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52.2000.276 • TCA TI 52.2000.276 Generato dall'IA

State Suspension of Management Authorization Violates Bankruptcy Moratorium Supremacy

Numero d'incarto 52.2000.276
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the three-month suspension of their public establishment management authorization, imposed due to the non-payment of an annual fee, which occurred while the appellant was under a court-approved debt moratorium, leading to the State's claim being limited to the concordatory dividend. The court ruled in favor of the appellant, reasoning that the administrative suspension, intended to coerce payment of the entire fee, constituted an enforcement measure that violated the supremacy of federal bankruptcy law principles, specifically the *par condicio creditorum* (equal treatment of creditors) mandated by the moratorium agreement, thereby precluding the authority from enforcing a debt outside the established insolvency proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 68 LesPub, Art. 297 LEF, Art. 71 LEsPub, Art. 18 PAmm, Art. 68 lett. c LEsPub, Art. 35 LEsPub; State Suspension of Management Authorization Violates Bankruptcy Moratorium Supremacy: The court ruled in favor of the appellant, reasoning that the administrative suspension, intended to coerce payment of the entire fee, constituted an enforcement measure that violated the supremacy of federal bankruptcy law principles, specifically the *par condicio creditorum* (equal treatment of creditors) mandated by the moratorium agreement, thereby precluding the authority from enforcing a debt outside the established insolvency proceedings.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento decisioni incidentali esecuzione per debiti spese amministrative pagamento dell'emolumento procedure connesse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 68 LesPub
Although cited in the preamble to the orders, the substantive grounds for annulling the decision relied on conflict with federal law principles, specifically regarding the enforcement of the debt during the composition proceedings (LEF), which is implicitly addressed by the ruling on the merits.
Art. 297 LEF
Art. 71 LEsPub
- che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LEsPub;
Art. 18 PAmm
- che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Art. 68 lett. c LEsPub
- che giusta l'art. 68 lett. c LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi, quando non si effettua il pagamento della tassa annua prevista dall'art.
Art. 35 LEsPub
Although cited in the preamble to the orders, the substantive grounds for annulling the decision relied on conflict with federal law principles, specifically regarding the enforcement of the debt during the composition proceedings (LEF), which is implicitly addressed by the ruling on the merits.
Art. 69 lett. b LEsPub
35 LEsPub; se si persiste o si ricade nell'infrazione per la quale è stata sospesa, l'autorizzazione è revocata (art. 69 lett. b LEsPub);
Art. 35 cpv. 2 LEsPub
- che, richiamandosi per analogia all'art. 35 cpv. 2 LEsPub, l'autorità cantonale avrebbe semmai potuto suddividere la tassa annua in due componenti: una ragguagliata al periodo precedente la moratoria concordataria (fr.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 LEsPub

Although cited in the preamble to the orders, the substantive grounds for annulling the decision relied on conflict with federal law principles, specifically regarding the enforcement of the debt during the composition proceedings (LEF), which is implicitly addressed by the ruling on the merits.

art. 68 LEsPub

Although cited in the preamble to the orders, the substantive grounds for annulling the decision relied on conflict with federal law principles, specifically regarding the enforcement of the debt during the composition proceedings (LEF), which is implicitly addressed by the ruling on the merits.

art. 72 LEsPub

Although cited in the preamble to the orders, the substantive grounds for annulling the decision relied on conflict with federal law principles, specifically regarding the enforcement of the debt during the composition proceedings (LEF), which is implicitly addressed by the ruling on the merits.

art. 60

Cited in the preamble to the orders, this provision likely relates to procedural costs or the appeal process, leading to the final cost order.

art. 61

Cited in the preamble to the orders, this provision likely relates to procedural costs or the appeal process, leading to the final cost order.

art. 43

Cited in the preamble to the orders, this provision likely relates to procedural costs or the appeal process, leading to the final cost order.

art. 31

Cited in the preamble to the orders, this provision likely relates to procedural aspects, leading to the acceptance of the appeal.

art. 28

Cited in the preamble to the orders, this provision likely relates to procedural aspects, leading to the acceptance of the appeal.

art. 3, 18

Cited in the preamble to the orders, these provisions relate to procedural aspects relevant to the appeal's admissibility and decision basis (Art. 18 PAmm was mentioned in the reasoning regarding the simplified procedure).

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00276 · Lugano 14 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 della

__________ patr. da: studio legale __________ contro

la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4364) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 marzo 2000 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il "__________" di __________;

viste le risposte:

- 10 novembre 2000 della __________;

- 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

- 20 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, SPI;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

- che il 22 giugno 1999 l'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI), ha notificato alla __________ la tassa annuale (fr. 1404.- ) relativa all'autorizzazione a gestire il __________ a __________;

- che la tassa è rimasta impagata;

- che il 20 settembre 1999 il Pretore di Locarno Città ha concesso alla ricorrente una moratoria concordataria della durata di sei mesi, successivamente prorogata di un altro mese;

- che, richiamandosi all'art. 68 LesPub, il 31 gennaio 2000 la SPI ha diffidato la ricorrente a pagare la tassa scoperta, pena la sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico;

- che con decisione 29 febbraio 2000 il commissario del concordato ha comunicato alla SPI/UP di non dar seguito alla richiesta, per non privilegiare un creditore a scapito degli altri;

- che con decisione 3 marzo 2000 la SPI/UP ha sospeso l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, di cui la ricorrente è titolare, per la durata di tre mesi per mancato pagamento della tassa annua;

- che con giudizio 10 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________;

- che, dopo aver ricordato che l'art. 297 LEF inibisce l'avvio e la prosecuzione di procedure esecutive contro il debitore durante la moratoria concordataria, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, decretata dalla SPI/UP, fosse da confermare siccome non rientrante nel novero delle procedure esecutive inibite dalla norma succitata;

- che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo perché l'autorità cantonale, semplice creditrice chirografaria, non potrebbe pretendere più del dividendo (15 %), previsto dal concordato omologato dal Pretore per questa classe di creditori;

- che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la SPI/UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;

- che il commissario del concordato postula invece l'accoglimento dell'impugnativa;

considerato, in

diritto

- che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LEsPub;

- che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato è certa;

- che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

- che giusta l'art. 68 lett. c LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi, quando non si effettua il pagamento della tassa annua prevista dall'art. 35 LEsPub; se si persiste o si ricade nell'infrazione per la quale è stata sospesa, l'autorizzazione è revocata (art. 69 lett. b LEsPub);

- che la sospensione, rispettivamente la revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico per mancato pagamento della tassa annua sono mezzi coercitivi, che la LEsPub mette a disposizione dell'autorità per ottenerne il pagamento;

- che nell'applicazione di tali mezzi, sostanzialmente indipendenti da quelli previsti dalla LEF per l'incasso di crediti, l'autorità deve comunque rispettare il principio della forza derogatoria del diritto federale;

- che l'autorità cantonale non può prevalersi di tali mezzi, allorché il debitore viene costretto od indotto ad eludere le prevalenti norme di diritto federale disciplinanti la procedura esecutiva per l'incasso di crediti;

- che, come giustamente annota il Consiglio di Stato, la procedura concordataria è retta dal principio della *par condicio creditorum*;

- che la tassa annua, di cui l'autorità rivendica il pagamento, costituisce un credito chirografario, sorto prima della concessione della moratoria concordataria;

- che, dal profilo della LEF, il credito vantato dallo Stato nei confronti della ricorrente dà diritto unicamente al dividendo (15%), previsto in sede di omologazione del concordato;

- che, richiamandosi per analogia all'art. 35 cpv. 2 LEsPub, l'autorità cantonale avrebbe semmai potuto suddividere la tassa annua in due componenti: una ragguagliata al periodo precedente la moratoria concordataria (fr. 1'053.-, pari a 9/12 di fr. 1'404.-) e soggetta al dividendo, l'altra ragguagliata al periodo successivo (fr. 351.-, pari a 3/12 di fr. 1'404.-), non soggetta a tale percentuale;

- che la controversa sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico della ricorrente configura con ogni evidenza un provvedimento coercitivo finalizzato all'incasso dell'intero credito;

- che siffatto provvedimento non può essere avallato, poiché costringe il debitore ad eludere le prevalenti disposizioni di diritto federale, che garantiscono la parità di trattamento fra i creditori;

- che, stando così le cose, la controversa decisione di sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico e la risoluzione governativa che la conferma devono essere annullate siccome lesive del diritto;

- che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia,

- che le ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 35, 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 10 ottobre 2000 (n. 4364) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 3 marzo 2000 della SPI/UP.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario