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52.2000.238 • TCA TI 52.2000.238 Generato dall'IA

Driver's License Revocation Conditional on Control Driving Test

Numero d'incarto 52.2000.238
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against the immediate and indefinite revocation of an indefinite driving license based on a physician's report citing concerns regarding the driver's mental fitness, characterized by superficial ideation, lack of critical judgment, and memory issues despite manageable physical conditions. The court reasoned that while the unanimous medical opinion supported the existence of serious doubts regarding driving aptitude justified the initial precautionary revocation to protect traffic safety, a definitive measure was premature; therefore, the revocation order was modified to be conditional upon passing a mandatory control driving test to ascertain the driver's actual ability.

Regesto Legislator

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Art. 10 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 62 PAmm, Art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr, Art. 30 cpv. 1 OAC; Driver's License Revocation Conditional on Control Driving Test: The court reasoned that while the unanimous medical opinion supported the existence of serious doubts regarding driving aptitude justified the initial precautionary revocation to protect traffic safety, a definitive measure was premature; therefore, the revocation order was modified to be conditional upon passing a mandatory control driving test to ascertain the driver's actual ability.

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida ritiro della concessione guida senza autorizzazione guida recidiva in stato di ebbrezza decisione condizionale motivi medici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 LALCStr
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Art. 43 PAmm
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 62 PAmm
1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr
This article was cited in the preamble to the ruling, addressing the requirement for mental fitness to drive, which formed the basis of the administrative action.
Art. 30 cpv. 1 OAC
Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC).
Art. 35 cpv. 3 OAC
This article is cited as the legal basis for maintaining the preventative revocation until the required examination is completed.
Art. 16 LCStr
Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv.

Giurisprudenza citata

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DTF 122 II 364
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24a OAC

The order dictates that readmission to driving is conditional upon passing a control drive based on this article.

art. 35 cpv. 3 OAC

This article is cited as the legal basis for maintaining the preventative revocation until the required examination is completed.

art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr

This article was cited in the preamble to the ruling, addressing the requirement for mental fitness to drive, which formed the basis of the administrative action.

art. 16 cpv. 1 LCStr

This article was cited in the preamble to the ruling, concerning the revocation of licenses when legal conditions are no longer met.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00238 · Lugano 10 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 30 agosto 2000 (n. 3490) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 luglio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

viste la risposta 3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 12 giugno 1962.

B. a) Con scritto 17 luglio 2000 il medico cantonale dr. __________ ha informato l'Ufficio giuridico della circolazione che il dr. __________, incaricato di effettuare la visita di abilità alla guida, lo stesso giorno gli aveva segnalato la ricorrente come inidonea alla guida per ragioni di salute mentale e che il collega - trovandolo consenziente - proponeva di convocare l'interessata per un esame tecnico di guida.

b) Esaminato lo scritto del medico cantonale, la Sezione della circolazione con decisione

27 luglio 2000 ha revocato ad __________ la licenza di condurre a titolo cautelativo ed a tempo indeterminato con effetto immediato, in quanto inidonea, dal profilo medico, a condurre veicoli a motore. E' stato pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 1 LCStr.

C. a) Contro la predetta risoluzione __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo. Dopo aver evidenziato di non essere mai incorsa in alcun incidente, la ricorrente ha obiettato che l'autorità dipartimentale, prima di emanare la risoluzione di revoca, avrebbe dovuto sottoporla ad un esame pratico, come del resto proposto sia dal dr. __________ che dal medico cantonale.

b) Con decisione 7 agosto 2000 la Vicepresidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

c) Con risoluzione 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura adottata legittima ed adeguata alle circostanze.

D. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Produce tre certificati medici, rispettivamente dei dr. __________, __________ e __________, i quali consigliano di sottoporre l'insorgente ad una prova attitudinale per verificare la sua abilità alla guida.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. 2.1. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il richiedente non è affetto da malattie o infermità psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).

Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).

2.2. La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).

Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).

3. 3.1. In concreto, con scritto 17 luglio 2000 il dr. __________ ha segnalato al medico cantonale, dr. __________, che __________ non sarebbe idonea alla guida, per i seguenti motivi:

"Dal punto di vista internistico segnalo una ipertensione essenziale curata con medicamenti e un diabete mellito pure in trattamento con AO, così come una terapia a vita adjuvante con __________. Clinicamente non si può rilevare un evidente deficit oggettivo a carico d'organo od apparato; dal profilo psichico invece colpisce la superficialità dell'ideazione e la mancanza di critica (impossibile impegnarsi in un discorso strutturato) e soprattutto di coscienza di malattia. Questa mia valutazione si basa non solo sulla sua oggettiva regolare difficoltà a trovare la porta del mio studio (che frequenta da due anni), ma soprattutto sull'evidenza di smemoratezza testimoniata dalla governante (irregolare assunzione della terapia, solita caratteristica diffidenza verso i terzi, impossibilità a ritrovare oggetti e documenti. (…)". Il dr __________ ha quindi evidenziato di non poter rinnovare il permesso di condurre senza una valutazione tecnica del comportamento alla guida, tale da permettere all'interessata di rendersi conto del proprio handicap".

Tale valutazione ha trovato consenziente il medico cantonale (cfr. scritto 17 luglio 2000). Anche i dr. __________, __________ e __________, successivamente interpellati dalla ricorrente, hanno tutti riconosciuto la necessità che quest'ultima si sottoponga ad una prova attitudinale di abilità alla guida (cfr. certificati medici 24 agosto 2000, 18 settembre 2000 e 19 settembre 2000).

3.2. Considerato l'unanime parere dei medici interpellati, la decisione dipartimentale di revocare cautelativamente la licenza di condurre resiste di principio alle critiche dell'insorgente al pari di quella governativa che la conferma. I dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente giustificano l'adozione di una misura di sicurezza. Trattandosi di dubbi e non di certezze indiscutibili, ad __________ va tuttavia data l'opportunità di sottoporsi ad una corsa di controllo (art. 24a OAC), volta ad accertare la sua effettiva idoneità alla guida. Tanto il provvedimento dipartimentale, quanto il giudizio governativo impugnato vanno completati con una clausola in questo senso. Fino all'esperimento di tale esame, il provvedimento dipartimentale rimarrà comunque in vigore, quale revoca della licenza a titolo preventivo ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OAC.

4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso può essere evaso come ai considerandi, completando la risoluzione dipartimentale con una clausola in tal senso e riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato. Dato l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 1 e 25 cpv.

3 lett. a LCStr; 6 e ss. OAC; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.

§. Di conseguenza, la decisione 30 agosto 2000 (n. 3490) del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 della risoluzione 27 luglio 2000 della Sezione della circolazione è completato con il seguente dispositivo:

*"§§§ la riammissione alla guida è subordinata al superamento di una corsa di controllo ex art. 24a OAC".*

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria