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52.2000.248 • TCA TI 52.2000.248 Generato dall'IA

Municipality Cost Recovery for Unauthorised Demolition

Numero d'incarto 52.2000.248
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the final amount of CHF 5,484.25 charged to him by the municipality for the official demolition of an unauthorized pavement he had placed on land owned by the local *patriziato* outside the building zone, after he failed to comply with repeated demolition orders, which resulted in the municipal executive carrying out the demolition and subsequently billing him for the costs. The court dismissed the appeal, reasoning that the costs charged were correctly calculated based on a detailed invoice for the work performed, and the appellant’s claim that he should have been notified of the expense estimate to arrange his own demolition was rejected because he remained inactive despite multiple official warnings, thereby forfeiting any right to object to the method or cost of the subsequent official execution.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE, 1 segg. PAmm; Municipality Cost Recovery for Unauthorised Demolition: The court dismissed the appeal, reasoning that the costs charged were correctly calculated based on a detailed invoice for the work performed, and the appellant’s claim that he should have been notified of the expense estimate to arrange his own demolition was rejected because he remained inactive despite multiple official warnings, thereby forfeiting any right to object to the method or cost of the subsequent official execution.

Parole chiave

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recupero dei costi ordine di demolizione terreno comunale preventivo spese di trasloco costruzione abusiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Used to reject the appeal in limine due to its obvious lack of merit regarding the challenged costs.
Art. 46 PAmm
2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for determining the amount of the administrative fee imposed on the appellant.
art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE
These laws were cited in the introductory section before the final orders, suggesting they form the basis for the Court's decision on the merits (rejection of the appeal).
1 segg. PAmm
Cited in the introductory section before the final orders, relating to general procedural rules applied to the case.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 PAmm

Used to reject the appeal in limine due to its obvious lack of merit regarding the challenged costs.

art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE

These laws were cited in the introductory section before the final orders, suggesting they form the basis for the Court's decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 28 PAmm

Cited as the basis for determining the amount of the administrative fee imposed on the appellant.

1 segg. PAmm

Cited in the introductory section before the final orders, relating to general procedural rules applied to the case.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00248 · Lugano 31 ottobre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di

__________ contro

la decisione 5 settembre 2000, no. 3667, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione 10 aprile 2000 con la quale il municipio di __________ lo ha condannato a rifondere fr. 6'085.75 inerenti la demolizione d'ufficio di opere abusive sulla part. __________ RF;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che nell'estate 1997 __________, proprietario di un fondo situato a __________ fuori zona edificabile, ha lastricato e sistemato a mo' di strada una striscia di terreno del sottostante mappale no. __________ RF, di proprietà del patriziato di __________;

che l'8 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente ed al patriziato locale di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostruzione dello stato naturale del terreno;

che il provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato, sia da questo tribunale con giudizio 28 aprile 1999;

che il 5 agosto 1999 il municipio di __________ ha impartito all'insorgente un termine di 30 giorni per procedere alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite sulla particella no. __________ e ripristinare il terreno al suo stato primitivo;

che il 1° ottobre ed il 4 novembre seguenti l'autorità comunale gli ha inviato altre due diffide in tale senso, fissando quale ultimo termine il 22 novembre 1999;

che il 10 dicembre 1999 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che la rimozione del selciato non era ancora avvenuta e che pertanto avrebbe provveduto direttamente alla demolizione dell'opera a partire dal 20 dicembre 1999;

che una lettera di ugual tenore gli è stata inviata il 4 gennaio 2000;

che con decisione 12 gennaio 2000 il municipio di __________ ha disposto la demolizione d'ufficio del selciato, comunicando a __________ la data e l'ora previste, nonché il nominativo dell'impresa incaricata;

che, come stabilito, la demolizione del selciato è stata eseguita il 7 febbraio 2000;

che con risoluzione 10 aprile 2000 l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'insorgente la somma di fr. 6'085.75 a titolo di spese per la demolizione dell'opera;

che il 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso tale risoluzione, deducendo le spese per l'allestimento del preventivo e riducendo l'importo dovuto a fr. 5'484.25;

che contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che il ricorso, formulato in termini che si situano ai limiti della ricevibilità, permette comunque di ritenere con certezza che il ricorrente intende contestare l'ammontare delle spese poste a suo carico per la demolizione del selciato;

che la palese infondatezza di tale domanda consente di respingere in limine l'impugnativa giusta l'art. 48 PAmm;

che la competenza di questa corte (art. 21 cpv. 1 e 45 LE ), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;

che giusta l'art. 43 cpv. 3 LE l'ordine di demolizione è impartito con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, se egli non vi provvede nel termine assegnatogli;

che nella fattispecie i costi per l'intervento sono risultati inferiori al preventivo di fr. 8'500.--;

che la fattura dell'impresa di costruzione __________ elenca con chiarezza i lavori eseguiti, i macchinari e le persone impiegate per il lavoro, indicando per ogni posizione l'importo fatturato;

che la nota riassume in modo preciso ed esauriente i lavori riportati nei bollettini dei lavori a regia n. 1025 e 819, controfirmati dal sindaco;

che i prezzi unitari fatturati, la durata totale dal lavoro e l'impiego dei mezzi utilizzati appaiono congruamente ragguagliati all'entità del lavoro svolto;

che, dedotte le spese per l'allestimento del preventivo, l'importo posto a carico del ricorrente risulta pertanto essere corretto;

che secondo l'insorgente l'esecutivo comunale avrebbe dovuto intimargli per conoscenza il preventivo di spesa, affinché egli potesse ricercare soluzioni a lui più vantaggiose, eseguendo egli stesso il lavoro o incaricando una persona di sua fiducia;

che se egli intendeva eseguire di persona la demolizione del selciato, per contenere i costi a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in tal senso;

che, malgrado le numerose ingiunzioni da parte del municipio, l'insorgente è sempre restato silente;

che la malattia che lo avrebbe colpito in quel periodo non giustifica la sua passività; nemmeno l’insorgente pretende di essere stato impedito di prendere direttamente o indirettamente contatto con il municipio per chiedere una dilazione o per dare ed ottenere le spiegazioni necessarie;

che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia commisurata al ridotto dispendio amministrativo occasionato (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell'insorgente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria