Appeal Regarding Swimming Pool Permit Suspension and Fee Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a state council decision that partially upheld a municipal order requiring the suspension of work and the submission of a regularization application for an unpermitted prefabricated swimming pool, specifically challenging the assessment of court fees and costs imposed in the original ruling. The administrative court found that while the appellant was correctly held liable for fees due to the partial rejection of their initial appeal, the imposed fee of 800 was excessive relative to the administrative effort expended and prior practice, thus reducing the fee and costs to 400, while waiving the judgment fee for the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 10 PAmm; Appeal Regarding Swimming Pool Permit Suspension and Fee Reduction: The administrative court found that while the appellant was correctly held liable for fees due to the partial rejection of their initial appeal, the imposed fee of 800 was excessive relative to the administrative effort expended and prior practice, thus reducing the fee and costs to 400, while waiving the judgment fee for the current proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to justify the decision not to charge a judicial fee.
Cited in the preamble to the decision, pertaining to the timeliness of the appeal.
Cited in the preamble to the decision, pertaining to the procedure without an evidentiary hearing.
Cited in the preamble to the decision, generally related to administrative procedure.
Cited in the preamble to the decision, establishing the court's jurisdiction.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00319 · Lugano 23 aprile 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di
__________ contro
la decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i lavori al mappale no. __________ e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori inerenti la posa di una piscina prefabbricata, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
viste le risposte:
- 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
- 11 gennaio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'estate 1999 il municipio di __________ ha constatato che __________ aveva posato sul fondo no. __________ di sua proprietà una piscina prefabbricata, senza essere in possesso della licenza edilizia;
che con decisione 23 agosto 1999 l'autorità comunale ha ordinato all'insorgente di sospendere i lavori e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; il ricorrente ha sostenuto di aver portato a termine i lavori da tempo e che si opponeva all'ordine di presentare una domanda di costruzione in virtù del principio della parità di trattamento, in quanto un vicino avrebbe pure eretto delle opere, mai autorizzate;
che il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi - in realtà ha parzialmente accolto - il gravame; mentre l'ordine di sospensione dei lavori è stato ritenuto privo di portata pratica, il Governo ha confermato l'ingiunzione di presentare la domanda di costruzione in sanatoria, respingendo le giustificazioni addotte dall'insorgente al proposito; quest'ultimo è stato condannato al pagamento di un importo di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese;
che con impugnativa 12 dicembre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico;
che in sostanza il ricorrente ha ribadito le censure esposte in precedenza;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nelle rispettive decisioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, va posta a carico della parte soccombente;
che soccombente è il ricorrente che presenta un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un'impugnativa fondata;
che nell'evenienza concreta il ricorso presentato da __________ è stato soltanto parzialmente accolto dal Consiglio di Stato; visto l'esito del gravame, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia risulta conforme al diritto;
che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti l'incarto, senza istruttoria;
che neppure dal lato giuridico la causa presentava particolari difficoltà; le censure addotte dal ricorrente (cfr. pag. 2, 3. paragrafo) hanno potuto essere respinte con breve motivazione;
che sulla scorta di tali considerazioni, l'imposizione di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato; pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 400.-- e poste a carico dell'insorgente;
che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10, 18, 28 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico di __________.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria