Former Employee's Disciplinary Fine Appeal Dismissed as Moot After Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA former employee appealed a disciplinary fine, which had been reduced by the State Council from 500 to 200 currency units, against the resolution of the State Council regarding the fine imposed by the municipality. The Administrative Court dismissed the appeal as moot because the parties reached an out-of-court settlement and the appellant subsequently withdrew the appeal, granting the request for legal aid due to the appellant's demonstrated indigence and the non-manifestly unfounded nature of the original appeal, while ordering no court fees or reimbursements, but instructing the appellant's counsel to submit their fee statement for the court proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 PAmm; Former Employee's Disciplinary Fine Appeal Dismissed as Moot After Settlement: The Administrative Court dismissed the appeal as moot because the parties reached an out-of-court settlement and the appellant subsequently withdrew the appeal, granting the request for legal aid due to the appellant's demonstrated indigence and the non-manifestly unfounded nature of the original appeal, while ordering no court fees or reimbursements, but instructing the appellant's counsel to submit their fee statement for the court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the considerations to justify the granting of legal aid, which is confirmed in order 3.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00272 · Lugano 26 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________ contro
la risoluzione 3 ottobre 2000 (n. 4210) del Consiglio di Stato, che ha ridotto da fr. 500.– a fr. 200.– l'importo della multa disciplinare inflitta con decisione 15 giugno 2000 dal municipio di __________ nei confronti dell'insorgente, dipendente delle __________ (ora: __________);
preso atto che il 17 agosto 2001 è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo extragiudiziale;
rilevato che con lo scritto 21 agosto 2001 l'insorgente ha comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa e che i comparenti si sono accordati su spese e ripetibili;
ritenuto che il procedimento è così esaurito;
considerato che la richiesta di assistenza giudiziaria pedissequa al gravame dev'essere accolta, in quanto __________ adempie il requisito dell'indigenza e che da un esame forzatamente sommario della causa il ricorso non appare manifestamente infondato (art. 30 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore del ricorrente è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
4. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario