Municipal Employee Termination Over Unlawful Justification and Applicable Employment Statute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipal employee, initially hired part-time in 1988, had their employment terminated by the municipality due to a planned cost-saving measure involving replacement with an apprentice, a decision upheld by the State Council. The administrative court overturned both decisions, reasoning that the municipality had not adopted the state regulation allowing for indefinite employment contracts terminable with notice for justified reasons, thus remaining under the local regulation's fixed-term appointment system where termination for non-confirmation must occur within four months of municipal elections, and furthermore, the local regulation did not list job abolition as a valid ground for termination during the term, rendering the late termination and the justification of job abolition unlawful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 LOrd, Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 7 LOrd, Art. 125 LOC, Art. 127 cpv. 1 LOC; Municipal Employee Termination Over Unlawful Justification and Applicable Employment Statute: The administrative court overturned both decisions, reasoning that the municipality had not adopted the state regulation allowing for indefinite employment contracts terminable with notice for justified reasons, thus remaining under the local regulation's fixed-term appointment system where termination for non-confirmation must occur within four months of municipal elections, and furthermore, the local regulation did not list job abolition as a valid ground for termination during the term, rendering the late termination and the justification of job abolition unlawful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision to terminate employment was annulled because the invoked ground (job abolition) is not included in this article, which governs termination reasons.
Cited as the provision establishing the term expiry rules for municipal employees, which governs the timing of confirmation/non-confirmation.
Cited as the provision defining fixed-term appointments, which was analyzed to determine the applicable employment regime.
Cited as the basis for the jurisdiction of the Cantonal Administrative Court.
Cited as the provision detailing the expiry and presumed renewal of the fixed-term appointment period for municipal employees.
Cited as the provision stating that municipal employees are appointed every four years.
Procedural provision cited concerning costs or compensation which implies the basis for awarding legal costs.
Procedural provision cited regarding the notification of the decision.
Procedural provision cited regarding the treatment of costs/indemnities, which grounds the order to reimburse the appellant.
Procedural provision cited regarding the decision-making process or appeal formalities.
Procedural provision cited regarding the examination of the case.
Procedural provision cited regarding the admissibility of the appeal (implicitly, as it is listed among general procedural provisions applied).
Cited as the procedural basis allowing the decision to be rendered based on the file (no oral proceedings).
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00317 · Lugano 8 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di
__________ patr. da: avv. __________ contro
la decisione 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5175) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha disdetto il rapporto d'impiego;
viste le risposte:
- 20 dicembre 2000 del municipio di __________;
- 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è stata assunta il 1. ottobre 1988 dal comune di __________ quale impiegata di cancelleria nominata a metà tempo.
B. Con decisione 21 settembre 2000 il municipio le ha notificato la disdetta del rapporto d'impiego per mancata conferma, con effetto al 31 dicembre 2000. Il provvedimento è stato giustificato con l'intenzione del municipio di risparmiare sulle spese di personale, sostituendo l'insorgente con un apprendista.
C. Con giudizio 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il licenziamento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 60 LOrd, applicabile in via sussidiaria, permettesse all'autorità comunale di rescindere il rapporto d'impiego in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi per giustificati motivi; motivi che, in concreto, sarebbero dati dall'intenzione del municipio di sopprimere il posto.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa disdetta.
L'insorgente eccepisce in sostanza la intempestività del licenziamento e l'inapplicabilità dell'art. 60 LOrd.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente colpita dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Vertendo esclusivamente sull'applicazione del diritto, il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Sino al 1995, i dipendenti cantonali erano nominati per periodi quadriennali, che scadevano il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato, indipendentemente dal momento della nomina. La riconferma in carica era presunta se entro il 30 settembre di quell'anno, l'autorità di nomina non comunicava al funzionario la mancata conferma, precisandone i motivi (art. 5 e 12 LOrd 1987, BU 1987, 361 seg.). La LOrd del 15 marzo 1995 (RL 2.5.4.1) ha soppresso l'istituto della nomina a tempo determinato. I dipendenti cantonali sono ora nominati a tempo indeterminato (art. 7 LOrd). Al datore di lavoro è tuttavia data facoltà di sciogliere il rapporto d'impiego in ogni tempo per giustificati motivi, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi a seconda dell'anzianità di servizio (art. 60 LOrd).
2.2. A differenza della LOrd, la LOC ha mantenuto l'istituto della nomina a tempo determinato. I dipendenti comunali sono tuttora nominati ogni quattro anni dal municipio (art. 125 LOC).
Il periodo di nomina, dispone l'art. 127 cpv. 1 LOC, scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, soggiunge il seguente capoverso, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.
Il periodo di nomina quadriennale conferisce al pubblico dipendente una certa garanzia di stabilità del rapporto d'impiego per la durata del periodo amministrativo, permettendo, di regola, al datore di lavoro di disdirlo soltanto alla scadenza per giustificati motivi.
2.3. L'art. 135 cpv. 3 LOC, introdotto con novella del 15 marzo 1995, ha comunque dato ai comuni la facoltà di derogare all'ordinamento della LOC, adottando le disposizioni della LOrd, che disciplinano la durata e lo scioglimento del rapporto d'impiego (art. 135 cpv.
3 LOC). Essi possono quindi prevedere, mediante norma esplicita, che i dipendenti comunali siano nominati a tempo indeterminato e che il datore di lavoro possa disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, per la fine di un mese, con un preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi, per giustificati motivi.
3. Nell'evenienza concreta, il comune di __________ non ha fatto uso della facoltà di deroga concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC. Riprendendo testualmente l'art. 5 dell'abrogata LOrd 1987 (BU 1987, 362), l'art. 4 ROD prevede tuttora che la nomina è l'assunzione a tempo determinato, automaticamente rinnovabile alle scadenze periodiche definite dall'art. 16 ROD; norma, quest'ultima, che riproduce a sua volta letteralmente l'art. 127 LOC. Il periodo di nomina dei dipendenti del comune scade quindi sei mesi dopo le elezioni comunali, ritenuto che la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.
Non avendo adottato il sistema della nomina a tempo indeterminato, che caratterizza questo tipo di rapporto d'impiego dei dipendenti cantonali, l'art. 60 LOrd è del tutto inapplicabile. Manifestamente a torto ritiene il Consiglio di Stato che il rinvio alle disposizioni della LOrd contenuto nell'art. 81 ROD permetta di far capo in via sussidiaria all'ordinamento della LOrd. Il sistema della nomina a tempo determinato, su cui si fonda il ROD di __________, non può logicamente coesistere con quello della nomina a tempo indeterminato retto dalla LOrd.
Stando così le cose, la disdetta del rapporto d'impiego, pronunciata dal municipio per titolo di mancata conferma ai sensi dell'art. 38 lett. e ROD, va senz'altro annullata siccome tardiva, in quanto ampiamente posteriore al termine di quattro mesi dalle elezioni comunali del 16 aprile 2000.
Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il municipio, la decisione di disdetta non può nemmeno essere tutelata per titolo di soppressione del posto di lavoro. A differenza dell'art. 36 LOrd 1987 (BU 1987, 370), al quale manifestamente si ispira, l'art. 38 ROD non annovera infatti la soppressione del posto fra i motivi di cessazione del rapporto d'impiego. Omissione, questa, che, vista l'evidente ricezione della normativa cantonale da parte dell'art. 38 ROD, può addirittura essere ricondotta ad un silenzio qualificato del legislatore comunale, che escludendo l'ipotesi della soppressione del posto quale titolo di rescissione del rapporto d'impiego durante il quadriennio, sembra aver voluto dare ai dipendenti comunali una garanzia di stabilità del posto di lavoro ancor più marcata di quella offerta dalla LOrd 1987.
4. In esito alle considerazioni che precedono, la controversa decisione municipale va quindi annullata al pari di quella governativa che la conferma, siccome palesemente lesiva del diritto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 4, 16, 38 ROD di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 21 novembre 2000 (n. 5175) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 21 settembre 2000 del municipio di __________.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario