolo informativo, che scopo della propria iniziativa era quello di protestare contro il rifiuto espresso dal municipio di autorizzare lo svolgimento di un presidio contro la guerra, richiesto dal Comitato contro la guerra;

che con risoluzione 17 maggio 1999 il municipio ha negato il rilascio della postulata autorizzazione, rilevando l'esistenza di altre possibilità per contestare le decisione municipali, segnatamente il ricorso al Consiglio di Stato;

che con decisione 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da __________ contro la suddetta risoluzione municipale, argomentando che allo stesso non poteva essere riconosciuto un interesse attuale all'eventuale annullamento della stessa, in quanto, con decisione 20 maggio 1999, il municipio ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione richiesta dal Comitato contro la guerra;

che con ricorso 31 gennaio 2000, __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocando la libertà di manifestazione garantita dall'art. 8 Costituzione cantonale, chiedendo pure che gli venga concesso un termine per esaminare la giurisprudenza citata nella decisione impugnata;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio.

Considerato, in

diritto

che la competenza di questo tribunale è data (art. 208 LOC);

che, al momento della presentazione del gravame a questo tribunale, il giorno per il quale il ricorrente aveva postulato la concessione dell'autorizzazione era già trascorso (26 maggio 1999); tuttavia si deve derogare al requisito dell'attualità dell'interesse in quanto la contestazione verte su un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il fatto che l'evento sul quale __________ intendeva manifestare si sia risolto nel modo da lui auspicato prima della presentazione dei ricorsi all'Esecutivo cantonale e a questo tribunale, non costituisce un motivo di irricevibilità del ricorso: ognuno può liberamente scegliere, nei limiti della legalità, il tema su cui manifestare il proprio dissenso;

che pertanto il gravame, tempestivo, e presentato da persona legittimata a ricorrere è ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm e 209 lett. b LOC); esso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il termine per la presentazione del ricorso è perentorio, cioè non prorogabile, e pertanto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione di un ulteriore termine per visionare la giurisprudenza citata dall'Esecutivo cantonale e completare il gravame, è improponibile;

che l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni, riunioni o cortei rappresenta un uso accresciuto del suolo pubblico, e, in quanto tale richiede un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, in concreto il municipio (art. 107 cpv. 2 lett. c e 4 LOC), la quale è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed alle libertà fondamentali;

che le decisioni municipali relative all'autorizzazione all'uso del suolo pubblico sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'autorità riserva all'esecutivo cantonale;

che l'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto all'ordine pubblico in senso stretto, alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute, alla protezione della natura e del paesaggio, ecc. (DTF 91 I 326; 77 I 287), valutate rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità. Oltre a questi beni di polizia, l'autorità può/deve considerare anche gli interessi pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso e la salvaguardia dell'uso comune, come la possibilità di circolare, passeggiare ecc (DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel, op. cit. p. 556 e ss, ad 3; A. Scolari, op. cit., ad. 578 con rif.). L'autorità dovrà quindi accordare l'autorizzazione al posto di rifiutarla, laddove l'imposizione di condizioni ed oneri restrittivi può bastare ad ovviare ad eventuali inconvenienti (DTF 97 I 898);

che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui beni amministrativi (in seguito RBA) del comune di __________, adottato dal Consiglio comunale il 30 gennaio 1989, l'uso dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale; l'uso di poca intensità, fra cui rientra l'organizzazione di manifestazioni, è soggetto ad un'autorizzazione (art. 6 RBA);

che l'esecutivo comunale, come detto, ha negato al ricorrente l'autorizzazione, rilevando unicamente l'esistenza di altre possibilità per la contestazione di risoluzioni municipali, senza addurre alcun motivo legato alla tutela dell'ordine pubblico;

che, in concreto, l'autorizzazione a manifestare in forma di picchetto silenzioso, dalle ore 18.15 alle ore 19.15 del 26 maggio 1999, davanti al palazzo civico non avrebbe pregiudicato in alcun modo l'interesse pubblico, trattandosi di un uso compatibile con la destinazione generale della piazza, peraltro chiusa al traffico motorizzato, limitato oltre che nel tempo anche nello spazio ed avente uno scopo del tutto legale;

che pertanto il ricorso deve essere accolto, ma non nel senso che la risoluzione municipale debba essere annullata, bensì, a seguito della mancanza di un interesse attuale del ricorrente all'evasione dell'impugnativa, nel senso che è accertata l'illegalità del diniego dell'autorizzazione postulata dal ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 cpv. 1, 208 cpv. 1, 209 LOC; 1 e ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. è accertata l'illegalità della decisione 26 maggio 1999 del municipio di __________;

2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria