Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2000.328 • TCA TI 52.2000.328 Generato dall'IA

Land Classification Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 52.2000.328
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party challenged governmental decisions that determined certain land parcels within a municipality were partially classified as woodland. Following a hearing, the appellant formally withdrew the appeal, and the opposing parties subsequently waived any claim for reimbursement of legal costs, leading the administrative court to conclude the proceedings were exhausted. Consequently, the court struck the appeal from the records, determined no court fees or expenses were to be levied, and awarded no reimbursement of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Land Classification Appeal Withdrawal: Following a hearing, the appellant formally withdrew the appeal, and the opposing parties subsequently waived any claim for reimbursement of legal costs, leading the administrative court to conclude the proceedings were exhausted. Consequently, the court struck the appeal from the records, determined no court fees or expenses were to be levied, and awarded no reimbursement of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali ritiro dell'istanza giudiziaria diritto fondiario audizione delle parti rimborso delle spese lite in materia di contribuzioni pubbliche Sentenza o decisione senza scheda
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
2.

This order dictates that no fees or expenses are to be levied, nor are costs to be awarded.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2000.00328 · Lugano 7 gennaio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000/27 marzo 2001 di

__________ contro

a) la decisione 5 dicembre 2000, n. 5559, con cui il Consiglio di Stato, ha accertato che i mappali __________ e __________ RF del comune di __________ sono parzialmente di natura boschiva;

b) la decisione 14 marzo 2001, n. 1154, con cui il Consiglio di Stato, ha modificato la decisione precedente nella misura in cui concerne il mappale __________;

ritenuto che posteriormente all'udienza 7 dicembre 2001 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

preso atto che i resistenti dal canto loro hanno comunicato di rinunciare ad esigere l'indennità per ripetibili;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario