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52.2000.224 • TCA TI 52.2000.224 Generato dall'IA

Municipality Appeal Against Construction Permit Suspension Annulment Rendered Moot by Land-Use Plan Approval

Numero d'incarto 52.2000.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a State Council decision that annulled the municipal suspension of a construction permit application for establishing a machinery assembly laboratory in an area designated as primarily residential under a pending land-use plan (PR), which the municipality argued conflicted with the proposed residential zoning. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the municipality's appeal as moot because the State Council subsequently approved the new PR, which legally terminated the planning safeguard measure invoked by the municipality under the relevant statute, rendering its request to reinstate the suspension without object.

Regesto Legislator

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Art. 66 LALPT, Art. 66 cpv. 1 LALPT, Art. 66 cpv. 3 LALPT, art. 21 LE, art. 31 PAmm, art. 60 PAmm; Municipality Appeal Against Construction Permit Suspension Annulment Rendered Moot by Land-Use Plan Approval: The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the municipality's appeal as moot because the State Council subsequently approved the new PR, which legally terminated the planning safeguard measure invoked by the municipality under the relevant statute, rendering its request to reinstate the suspension without object.

Parole chiave

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approvazione dei piani terreno comunale legittimazione a contestare licenza piano di utilizzazione revoca del permesso di domicilio destinazione ad uso abitativo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 66 LALPT
This article was cited among the provisions governing the decision, relating to the substantive issue of planning safeguard measures which became obsolete.
Art. 66 cpv. 1 LALPT
che dalla data di pubblicazione del PR e fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle prevenzioni del piano (art. 66 cpv. 1 LALPT);
Art. 66 cpv. 3 LALPT
66 LALPT è limitata nel tempo; esse decadono se il Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 66 cpv. 3 LALPT); diventano inoltre prive d'oggetto al momento in cui il Consiglio di Stato approva il PR;
art. 21 LE
This article was cited among the provisions governing the decision, establishing the court's competence.
art. 31 PAmm
This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, although the specific consequence (striking case from the rolls) is ordered under point 1 without explicitly citing a procedural rule for that specific outcome.
art. 60 PAmm
This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, relating to procedural aspects.
art. 61 PAmm
This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, relating to procedural aspects.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 LALPT

This article was cited among the provisions governing the decision, relating to the substantive issue of planning safeguard measures which became obsolete.

art. 21 LE

This article was cited among the provisions governing the decision, establishing the court's competence.

art. 31 PAmm

This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, although the specific consequence (striking case from the rolls) is ordered under point 1 without explicitly citing a procedural rule for that specific outcome.

art. 60 PAmm

This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, relating to procedural aspects.

art. 61 PAmm

This administrative procedure article was cited in the preamble to the dispositive, relating to procedural aspects.

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Testo completo

Incarto n. 52.2000.00224 · Lugano 14 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 settembre 2000 del

Comune di __________ contro

la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato (n. 3321) che annulla la decisione 27 marzo 2000 con cui il municipio di __________ ha sospeso l'esame della domanda di costruzione presentata dalla __________ per istallare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari nello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

- 8 ottobre 2000 della __________;

- 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la decisione 20 novembre 2000 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha temporaneamente sospeso il giudizio sul ricorso;

ritenuto, in fatto

che il 20 gennaio 2000, la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari per la sgrassatura di metalli o la pulitura di tessuti in un locale dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF (zona R5), sinora occupato da una vetreria;

che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2000 il municipio ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 66 LALPT, ritenendo che il laboratorio si ponesse in contrasto con la funzione residenziale che il PR pubblicato e pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato prevede di attribuire alla zona in questione;

che con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse sulla domanda di costruzione in applicazione del

diritto vigente;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività del laboratorio fosse di natura artigianale non molesta e si conformasse pertanto alla funzione prevista dal PR in itinere per la zona R5;

che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino del provvedimento di salvaguardia della pianificazione annullato dal Consiglio di Stato;

che l'insorgente ha in sostanza fondato il ricorso sul possibile incremento dell'attività esplicata nel laboratorio; ha inoltre sottolineato che l'attività non sarebbe conforme al PR in vigore, che nella zona ammette soltanto insediamenti a carattere residenziale;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione è pervenuta la __________, che ha contestato in dettaglio le tesi dell'insorgente, evidenziando la natura mista della zona R5;

che con decisione 20 novembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha sospeso il giudizio al fine di permettere al municipio di __________ di statuire sulla domanda di costruzione in base al

diritto vigente;

che la predetta decisione è stata superata dalla risoluzione 2 novembre 2000 con cui il Consiglio di Stato ha nel frattempo approvato il nuovo PR di __________;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE e 66 cpv. 2 LALPT; la legittimazione attiva del comune è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che dalla data di pubblicazione del PR e fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle prevenzioni del piano (art. 66 cpv. 1 LALPT);

che il blocco edilizio previsto dalla norma in questione conferisce effetto anticipato negativo al diritto in itinere, permettendo all'autorità di bloccare le domande di costruzione conformi al diritto vigente, ma contrarie al diritto in via di adozione;

che la validità delle misure di salvaguardia della pianificazione adottata in base all'art. 66 LALPT è limitata nel tempo; esse decadono se il Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 66 cpv. 3 LALPT); diventano inoltre prive d'oggetto al momento in cui il Consiglio di Stato approva il PR;

che nell'evenienza concreta, l'approvazione del PR intervenuta nel frattempo ha determinato la decadenza del provvedimento di salvaguardia della pianificazione annullato dal Consiglio di Stato;

che il ricorso del comune di __________ va quindi stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 66 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario