Applicant v. Administrative Department Regarding Wall Sign Permit Denial
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant sought permission to install a small, non-illuminated sign on a private building wall near an intersection to identify their deposit, which was refused by the administrative department primarily because an existing official industrial zone sign already provided direction, and the refusal cited the possibility of excessive advertising clutter under relevant law. The administrative court sustained the appeal, reasoning that the existence of a general area sign does not automatically negate the need for a specific business sign, as the permit is a matter of compliance with signage regulations (not a discretionary grant based on proven need), and the single proposed sign, being the only one on that specific building, did not create a situation of visual saturation or aesthetic harm that would justify denial under the law concerning sign overcrowding, especially in an industrial zone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 LIns, Art. 17 LIns, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 4 LIns, Art. 1 ss. LIns; Applicant v. Administrative Department Regarding Wall Sign Permit Denial: The administrative court sustained the appeal, reasoning that the existence of a general area sign does not automatically negate the need for a specific business sign, as the permit is a matter of compliance with signage regulations (not a discretionary grant based on proven need), and the single proposed sign, being the only one on that specific building, did not create a situation of visual saturation or aesthetic harm that would justify denial under the law concerning sign overcrowding, especially in an industrial zone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the jurisdiction of the Administrative Cantonal Court.
Cited as the basis for the appellant's standing to bring the appeal.
Cited as the procedural basis for deciding the case based on the file without further evidence.
Cited among the articles forming the legal basis for the decision to grant the appeal.
Cited among the articles forming the legal basis for the decision to grant the appeal.
Cited among the articles forming the legal basis for the decision to grant the appeal.
Although the text uses Italian article style, the provision governing costs (tax) is mentioned implicitly by stating that no filing fee will be charged (Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese), which corresponds to the general provision on costs typically cited in the dispositive for waiving them.
Testo completo
Incarto n. 52.2000.00259 · Lugano 5 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2000 della
__________ contro
la decisione 5 ottobre 2000 (n. 596/2000) del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Sezione esercizio e manutenzione, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna su proprietà privata a __________;
vista la risposta 6 novembre 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 agosto 2000 __________, ha chiesto alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio il permesso di esporre, a __________, in Via __________ all'intersezione con Via __________:
"un pannello non illuminato, avente dimensioni di cm. 60 X 60, con la dicitura "(logo) __________ (e freccia indicante la direzione)", da posare sulla parete dello stabile ad un'altezza di m. 4 dal terreno".
Il municipio di __________ e la polizia stradale hanno formulato parere negativo, in quanto sull'intersezione in questione esiste già un segnale ufficiale indicante la zona industriale 7 in cui è ubicato il deposito __________.
B. Con decisione 5 ottobre 2000, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha respinto la domanda. L'autorità dipartimentale ha motivato il proprio diniego affermando sostanzialmente che l'indicatore attuale di zona industriale è tale da rendere facilmente reperibile il deposito __________ e che quindi non vi è un'esigenza concreta di posare un'ulteriore insegna. Ha inoltre evidenziato che l'art. 11 LIns permette all'autorità di vietare l'esposizione di ulteriori insegne al fine di prevenire un affollamento eccessivo.
C. Il 6 ottobre 2000 è pervenuta alla Divisione delle costruzioni una seconda istanza di __________, la quale si differenzia dalla precedente unicamente nella misura in cui viene richiesta la posa di una tavola recante il logo e la scritta __________, senza la freccia indicante la direzione.
D. Contro la risoluzione dipartimentale 5 ottobre 2000 __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente, dopo aver precisato che l'insegna richiesta non contiene alcuna freccia di direzione, evidenzia che dall'indicatore di zona industriale non è possibile evincere la presenza del proprio deposito. Ciò che renderebbe necessaria la posa dell'insegna.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Divisione delle costruzioni con argomenti che verranno semmai ripresi in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns. La legittimazione attiva della ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale ed emerge dalla documentazione fotografica agli atti.
2. Preliminarmente occorre osservare che la decisione qui impugnata si riferisce all'istanza 7 agosto 2000, con la __________ ha postulato la posa di un pannello munito di freccia indicante la direzione.
3. L'art. 11 LIns permette all'autorità cantonale di stabilire un limite massimo all'esposizione di insegne o di vietare la posa di ulteriori insegne allo scopo di evitare l'affollamento di impianti pubblicitari su un medesimo edificio o in una determinata località. La norma in rassegna persegue essenzialmente finalità d'ordine estetico. Essa concretizza un aspetto particolare della condizione sancita dall'art. 4 LIns, che impone alle insegne di rispettare le bellezze naturali, il paesaggio ed il decoro degli edifici. Per negare l'autorizzazione in base all'art. 11 LIns occorre che le insegne già esposte determinino uno stato di saturazione tale da alterare i valori ambientali, da turbare gli equilibri del paesaggio antropico o da pregiudicare il decoro degli edifici. Il metro di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica, ma deve essere ricercato, secondo criteri oggettivi, nell'opinione espressa da una collettività assai più vasta.
4. Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha fondato la propria decisione di diniego del permesso per la posa dell'insegna sul fatto che vi è già nella zona un indicatore di zona industriale. Per conferire ulteriore legittimità al provvedimento ha riprodotto integralmente l'art. 11 LIns.
I motivi addotti dalla Divisione delle costruzioni non reggono alla critica.
L'autorizzazione per la posa d'insegne è un permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, del RLIns e della legislazione richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa che l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, il fatto che nella zona vi sia già un indicatore di zona industriale non costituisce un motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di posare la postulata insegna. Nessuna norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne alla dimostrazione , da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di pubblicità. I presupposti del permesso sono unicamente quelli stabiliti dagli art. 4 - 12 LIns, che non menzionano affatto il requisito del bisogno. Né la presenza dell'indicatore di zona industriale nelle immediate vicinanze permette di ritenere data una situazione di affollamento atta a giustificare il provvedimento in esame. Per esaminare se si verifichi o meno una situazione di affollamento occorre tenere conto delle insegne già esposte nel medesimo luogo in cui verrebbe posato il nuovo pannello. Altre insegne collocate a ragionevole distanza non entrano in considerazione. Ferme queste premesse e considerato che l'insegna in questione sarebbe l'unica affissa sullo stabile posto all'intersezione fra Via __________ e Via __________, si deve negare che il nuovo pannello determini assieme a quelli già presenti nella zona una situazione di affollamento tale da giustificare il diniego del permesso. L'estetica dei luoghi non viene minimamente scalfita. Nemmeno persone dotate di particolare senso estetico potrebbero ragionevolmente sostenere che la posa del pannello produca effetti atti ad alterare i valori ambientali del luogo o a turbare in qualche modo gli equilibri del paesaggio antropico. D'altronde nelle zone industriali la concessione di autorizzazioni alla posa di insegne è sottoposta a condizioni meno restrittive che in altre zone (cfr. M. Küng, Strassenreklamen im Verkehrs und Baurecht, p. 145 n. 1.5.4).
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio affinché rilasci all'insorgente l'autorizzazione richiesta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 5 ottobre 2000 (n. 596/2000), del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci all'insorgente l'autorizzazione richiesta.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria